CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2016
Cassazione n. 07606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 9997-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2037/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]: 18. R.G. 9997/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare la sua esclusiva proprietà su una striscia di terreno e l'assenza sulla medesima di servitù in favore del fondo di proprietà di Miccio e, in conseguenza, di ordinare al convenuto di astenersi dal molestare o impedire il suo libero esercizio del diritto di proprietà; di dichiarare l'illegittimità per violazione delle distanze legali di tutte le opere eseguite da Miccio, opere costituite da due rampe di scale poste a ridosso del muro di confine con esercizio di vedute e affacci illegittimi. L'attore ricordava come avesse già in precedenza convenuto in giudizio Miccio, chiedendo che fosse condannato a demolire la sopraelevazione in blocchi di lapilcemento del preesistente muro di confine, nonché le altre opere realizzate in violazione delle distanze, e come, con sentenza n. 535/2000, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse condannato Miccio a demolire il muro e tutte le opere risultate in violazione delle distanze, sentenza riformata dalla Corte d'appello di Napoli che aveva condannato Miccio a demolire la sola sopraelevazione del muro con pronuncia divenuta definitiva. Il convenuto si costituiva e in via riconvenzionale chiedeva di accertare l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere le opere. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 429/2009, rigettava le domande attoree e quella riconvenzionale del convenuto. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza 19 maggio 2016, n. 2037, ha accolto parzialmente il gravame di Ruocco e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda afferente il muro e, in accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità e conseguente riduzione in pristino, ha condannato Miccio ad arretrare alla distanza di metri 3 dal fabbricato di Ruocco le rampe di scale e il ballatoio. 3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente, che ha pure depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti prodotti con la memoria del ricorrente, in quanto il deposito si pone in violazione dell'art. 372 c.p.c., che consente il deposito in cassazione unicamente dei documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Non assume poi rilievo la collegata questione sollevata in memoria dal ricorrente per cui l'avvenuta donazione in data 1° marzo 2017 dell'immobile di proprietà del medesimo, trascritta il 15 marzo 2017, determinerebbe la cessazione della materia del contendere e/o l'inammissibilità dell'originaria domanda proposta dall'attore essendo venuta meno una condizione, l'interesse dell'attore a proporre l'azione. Il ricorrente fa infatti valere con la memoria un fatto - l'avvenuta donazione del bene - che si è verificato prima della proposizione del ricorso (il ricorso è stato notificato in data 24 aprile 2017) e che non può pertanto, in ogni caso, essere oggetto di esame da parte di questa Corte3% 51M oVAdi 't/I. II. Il ricorso è articolato in sette motivi. 1) Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. per mancanza di motivazione, in parte apparente in parte inesistente, in ordine all'accoglimento della domanda di violazione delle distanze legali. Il motivo non può essere accolto in quanto la motivazione del giudice d'appello è motivazione che non presenta i vizi di apparenza e radicale contraddittorietà denunciati dal ricorrente, essendo sufficiente e rispondendo al "minimo costituzione" richiesto dall'articolo 111, comma 6, Cost., minimo costituzionale alla cui verifica è oggi circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione (v. Cass., sez. un., n. 8038/2018).2) Il secondo motivo contesta "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c.": il giudice d'appello, nell'ordinare l'arretramento e/o la demolizione non solo delle rampe di scale ma anche del ballatoio, ha accolto una domanda nuova proposta per la prima volta in appello; Ruocco nelle conclusioni dell'atto di citazione aveva fatto unicamente riferimento alle due rampe di scale nonché alla realizzazione di vedute e affacci illegittimi e solo nell'atto di appello aveva contestato l'illegittimità delle "rampe di scale con il relativo ballatoio" e la violazione dell'articolo 907 c.c. Il motivo non può essere accolto. Nell'atto di citazione di primo grado l'attore aveva chiesto (v. la trascrizione delle conclusioni a p. 2 della sentenza impugnata) "di accertare e dichiarare l'illegittimità per la violazione delle distanze legali dal confine di proprietà e dal fabbricato Ruocco di tutte le opere eseguite dal Miccio all'interno del proprio lotto", domanda poi precisata - come ha puntualizzato la Corte d'appello - con l'ulteriore richiesta di demolizione e/o arretramento a distanza legale, precisazione legittima alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 12310/2015. Pertanto, avendo l'attore parlato di tutte le opere eseguite dal Miccio, l'ordine di arretramento formulato dalla Corte d'appello con riferimento a "le rampe di scala e il ballatoio" non si pone in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. D'altro canto il ricorrente non fornisce alcun elemento di identificazione del cosiddetto ballatoio quale elemento indipendente rispetto alle scale né di una sua eventuale collocazione rispettosa delle distanze legali. Quanto poi alla violazione dell'art. 907 c.c., la questione delle vedute non è stata affrontata dalla Corte d'appello, trattandosi di questione assorbita dall'ordine di arretramento delle costruzioni. 3) Il terzo motivo lamenta "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 88, 101 e 190 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.": l'appellante ha depositato memoria una volta scaduto il termine perentorio per il deposito della comparsa conclusionale, rispettando unicamente il secondo termine fissato per il deposito per la memoria di replica e la Corte d'appello, invece di dichiarare tale memoria inammissibile, ha utilizzato argomentazioni in essa presenti. Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art.190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa" (così Cass. n. 2976/2020). 4) Il quarto motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 874, 877, 884 e 907 c.c." in quanto la Corte d'appello, nell'affermare che le rampe di scale e il ballatoio sono state realizzate in violazione delle norme del codice civile in tema di distanze, non ha considerato che tali opere sono state realizzate a ridosso di un muro di confine, che ai sensi dell'art 880 c.c. si presume comune così che il comproprietario del medesimo può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni (art. 884 c.c.). Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente non considera che la natura e la legittimità del muro è stata oggetto del diverso processo definito con la sentenza passata in giudicato della Corte d'appello di Napoli n. 3078/2001, così che oggetto del presente giudizio è stata unicamente la legittimità, sotto il profilo del rispetto delle distanze legali, delle diverse costruzioni realizzate dal ricorrente (v. in particolare p. 6 della sentenza impugnata). 5) I restanti motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati: a) il quinto motivo denuncia "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c. per mancato esame di prova documentale (atto pubblico) decisiva ai fini dell'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione";b) il sesto motivo lamenta "nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c., per errato esame di prove documentali, nonché per motivazione priva di fondamento e/o apparente e/o illogica e/o contraddittoria"; c) il settimo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al viziato rigetto dell'eccezione riconvenzionale di usucapione". I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente contesta la conferma del rigetto dell'eccezione di usucapione proposta dal ricorrente: la Corte d'appello ha ritenuto che - a fronte del silenzio sul punto delle dichiarazioni testimoniali, dell'incertezza dei documenti e delle perplessità circa la datazione dell'opera - è da ritenersi non provata l'eccezione di usucapione. Al riguardo il ricorrente evidenzia, con il quinto motivo, la mancata considerazione di un atto di cessione e divisione del 1980, che nel menzionare una porta di caposcala farebbe riferimento all'esistenza della scala quanto meno alla data del 25 maggio del 1980; con il sesto motivo il ricorrente censura la "macroscopica erronea valutazione di documenti acquisiti agli atti di causa, in particolare della planimetria allegata alla licenza edilizia del 1967, della concessione del 1984", argomenti ripresi dal settimo motivo sotto il profilo non della violazione di legge, ma dell'omesso esame circa un fatto decisivo. Il ricorrente, quindi, chiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, valutazione che spetta al giudice di merito e che è insindacabile, ove motivata, da parte di questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella aduna