CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 37038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5013/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta Night and Day B&B di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 210/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 527/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 231/2014 la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della 5335 J\) 'sanzione amministrativa di euro 3.757,20 per avere impiegato, quale datore di lavoro, privato, la lavoratrice subordinata [OSCURATO:PERSONA] senza la preventiva comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro. 2. Sull'opposizione proposta dall'ingiunto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] modificava l'importo della ordinanza-ingiunzione rideterminando la sanzione pecuniaria dovuta in euro 1.850,00. 3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 210/2016, rigettava il gravame presentato dal Costantino. 4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, premessa l'ammissibilità dell'appello, rilevavano che: a) non sussisteva la violazione dell'art. 13 D.Igs. n. 124/04 perché l'obbligo di redazione del verbale di primo accesso non riguardava gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; b) il termine per la notifica degli estremi della violazione riscontrata decorreva dal completamento dell'attività accertativa (e non dal suo avvio) ed era da ritenersi tardiva, nel caso di specie, la eccepita violazione dell'art. 12 co. 5 dello statuto dei contribuenti; c) il verbale unico di accertamento e notificazione del 28.9.2012 rispettava, sotto il profilo contenutistico, quanto stabilito dall'art. 13 co. 4 D.Igs. n. 124/2004; d) in tema di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale accertate ai sensi dell'art. 13 co. 7 D.Igs. n. 124/2004, che non hanno natura tributaria, le ispezioni e le rilevazioni non dovevano essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio ovvero di persona delegata; e) la rilevanza probatoria delle dichiarazioni della lavoratrice, verbalizzate nell'immediatezza dei fatti, nel caso in esame presentavano un grado di attendibilità superiore alla dichiarazione scritta prodotta dal Costantino, in un contesto processuale in cui la lavoratrice medesima non era stata indicata quale teste. 5. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l'Ispettorato del Lavoro d [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione (o errata interpretazione) e falsa applicazione degli arti.• '6 e 13 D.Igs. n. 124/04 perché erroneamente la gravata sentenza aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta l'art. 13 citato che statuiva l'obbligo di redazione e rilascio del verbale di primo accesso, sull'errato presupposto che la norma non fosse estesa anche agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare agli agenti della Guardia di Finanza e, conseguentemente, che l'omessa verbalizzazione fosse illegittima. 3. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 n. 3 cpc, la violazione e/o errata interpretazione dell'art. 33 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente la Corte di appello qualificato l'ispezione effettuata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia come accertamento tributario che come accertamento di natura previdenziale, applicando o escludendo, a seconda dei casi, le rispettive normative; si sostiene, poi, che essendo i locali del B&B oggetto anche di abitazione priovata del titolare della ditta, l'accesso ispettivo non era consentito senza una apposita autorizzazione della Procura della Repubblica. 4. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si duole della violazione dell'art. 113 cpc (principio "iura novit curia") e, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si obietta che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto corretto il mancato accertamento del Tribunale sulla dedotta violazione dell'art. 13 legge n. 689/81, sul presupposto che la questione fosse stata sollevata solo in appello quando, invece, rientrava pacificamente tra i poteri-doveri del giudice quello di qualificare il diritto dai fatti dedotti in giudizio dalle parti ove, nel caso in esame, era stata allegata l'indebita violazione del domicilio privato di esso ricorrente. 5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o errata applicazione ed interpretazione dell'art. 112 cpc nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che il Tribunale avesse correttamente statuito nel merito in relazione alla esistenza o meno di un rapporto di lavoro, omettendo una lettura integrale degli atti e non tenendo in considerazione il contenuto sostanziale della domanda. 6. I primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili sebbene la motivazione della gravata sentenza debba essere, relativamente al punto che segue, corretta.7. Invero, preliminarmente ritiene il Collegio che non possa condividersi l'affermazione dei giudici di seconde cure circa la non applicabilità dell'obbligo di redazione del verbale di primo accesso agli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nel caso accertino, ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.Igs. n. 124/2004, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. 8. La disposizione, infatti, non esclude espressamente che anche gli altri accertatori, oltre al personale ispettivo del Ministero del Lavoro o degli altri Enti previdenziali ed assistenziali, siano esonerati da tale obbligo: è una norma, infatti, posta a tutela del destinatario delle contestazioni, in una particolare materia qual è quella del lavoro e, quindi, sarebbe irragionevole limitarne l'applicabilità a seconda della qualifica del personale interveniente. 9. Tuttavia, affinché il vizio procedimentale possa assumere rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ove il giudice adito è giudice del rapporto e non dell'atto (Cass. n. 6778/2015; Cass. n. 13150/2020), occorre che vi sia stata una lesione effettiva del diritto di difesa che, nel caso in esame, non è ravvisabile sia per la mancata allegazione di ciò da parte del ricorrente, sia perché quest'ultimo era presente al momento dell'accesso (pag. 10 sentenza impugnata) e non risulta che abbia patito alcun pregiudizio. 10. Del resto, è orientamento di questa Corte (Cass. n. 4608/2000) che in tema di omissioni contributive accertate dall'Ispettorato del lavoro a seguito di intervento della Guardia di Finanza presso un'azienda, l'eventuale illegittimità della perquisizione operata dalla Guardia di Finanza e l'asserita inutilizzabilità in sede penale della documentazione acquisita in quella circostanza non possono privare di ogni effetto l'attività dell'ispettore del lavoro che, fondando la propria iniziativa sull'informazione della Guardia di Finanza, abbia poi compiuto autonome attività per accertare la veridicità dei fatti, trovando specifici riscontri anche nelle dichiarazioni ammissive dello stesso datore di lavoro. 11. Nel caso in esame, pertanto, eventuali vizi dell'accertamento ispettivo da parte dei militari della Guardia di Finanza sono irrilevanti in quanto l'ordinanza-ingiunzione è stata poi emessa autonomamente dall'Ispettorato del Lavoro a seguito di autonoma attività.12. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché, come sopra detto, l'odierno ricorrente era presente all'accesso della Guardia di Finanza e non ha dedotto di essersi opposto (sotto questo profilo la censura difetta altresì di specificità e di autosufficienza) per cui non era necessaria alcuna autorizzazione della Procura della Repubblica; né può rilevare la circostanza che questa fosse indispensabile trattandosi di luogo adibito ad uso promiscuo (casa e lavoro) atteso che, in tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di non ritenerla necessaria (Cass. n. 21411/2020; Cass. n. 28577/2021). 13. Il quarto motivo, infine, è anche esso inammissibile in quanto, deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). 14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano come da dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello st