CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17280/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2, C.F. MDS GNN52S14 F205C, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 278, c.a.p. 35011,Campodarsego (PD), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DIVENETO N.578/2023 depositata il 19/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2992/2024Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17280/2026Data pubblicazione 01/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]