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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 21558/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2021 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 27160 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -2- Rilevato che:

1. Cosimo M. Origlia, titolare dell'impresa individuale Puntocom, convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 252/2017 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 3.747,90 (oltre interessi e spese della procedura), a saldo della fattura n. 459/2013 relativa alla fornitura di una partita di ventilatori.

Dedusse l'opponente che la richiesta di saldo della fattura da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata formulata in mala fede, stante il diritto di reso dell'invenduto pattuito dalle parti e le comunicazioni intercorse tra le stesse al fine della restituzione della merce, da cui poteva evincersi l'invito dell'ingiunta a ritirare la merce in giacenza presso il proprio punto vendita. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Verbania, con la sentenza n. 149/2019, rigettò l'opposizione confermando il decreto opposto e rilevando come Cosimo M. Origlia, pur a distanza di diversi anni, non provò mai di aver provveduto alla restituzione.

2. Propose appello Cosimo M. Origlia, censurando l'erronea valutazione del materiale istruttorio, con particolare riguardo ai documenti relativi alle comunicazioni intercorse tra le parti a mezzo di posta elettronica ordinaria e certificata.

Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 10 marzo 2021, rigettò l'appello ponendo a carico dell'appellante le spese di grado, integralmente confermando la sentenza emessa dal Giudice di Pace.

3. Avverso tale sentenza Puntocom di Cosimo M. Origlia propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che:

4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violaione o valsa applicaione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 e n. 3 c.p.c. per viola.zione dell'art.113 e 116 cp.c., 2727 e seg. c.c. e/ o omesso esame de/fatto.Denuncia il ricorrente che il Giudice non avrebbe correttamente apprezzato il compendio probatorio offerto a sostegno della fondatezza della domanda di parte attrice, nonché avrebbe erroneamente fatto applicazione delle disposizioni in tema di presunzioni.

In particolare, la Corte avrebbe ricostruito il fatto ignoto senza muovere da alcun fatto noto.

5. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, utilizzando lo schema della presunzione, censura la sentenza della Corte territoriale sostenendo che il fatto noto (spedizione di mail) non si sarebbe mai verificato.

Il giudice dell'appello, ha però valutato la circostanza della mail che potrebbe non essere pervenuta al debitore e ha considerato come fatto noto la circostanza dell'invio della mail all'agente di zona.

Infatti, la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, secondo cui è presumibile che il ricorrente sia comunque venuto a conoscenza — per il tramite dell'agente di zona con cui Cosimo M. Origlia si era interfacciato anche prima dell'esercizio del diritto di reso, circostanze queste non contestate — delle comunicazioni non ricevute al proprio indirizzo pec, risulta immune da vizi logici e frutto di apprezzamento di merito del giudice, secondo il suo libero convincimento, non censurabile in questa sede.

Pertanto, la censura così come prospettata dal ricorrente non può essere qualificata come vizio di sussunzione, ma deve essere interpretata come richiesta di valutazione di congruità dell'indice presuntivo.

Valutazione che è riservata al giudice del merito.

Quanto alla mancata ammissione di testimonianza, non risulta specificatamente indicata dove, e se, e stata riproposta in sede di .,. precisazione delle conclusioni.

Pertanto non può che confermarsi la valutazione svolta dal giudice del merito in sede di istruzione probatoria e come tale non sindacabile in tale sede.Del pari inammissibili risultano le ulteriori censure in cui si articola il motivo, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed afferenti all'apprezzamento del compendo probatorio versato in atti, in quanto, in sede di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v.

Sez.

Un. n. 20867 del 30 settembre 2020).

Quanto alle censure attinenti agli artt. 2727 e ss. c.c., come recentemente affermato da codesta Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. (v., da ultimo, Cass. Sez.

L., Ord. n. 22366 del 5 agosto 2021).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.400, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. 5èsr4 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2021 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 27160 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- Rilevato che: 1. Cosimo M. Origlia, titolare dell'impresa individuale Puntocom, convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 252/2017 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 3.747,90 (oltre interessi e spese della procedura), a saldo della fattura n. 459/2013 relativa alla fornitura di una partita di ventilatori. Dedusse l'opponente che la richiesta di saldo della fattura da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata formulata in mala fede, stante il diritto di reso dell'invenduto pattuito dalle parti e le comunicazioni intercorse tra le stesse al fine della restituzione della merce, da cui poteva evincersi l'invito dell'ingiunta a ritirare la merce in giacenza presso il proprio punto vendita. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Verbania, con la sentenza n. 149/2019, rigettò l'opposizione confermando il decreto opposto e rilevando come Cosimo M. Origlia, pur a distanza di diversi anni, non provò mai di aver provveduto alla restituzione. 2. Propose appello Cosimo M. Origlia, censurando l'erronea valutazione del materiale istruttorio, con particolare riguardo ai documenti relativi alle comunicazioni intercorse tra le parti a mezzo di posta elettronica ordinaria e certificata. Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 10 marzo 2021, rigettò l'appello ponendo a carico dell'appellante le spese di grado, integralmente confermando la sentenza emessa dal Giudice di Pace. 3. Avverso tale sentenza Puntocom di Cosimo M. Origlia propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violaione o valsa applicaione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 e n. 3 c.p.c. per viola.zione dell'art.113 e 116 cp.c., 2727 e seg. c.c. e/ o omesso esame de/fatto.Denuncia il ricorrente che il Giudice non avrebbe correttamente apprezzato il compendio probatorio offerto a sostegno della fondatezza della domanda di parte attrice, nonché avrebbe erroneamente fatto applicazione delle disposizioni in tema di presunzioni. In particolare, la Corte avrebbe ricostruito il fatto ignoto senza muovere da alcun fatto noto. 5. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, utilizzando lo schema della presunzione, censura la sentenza della Corte territoriale sostenendo che il fatto noto (spedizione di mail) non si sarebbe mai verificato. Il giudice dell'appello, ha però valutato la circostanza della mail che potrebbe non essere pervenuta al debitore e ha considerato come fatto noto la circostanza dell'invio della mail all'agente di zona. Infatti, la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, secondo cui è presumibile che il ricorrente sia comunque venuto a conoscenza — per il tramite dell'agente di zona con cui Cosimo M. Origlia si era interfacciato anche prima dell'esercizio del diritto di reso, circostanze queste non contestate — delle comunicazioni non ricevute al proprio indirizzo pec, risulta immune da vizi logici e frutto di apprezzamento di merito del giudice, secondo il suo libero convincimento, non censurabile in questa sede. Pertanto, la censura così come prospettata dal ricorrente non può essere qualificata come vizio di sussunzione, ma deve essere interpretata come richiesta di valutazione di congruità dell'indice presuntivo. Valutazione che è riservata al giudice del merito. Quanto alla mancata ammissione di testimonianza, non risulta specificatamente indicata dove, e se, e stata riproposta in sede di .,. precisazione delle conclusioni. Pertanto non può che confermarsi la valutazione svolta dal giudice del merito in sede di istruzione probatoria e come tale non sindacabile in tale sede.Del pari inammissibili risultano le ulteriori censure in cui si articola il motivo, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed afferenti all'apprezzamento del compendo probatorio versato in atti, in quanto, in sede di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Sez. Un. n. 20867 del 30 settembre 2020). Quanto alle censure attinenti agli artt. 2727 e ss. c.c., come recentemente affermato da codesta Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. (v., da ultimo, Cass. Sez. L., Ord. n. 22366 del 5 agosto 2021). 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.400, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. 5èsr4 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio de
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