CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02002/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego: a) della sospensione del processo con messa alla prova; b) della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La prima censura è di puro merito, con essa contestandosi la prognosi negativa di astensione dell'imputato da futuri reati, ostativa al beneficio e fondata sui numerosi ed eterogenei precedenti di costui e sulla sua sottoposízione a lunghe detenzioni ed a misure di sicurezza, evidentemente rivelatesi inefficaci: ragionamento, questo della Corte d'appello, non manifestamente illogico e, perciò, non sindacabile in questa sede. 2.2. Anche con il secondo motivo si chiede al giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete. In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. E, nello specifico, la sentenza spiega ragionevolmente perché le circostanze addotte dalla difesa e poste a fondamento del riconoscimento di tali attenuanti ne giustifichìno un valore di equivalenza e non di prevalenza sulle aggravanti. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1°