CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 31237/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16599-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; íkf - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; _7'12(i - - controricorrentre - OlL f`A contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 238/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per denuncia di nuova opera, proposto innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], usufruttuaria, e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere la predetta realizzato lavori edili, demolendo corpi di fabbrica ed occupando l'area di loro proprietà di cui avevano il possesso. Emesso il provvedimento interdittale di sospensione dei lavori, la domanda, qualificata come manutenzione del possesso venne accolta dal Tribunale; la sentenza venne confermata in grado di appello. La corte di merito, per quel che rileva in sede di legittimità, sulla base della CTU e delle dichiarazioni rese dagli informatori, ha accertato che gli attori erano proprietari e possessori dell'area occupata dalla Raimo; in particolare, i lavori avevano interessato il vano di accesso della proprietà Milone ed una parte del muro di cinta. Per la cassazione del' c 1-5/ ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Raimondo , [OSCURATO:PERSONA] e Clorinda, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2016 n. 16599 sez. 52 - ud. 09-04-2021 -2- Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1171 c.c. e 2697 c.c. , in relazione all'art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto sufficienti, ai fini della prova della proprietà, le risultanze documentali e della CTU mentre invece sarebbe stata necessaria la probatio diabolica. In particolare, il CTU avrebbe fatto riferimento alla denuncia di successione, che non costituirebbe affatto prova del diritto di proprietà Il motivo è infondato. Le azioni nunciatorie sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale sia del possesso e l'ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda , alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa e delle specifiche conclusioni risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso (ex plurimis Cass. Civ. Sez. II, 15.7.2003, n.11927). L'interpretazione della domanda è affidata al giudice di merito che, nel caso di specie, ha ritenuto che i ricorrenti avessero agito in sede possessoria, deducendo la proprietà ed il possesso dell'area occupata dalla Raime. Ne consegue che essi non erano tenuti a fornire la probatio diabolica della proprietà, presupposto dell'azione di rivendica, poiché non avevano dedotto di non avere il possesso dell'area ma avevano lamentato turbative e molestie sull'area di cui erano proprietari e possessori. L'azione di manutenzione, proposta ex art.1170 c.c. era volta, secondo l'interpretazione dei giudici di merito, alla difesa di una situazione di fatto e non del diritto reale di proprietà. Oggetto dell'azione di merito non era la rivendica della proprietà ma la turbativa del possesso esercitato dagli attori, Ric. 2016 n. 16599 sez. 52 - ud. 09-04-2021 -3- attraverso gli interventi edilizi realizzati dalla convenuta, che aveva demolito corpi di fabbrica di loro proprietà~ ed occupato l'area di cui avevano anche il possesso. Oggetto dell'accertamento da parte del giudice di merito non era quindi la proprietà dell'area, che rilevava ad colorandam possessionem ma il possesso. Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato la proprietà ed il possesso attraverso le risultanze documentali e la CTU - che può avere funzione anche percettiva- ed il ricorso, peraltro privo dei requisiti di cui all'art.366, comma 6 c.p.c., si limita mettere in discussione detti accertamenti di fatto, con indagine che è estranea al giudizio di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 345 c.p.c., per non avere la corte di merito disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dei beni che avrebbero subito la turbativa del possesso in seguito agli interventi edilizi della ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità del procedimento, ex art.360, comma 1, n.4 c.p.c., con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio. I motivo sono infondati. Come incontrovertibilmente chiarito da questa Corte, le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune- dall'azione di rivendica a quella di tutela delle distanze legali- posselno essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini ( Così Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013; Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, n.12325; Cassazione civile sez. II). Ric. 2016 n. 16599 sez. 52 - ud. 09-04-2021 -4- Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deLsicorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2020 [OSCURATO:PERSONA]