CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 26968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 96/2019 R.G. proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 3924 /201 8 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 18.6.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attuale contro ricorrente, già dipendente del l’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS) , secondo le previsioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998, venneinserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dell’alloraMinistero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’[OSCURATO:PERSONA], dal quale venne poi dichiarato in esubero , sicché prestò servizio dapprimapresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in seguito presso lo stesso Ministero delle Finanze , quale funzionario della Commissione tributaria provinciale di Napoli. IlMinistero dell’Economia e delle Finanze (MEF) bandì in data 1°.12.2010 una procedura selettiva per la progressione economica all’interno dell’area B, alla quale l’attuale controricorrente non fu ammesso a partecipare, sul presupposto che essa fosse riservata ai dipendenti di ruolo del MEFe che egli non facesse parte di tale categoria, in quanto inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento. Il lavoratore chiese quindi un provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) al Tribunale di Napoli , il quale accolse la domanda, ordinando al MEF di ammetterlo con riserva alla procedura selettiva. Fu quindi il MEF a instaurare il giudizio di merito per chiedere algiudice del lavoro l’accertamento negativo del diritto del lavoratore di partecipare alla selezione.Il Tribunale di Napoli respinse però tale domanda e la sua sentenza venne confermata dalla Corte d’Appello, rigettandoil gravame del Ministero. Contro la sentenza della Corte territoriale il MEF ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo . Il lavoratoresi è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 283/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il ricorrente censura la Corte d’Appello per avere essa dato decisiva rilevanza alla mancanza, nel bando di selezione per la progressione economica, di un’esplicita esclusione dei lavoratoriinseriti nel «ruolo provvisorioa d esaurimento », senza porsi la domanda, a monte, se a tali lavoratori potesse essere riconosciuto lo status di «personale dipendent e del Ministero dell’Economia e delle Finanze».Domanda alla quale, secondo il ricorrente, va data risposta negativa. In secondo luogo, il ricorrente rileva che, quand’anche i lavoratori già dipendenti dell’AAMS dovessero considerarsi in forza al Ministero a decorrere dall’istituzione del ruolo unico con d.m. 27.3.2009, la partecipazione alla selezione per la progressione economica sarebbe stata comunque da escludere per la mancanza dell’anzianità biennale nella fascia retributiva posseduta,requisito previsto nel bando del 1°.1 2 .2010 . 2. Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati, intendendosi qui dare continuitàall’orientamento espresso nella più recente decisione adottata da questa Corte in una causa esattamente sovrapponibile alla presente (Cass. n. 3342/2024; ordinanza con la quale è stata cassata la sentenza n. 1278/2018 della medesima Corte d’Appello di Napoli, che nella sentenza qui impugnata è espressamente citata come precedente conforme). 2.1. Il d.lgs. n. 283 del 1998 istituì l’ente pubblico economico «[OSCURATO:PERSONA]» (art. 1), avviando la procedura di trasferimento al nuovo soggetto delle risorse patrimoniali dell’Azienda autonoma Monopoli di Stato (art. 3). Per quanto riguarda il personale dipendente dell’AAMS, l’art. 4 del citato d.lgs. ne dispose l’inserimento in un «ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze» e il distacco temporaneo presso il nuovo Ente nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione della sua attività, programmandone il successivo trasferimento, «in tutto o in parte», in base ai fabbisogni previsti. Il personale non trasferito – e anche quello trasferito, una volta dichiarato in esubero da ETI (art. 4, comma 4) – rimase inserito nel « ruolo provvisorio ad esaurimento » e collocato presso varie amministrazioni, finché non intervenne l’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in forza del quale, a decorrere dal 1°.1.2011, venne«inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta[va] servizio alla data» di emanazione del decretolegge. L’attuale controricorrente, dopo il periodo di distacco presso l’ETI e dopo una temporanea collocazione a l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prestò servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dove venne infatt i definitivamente inquadrato, a decorrere dal 1°.1.2011. All’epoca del bando di selezione per la progressione economica orizzontale (1°.12.2010), l’attuale controricorrente non era quindi ancora «inquadrato» nel ruolo del MEF, cosa che avvenne soltanto per effetto dell’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010. La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che l’inserimento del lavoratore nel «ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze» gli attribuisse comunque lo statusdi dipendente di quel Ministero e, quindi, il diritto di partecipare alla selezione, in difetto di esclusioni desumibili dal bandoper la sua particolare categoria. Tale impostazione non è sol tanto smentita dalla citata ordinanza n. 3342/2024, ma contrasta con altra sopravvenuta giurisprudenza dilegittimità, essendosi di recente statui to che il ruolo provvisorio ad esaurimento «era stato creato esclusivamente allo scopo di gestire i rapporti di lavoro de quibus sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuarela definitiva ricollocazione dei lavoratori presso altre amministrazioni»(Cass. n. 14311/2024), sicché il lavoratore inserito in tale ruolo « non è equiparabile ai dipendenti di ruolo del detto Ministero [MEF] , in ragione della specialità e della provvisorietà del ruolo di inquadramento. Pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, egli è inquadrato, a decorrere dal 1°gennaio 2011 … nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest’ultimo d.l.» (Cass. n. 5092/2024). È dunque fondato il ricorso laddove censura la sentenza impugnata per avere dato per scontato il rapporto di pubblico impiego tra il Ministero e il lavoratore, senza considerare la peculiarità della vicenda riguardante i dipendenti dell’AAMS , inizialmente destinati al trasferimento all’ETI, poi collocati temporaneamente presso vari Ministeri ed enti pubblicie infine inquadrati, anche in soprannumero, presso le amministrazioni ove prestavano servizio (amministrazione che, nel caso dell’attuale controricorrente, è occasionalmente il medesimo Ministero dell’Economia e delle Finanze, il che però non muta l’efficacia di primo inquadramento da attribuire all’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, con la decorrenza iviprevista del 1°.1.2011). 2.2. A questo punto diventa del tutto irrilevante il secondo profilo sollevato nella parte finale dell’illustrazione del motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza del requisito di anzianità biennale nella fascia economicaposseduta. L’istituzione del ruolo unico del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanzecon d.m. n. 11 del 27.3.2009 non mutò lo status del personale iscritto al «ruolo provvisorio ad esaurimento» (che venne inserito in un’apposita sezione del nuovo ruolo), non avendo questo scopo, ma piuttosto quello di portare a co mpimento l ’unificazione in un ’unica struttura centrale delle funzioni precedentemente attribuite al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e alMinistero delle Finanze, secondo le previsioni del d.lgs. n. 300 del 1999 (v., in particolare, artt. 23 e 73 ). Il superamento della fase di collocazione provvisoria e ad esaurimento intervenne, infatti, soltanto con il citato art. 9, comma 25, del d.lgs. n. 78 del 2010 e comportò l’inserimento di quei lavoratori nei ruoli della amministrazione presso cui prestavano servizio – che solo occasionalmente, nel caso dell’attuale controricorrente, è proprio il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ma comunque con decorrenza dal 1°.1.2011, successiva alla data di riferimento del bando (1°.1.2010). 3. Laragione dell’accoglimento de l ricorso – ovverosia il mancato riconoscimento dello status richiesto per poter partecipare alla selezione per la progressione economica – comporta l’infondatezza dell’originaria domanda del lavoratore, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La causa deve quindi essere decisa nel merito in questa sede con il rigetto della domanda medesima (art. 384, comma 2, c.p.c.). 4. Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese dell’intero processo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, che origina da una legislazione eccezionale di non facile interpretazionenel contesto dei principi generali che regolano il pubblico impiego, tanto dadeterminare un esito difforme da quello finale , sia nel procedimento cautelare e nei due gradi di merito, sia in alcuni più risalenti arresti di questa stessa Corte di legittimità (Cass. nn. 30390/2022; 25195/2013; 15819/2009). 5. Si dà atto che, dato l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la