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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24245/2026

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D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Roma;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Roma del 6 Febbraio 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato per il reato di frode informatica previsto dall'articolo 640-ter cod. pen. peressersi procurato un ingiusto profitto mediante l'alterazione di un sistema informatico.2.

Proponendo ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato articola i seguentimotivi.2.1.

Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.: inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità, con riferimento argomentazioni addotte dalla Corte di appello perrigettare il primo motivo di impugnazione.La Corte d'appello ha correttamente evidenziato la nullità insita nella mancatanotificazione personale del provvedimento che ha disposto il rinvio dell'udienzapreliminare in epoca pandemica, salvo tuttavia ritenere – erroneamente - la nullitàsanata in quanto di carattere generale a regime intermedio, nello specifico nontempestivamente eccepita.

In realtà, si contesta nel ricorso, la nullità è assoluta edinsanabile.2.2.

Art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.:mancanza di motivazione in relazione alla carenza di risposte fornite in sentenza ai rilieviformulati con l'atto di appello nella parte in cui si invocava la assoluzione dell'odiernoricorrente perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.La motivazione della sentenza è carente poiché non ha fornito risposta alladoglianza difensiva che lamentava la mancata acquisizione, nel corso del processo, dialcun elemento probatorio dal quale desumere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il materialeautore dell'ingerenza telematica nei dati personali della persona offesa.Inoltre, analoga carenza motivazionale connota l'elemento soggettivo del reato,giacche il Tribunale pare aver fatto affidamento semplicemente su una sorta diconsapevolezza in re ipsa, in capo all'imputato, tale da giustificare la successivaaffermazione di penale responsabilità, desunta esclusivamente dalla incontestatacircostanza della titolarità del conto corrente.2.3.

Art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen.:violazione di legge in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello perrigettare lo specifico motivo dell’appello.Le circostanze addotte dalla Corte d'appello per negare l'applicazione della causa diesclusione della punibilità risultano del tutto estranee alle valutazioni che occorresvolgere in tema di proscioglimento ex art. 131-bis cod pen.La Corte, infatti, ha attribuito valenza centrale alla abitualità della condotta illecitasulla base dei precedenti penali dell'imputato che, tuttavia, sono relativi a fatti successivia quello per cui si procede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi.Appare del tutto superfluo ricostruire la vicenda processuale, non essendovicontestazione sul punto.1.1.

Il punto è, piuttosto, il tipo di nullità verificatasi: la Corte di merito l’ha ritenutadi natura generale a regime intermedio e quindi sanatasi per mancata, tempestivaeccezione, in base al combinato disposto degli artt. 180 comma 2 e 182, comma 2,ultima parte, cod. proc. pen.1.1.1.

Tuttavia, sulla questione è intervenuta una recente – e pienamentecondivisibile – pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 21817 del 28/05/2025, Loffredo,Rv. 288225-01, peraltro citata nella stessa sentenza impugnata, al fondo di pg. 3) cheha evidenziato come, nell’ambito della disciplina processuale per l’epoca pandemica, incaso di rinvio fuori udienza, notificato o comunicato al solo difensore di ufficio, ma nonall’imputato, non possa riconoscersi alcun effetto sanante, nei termini dell’art. 182,comma 2, ultima parte, in relazione all’art. 180 cod. proc. pen., all’omessa eccezionedella parte.Nella pronuncia si evidenzia come, sul tema - affine all'odierno - inerente allanotificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensoreinvece che presso il domicilio eletto, la giurisprudenza ritenga che la relativa invaliditàdia luogo a una ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto talesoggetta ai termini di deduzione di cui all'art 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023,Brancolini, Rv. 284801 01; Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, Khaleque, Rv. 277808-01; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505-01; Sez. 6, n. 1742 del22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131-01; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010,Rummo, Rv. 248401-01).

Tale conclusione muove dal “presupposto che la detta notificasia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato (perché tanto consentedi determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'attoin ragione del rapporto fiduciario con il difensore)”, come riconosciuto da Sez. 6, n.31956/2021.1.1.2.

La prossimità derivante dal rapporto fiduciario e la sussistenza di unarelazione tra professionista e cliente paiono altresì alla base della decisione citata dallaCorte d’appello per qualificare la nullità come generale a regime intermedio (Sez. 5, n.27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601-01).1.2.

Ma quando tale condizione non vi sia, cioè non si possa presumere che traprofessionista e assistito vi sia alcuna relazione, la difesa essendo stata assunta solo inragione di un obbligo giuridico, non può propriamente parlarsi né di inerzia, né diomissione:- certamente non da parte dell’imputato, a presentarsi ed a formulare eccezioni,mancandone in radice la premessa, cioè la conoscenza del rinvio, in quanto di omissionesi può parlare solo se vi sia un dovere di attivarsi, evitando così la decadenza, ma nonnel caso in cui l’imputato sia all’oscuro dell’avvenuto rinvio, per non aver ricevuto alcunacomunicazione;- altrettanto vale per il difensore, che pur essendo a conoscenza del rinvio peraverne ricevuto comunicazione via pec, non è in grado di sapere, potendo non avererapporti con il proprio assistito, se costui abbia ricevuto o meno la notificazione delrinvio.1.3.

Nella fattispecie, è la stessa Corte d’appello che evidenzia che il ricorrente eraassistito da difensore d’ufficio; aveva eletto domicilio presso la propria residenza dovesono stati notificati sia l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia l'avviso di fissazionedell'udienza preliminare, prevista inizialmente per il giorno 16/04/2020 e poi rinviata adufficio al 03/12/2020 ex art. 83 comma 1 D.L. 17 marzo 2020 con notifica del rinvio alsolo difensore d’ufficio e mai effettuata nei confronti del ricorrente.1.4.

Considerati i princìpi sopraindicati, la Corte territoriale avrebbe dovuto darenotizia imprescindibile della nuova data di udienza oltre che al difensore di ufficio ancheall'imputato (e attuale ricorrente) [OSCURATO:PERSONA], onde assicurarne l'intervento in giudizio,in termini effettuali non diversi dalla originaria citazione a giudizio, anche attesa laprecedente notifica allo stesso, a mani, presso il domicilio eletto, dell'avviso di fissazionedell'udienza preliminare.Invero, come evidenziato dalla sentenza Loffredo, l'avvenuta notifica delprovvedimento di rinvio fuori udienza al difensore di ufficio e la conseguente potenzialeinerzia sanante ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. correlata al contegno omissivodello stesso, che in sede di udienza non sollevava alcuna eccezione, non può essereapplicato al caso in esame, dal momento che la citata notifica è stata effettuata soltantonei confronti del difensore d'ufficio.1.5.

La Corte di appello, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei princìpi didiritto richiamati, anche tenuto conto della specificità della disciplina che era stata postaalla base del rinvio fuori udienza del procedimento; rinvio che non è stato portato aconoscenza del ricorrente, in mancanza di qualsiasi elemento che possa far ritenereanche solo una potenzialità di conoscenza effettiva in capo al medesimo della nuovadata di udienza.Appare incontestabile che il legislatore della normativa pandemica, nelbilanciamento degli interessi in gioco (da un lato le garanzie della piena difesadell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro chepartecipano o assicurano la celebrazione del giudizio), ha compiuto una scelta che limitagli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di postaelettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, allorquando si tratti didifensore di fiducia, espressamente prevedendo il mantenimento delle modalitàordinarie nelle ipotesi in cui l'imputato sia difeso da difensore nominato di ufficio.

Conl’inevitabile corollario che l’onere di tempestiva verifica della corretta esecuzionedell’obbligo di comunicazione, ricade sull’Autorità che il rinvio abbia disposto, senzaalcuna ‘traslazione’ dello stesso, sotto pena di decadenza, in capo a chi, per le ragionicontingenti sopra indicate, può non essere in condizione di conoscere nemmeno lanecessità di attivarsi per far valere l’eccezione stessa.

Ed è proprio l'assenza di unrapporto fiduciario con il difensore che impone, nel bilanciamento degli interessi in gioco,il mantenimento delle ordinarie modalità di comunicazione e notificazione nei confrontidell'imputato privo del difensore di fiducia.Ne consegue che anche la comunicazione del rinvio dell'udienza, previstainizialmente per il giorno 16/04/2020 e poi rinviata ad ufficio al 03/12/2020 ex art. 83comma 1 D.L. 17 marzo 2020, avrebbe dovuto seguire il regime introdotto dal comma14 della medesima disposizione ed imporre la comunicazione all'imputato privo didifensore di fiducia secondo le regole ordinarie2.

Da qui la decisione indicata nel dispositivo che segue, con annullamento dientrambe le sentenze pronunciate nel corso del giudizio, in presenza di un’evidentenullità derivata, e con assorbimento dell’ulteriore motivo, per la natura pregiudizialedella questione in rito che la supporta.Alla pronuncia consegue il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata in primo grado dalTribunale di Roma in data 06/02/2025 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRoma.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Roma;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Roma del 6 Febbraio 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato per il reato di frode informatica previsto dall'articolo 640-ter cod. pen. peressersi procurato un ingiusto profitto mediante l'alterazione di un sistema informatico.2. Proponendo ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato articola i seguentimotivi.2.1. Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.: inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità, con riferimento argomentazioni addotte dalla Corte di appello perrigettare il primo motivo di impugnazione.La Corte d'appello ha correttamente evidenziato la nullità insita nella mancatanotificazione personale del provvedimento che ha disposto il rinvio dell'udienzapreliminare in epoca pandemica, salvo tuttavia ritenere – erroneamente - la nullitàsanata in quanto di carattere generale a regime intermedio, nello specifico nontempestivamente eccepita. In realtà, si contesta nel ricorso, la nullità è assoluta edinsanabile.2.2. Art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.:mancanza di motivazione in relazione alla carenza di risposte fornite in sentenza ai rilieviformulati con l'atto di appello nella parte in cui si invocava la assoluzione dell'odiernoricorrente perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.La motivazione della sentenza è carente poiché non ha fornito risposta alladoglianza difensiva che lamentava la mancata acquisizione, nel corso del processo, dialcun elemento probatorio dal quale desumere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il materialeautore dell'ingerenza telematica nei dati personali della persona offesa.Inoltre, analoga carenza motivazionale connota l'elemento soggettivo del reato,giacche il Tribunale pare aver fatto affidamento semplicemente su una sorta diconsapevolezza in re ipsa, in capo all'imputato, tale da giustificare la successivaaffermazione di penale responsabilità, desunta esclusivamente dalla incontestatacircostanza della titolarità del conto corrente.2.3. Art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen.:violazione di legge in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello perrigettare lo specifico motivo dell’appello.Le circostanze addotte dalla Corte d'appello per negare l'applicazione della causa diesclusione della punibilità risultano del tutto estranee alle valutazioni che occorresvolgere in tema di proscioglimento ex art. 131-bis cod pen.La Corte, infatti, ha attribuito valenza centrale alla abitualità della condotta illecitasulla base dei precedenti penali dell'imputato che, tuttavia, sono relativi a fatti successivia quello per cui si procede.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi.Appare del tutto superfluo ricostruire la vicenda processuale, non essendovicontestazione sul punto.1.1. Il punto è, piuttosto, il tipo di nullità verificatasi: la Corte di merito l’ha ritenutadi natura generale a regime intermedio e quindi sanatasi per mancata, tempestivaeccezione, in base al combinato disposto degli artt. 180 comma 2 e 182, comma 2,ultima parte, cod. proc. pen.1.1.1. Tuttavia, sulla questione è intervenuta una recente – e pienamentecondivisibile – pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 21817 del 28/05/2025, Loffredo,Rv. 288225-01, peraltro citata nella stessa sentenza impugnata, al fondo di pg. 3) cheha evidenziato come, nell’ambito della disciplina processuale per l’epoca pandemica, incaso di rinvio fuori udienza, notificato o comunicato al solo difensore di ufficio, ma nonall’imputato, non possa riconoscersi alcun effetto sanante, nei termini dell’art. 182,comma 2, ultima parte, in relazione all’art. 180 cod. proc. pen., all’omessa eccezionedella parte.Nella pronuncia si evidenzia come, sul tema - affine all'odierno - inerente allanotificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensoreinvece che presso il domicilio eletto, la giurisprudenza ritenga che la relativa invaliditàdia luogo a una ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto talesoggetta ai termini di deduzione di cui all'art 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023,Brancolini, Rv. 284801 01; Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, Khaleque, Rv. 277808-01; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505-01; Sez. 6, n. 1742 del22/10/2013, dep. 2014, Mbengue, Rv. 258131-01; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010,Rummo, Rv. 248401-01). Tale conclusione muove dal “presupposto che la detta notificasia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato (perché tanto consentedi determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'attoin ragione del rapporto fiduciario con il difensore)”, come riconosciuto da Sez. 6, n.31956/2021.1.1.2. La prossimità derivante dal rapporto fiduciario e la sussistenza di unarelazione tra professionista e cliente paiono altresì alla base della decisione citata dallaCorte d’appello per qualificare la nullità come generale a regime intermedio (Sez. 5, n.27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601-01).1.2. Ma quando tale condizione non vi sia, cioè non si possa presumere che traprofessionista e assistito vi sia alcuna relazione, la difesa essendo stata assunta solo inragione di un obbligo giuridico, non può propriamente parlarsi né di inerzia, né diomissione:- certamente non da parte dell’imputato, a presentarsi ed a formulare eccezioni,mancandone in radice la premessa, cioè la conoscenza del rinvio, in quanto di omissionesi può parlare solo se vi sia un dovere di attivarsi, evitando così la decadenza, ma nonnel caso in cui l’imputato sia all’oscuro dell’avvenuto rinvio, per non aver ricevuto alcunacomunicazione;- altrettanto vale per il difensore, che pur essendo a conoscenza del rinvio peraverne ricevuto comunicazione via pec, non è in grado di sapere, potendo non avererapporti con il proprio assistito, se costui abbia ricevuto o meno la notificazione delrinvio.1.3. Nella fattispecie, è la stessa Corte d’appello che evidenzia che il ricorrente eraassistito da difensore d’ufficio; aveva eletto domicilio presso la propria residenza dovesono stati notificati sia l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia l'avviso di fissazionedell'udienza preliminare, prevista inizialmente per il giorno 16/04/2020 e poi rinviata adufficio al 03/12/2020 ex art. 83 comma 1 D.L. 17 marzo 2020 con notifica del rinvio alsolo difensore d’ufficio e mai effettuata nei confronti del ricorrente.1.4. Considerati i princìpi sopraindicati, la Corte territoriale avrebbe dovuto darenotizia imprescindibile della nuova data di udienza oltre che al difensore di ufficio ancheall'imputato (e attuale ricorrente) [OSCURATO:PERSONA], onde assicurarne l'intervento in giudizio,in termini effettuali non diversi dalla originaria citazione a giudizio, anche attesa laprecedente notifica allo stesso, a mani, presso il domicilio eletto, dell'avviso di fissazionedell'udienza preliminare.Invero, come evidenziato dalla sentenza Loffredo, l'avvenuta notifica delprovvedimento di rinvio fuori udienza al difensore di ufficio e la conseguente potenzialeinerzia sanante ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. correlata al contegno omissivodello stesso, che in sede di udienza non sollevava alcuna eccezione, non può essereapplicato al caso in esame, dal momento che la citata notifica è stata effettuata soltantonei confronti del difensore d'ufficio.1.5. La Corte di appello, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei princìpi didiritto richiamati, anche tenuto conto della specificità della disciplina che era stata postaalla base del rinvio fuori udienza del procedimento; rinvio che non è stato portato aconoscenza del ricorrente, in mancanza di qualsiasi elemento che possa far ritenereanche solo una potenzialità di conoscenza effettiva in capo al medesimo della nuovadata di udienza.Appare incontestabile che il legislatore della normativa pandemica, nelbilanciamento degli interessi in gioco (da un lato le garanzie della piena difesadell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro chepartecipano o assicurano la celebrazione del giudizio), ha compiuto una scelta che limitagli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di postaelettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, allorquando si tratti didifensore di fiducia, espressamente prevedendo il mantenimento delle modalitàordinarie nelle ipotesi in cui l'imputato sia difeso da difensore nominato di ufficio. Conl’inevitabile corollario che l’onere di tempestiva verifica della corretta esecuzionedell’obbligo di comunicazione, ricade sull’Autorità che il rinvio abbia disposto, senzaalcuna ‘traslazione’ dello stesso, sotto pena di decadenza, in capo a chi, per le ragionicontingenti sopra indicate, può non essere in condizione di conoscere nemmeno lanecessità di attivarsi per far valere l’eccezione stessa. Ed è proprio l'assenza di unrapporto fiduciario con il difensore che impone, nel bilanciamento degli interessi in gioco,il mantenimento delle ordinarie modalità di comunicazione e notificazione nei confrontidell'imputato privo del difensore di fiducia.Ne consegue che anche la comunicazione del rinvio dell'udienza, previstainizialmente per il giorno 16/04/2020 e poi rinviata ad ufficio al 03/12/2020 ex art. 83comma 1 D.L. 17 marzo 2020, avrebbe dovuto seguire il regime introdotto dal comma14 della medesima disposizione ed imporre la comunicazione all'imputato privo didifensore di fiducia secondo le regole ordinarie2. Da qui la decisione indicata nel dispositivo che segue, con annullamento dientrambe le sentenze pronunciate nel corso del giudizio, in presenza di un’evidentenullità derivata, e con assorbimento dell’ulteriore motivo, per la natura pregiudizialedella questione in rito che la supporta.Alla pronuncia consegue il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella pronunciata in primo grado dalTribunale di Roma in data 06/02/2025 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRoma.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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