Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02496/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13800/2025 R.G. nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; relativamente all’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 11566/2025,pubblicata il 2 maggio 2025 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2 025, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui la Prefettura di Roma era stata condannat a alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendosi la liquidazione degli onorari in favore della controparte privata vincitrice; rilevato che: − il ricorso è stato ritualmente notificato aElisabetta Iacoboni e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; − l’intimataElisabetta Iacoboni non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che: − il ricorso èfondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, accogliendo il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Roman. 16082 /2022 , ha cassato quest’ultima pronuncia e, decidendo nel merito, ha condannato «l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi» (v. dispositivo p. 4, 3°-4° rigo); − tale indicazione è frutto di un mero errore materiale, come desumibiledal fatto che, in parte narrativa (p. 3, punto 1.), l’ordinanza di questa Corte aveva disposto la condanna del Tribunale nei confronti della Prefettura di Roma,con giudicato interno formatosi sul punto per mancata impugnativa di tale specifica statuizione del Tribunale Civile di Roma; - nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).

P.Q.M in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da[OSCURATO:PERSONA], dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, sia corretta nel senso che alla pagina 4, 3° rigo del dispositivo, dove la medesima reca scritto «l’Amministrazione comunale» deve intendersi e ritenersi scritto «Prefettura di Roma».

Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n.11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, ai sensi de gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13800/2025 R.G. nel procedimento tra le parti: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; relativamente all’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 11566/2025,pubblicata il 2 maggio 2025 ; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicata il 2 maggio 2 025, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui la Prefettura di Roma era stata condannat a alla sola rifusione delle spese vive, illegittimamente omettendosi la liquidazione degli onorari in favore della controparte privata vincitrice; rilevato che: − il ricorso è stato ritualmente notificato aElisabetta Iacoboni e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; − l’intimataElisabetta Iacoboni non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che: − il ricorso èfondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, accogliendo il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Roman. 16082 /2022 , ha cassato quest’ultima pronuncia e, decidendo nel merito, ha condannato «l’Amministrazione comunale al pagamento dei compensi» (v. dispositivo p. 4, 3°-4° rigo); − tale indicazione è frutto di un mero errore materiale, come desumibiledal fatto che, in parte narrativa (p. 3, punto 1.), l’ordinanza di questa Corte aveva disposto la condanna del Tribunale nei confronti della Prefettura di Roma,con giudicato interno formatosi sul punto per mancata impugnativa di tale specifica statuizione del Tribunale Civile di Roma; - nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). P.Q.M in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da[OSCURATO:PERSONA], dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, sia corretta nel senso che alla pagina 4, 3° rigo del dispositivo, dove la medesima reca scritto «l’Amministrazione comunale» deve intendersi e ritenersi scritto «Prefettura di Roma». Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n.11566/2025, pubblicatail 2 maggio 2025, ai sensi de gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera d
Decreto Cassazione n. 02496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris