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CassazionedecretoSezione UDecisione del 1 giugno 2020

Cassazione n. 27545/2021

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro A.S.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3412/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, depositata il 1° giugno2020.

2. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive.

3. La sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7198/2019, che aveva respinto l'appello contro l'ordinanza n. 6/2019 resa dal TAR Calabria, sezione di [OSCURATO:PERSONA].

In tale ordinanza il TAR, richiesto dal commissario ad acta [OSCURATO:PERSONA] di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza del giudicato di condanna al pagamento di compensi professionali intimato in via monitoria dal Tribunale di Locri con decreto del 4 gennaio 2007, aveva specificato che gli interessi spettanti in forza del titolo fossero quelli legali e non quelli di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.

L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7198/2019 aveva poi confermato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Locri ordinava il pagamento degli interessi "come da domanda" e che la domanda monitoria aveva appunto chiesto la condanna agli "interessi legali".

La sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato, decidendo sul ricorso per revocazione, ha negato che ricorresse il presupposto del contrasto tra la sentenza revocanda, pronunciata in sede di ottemperanza proprio per fornire Ric. 2021 n. 01619 sez. 5U - ud. 28-09-2021 -2- chiarimenti in ordine alle modalità della stessa, ed il decreto ingiuntivo avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell'art. 380 bis.1, c.p.c.

5. Il ricorso per cassazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 112 lettera c) c.p.a. in relazione alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E), ed agli artt. 360 n. 1 e 362 c.p.c.; nonché la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 37 c.p.c.

Si sostiene che la sentenza impugnata, a fronte del giudicato esplicito contenuto nel decreto ingiuntivo ed afferente alla condanna al pagamento degli interessi di legge, non avrebbe potuto procedere in via integrativa del titolo, essendo gli interessi compiutamente regolati dall'art. 1284, quarto comma, c.c.

5.1. Il ricorso è inammissibile.

5.2. Queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così Cass., Sez.

Unite, 31 ottobre 2019, n. 28214; Cass., Sez.

Unite, 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass., Unite, 23 luglio 2014, n. 16754).

5.3. è peraltro comunque inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio Ric. 2021 n. 01619 sez.

SU - ud. 28-09-2021 -3- di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass., Sez.

Unite, 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez.

Unite, 8 aprile 2008, n. 9150).

5.4. Nella specie, la sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato ha pienamente valutato le condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed è perciò inammissibile il ricorso per cassazione in esame, giacché esso non pone affatto in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo.

5.5. Il ricorso, piuttosto, si limita a denunciare un cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato nel verificare i presupposti della revocazione, o, ancor più a monte, a censurare la possibilità di procedere all'ottemperanza, nonché le modalità della stessa, in rapporto alle indicazioni contenute nel giudicato, secondo quanto però statuito sul punto con l'ordinanza n. 7198/2019.

Ora, il primo vizio, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può comunque essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Mentre il secondo vizio dedotto è comunque estraneo all'ambito del ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione, giacché in realtà intende rimettere in discussione il potere giurisdizionale in ordine non Ric. 2021 n. 01619 sez.

SU - ud. 28-09-2021 -4- alla statuizione sulla revocazione medesima, ma alla precedente decisione resa nel giudizio di ottemperanza.

6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Non occorre procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1619-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro A.S.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3412/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, depositata il 1° giugno2020. 2. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. 3. La sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7198/2019, che aveva respinto l'appello contro l'ordinanza n. 6/2019 resa dal TAR Calabria, sezione di [OSCURATO:PERSONA]. In tale ordinanza il TAR, richiesto dal commissario ad acta [OSCURATO:PERSONA] di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza del giudicato di condanna al pagamento di compensi professionali intimato in via monitoria dal Tribunale di Locri con decreto del 4 gennaio 2007, aveva specificato che gli interessi spettanti in forza del titolo fossero quelli legali e non quelli di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7198/2019 aveva poi confermato che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Locri ordinava il pagamento degli interessi "come da domanda" e che la domanda monitoria aveva appunto chiesto la condanna agli "interessi legali". La sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato, decidendo sul ricorso per revocazione, ha negato che ricorresse il presupposto del contrasto tra la sentenza revocanda, pronunciata in sede di ottemperanza proprio per fornire Ric. 2021 n. 01619 sez. 5U - ud. 28-09-2021 -2- chiarimenti in ordine alle modalità della stessa, ed il decreto ingiuntivo avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell'art. 380 bis.1, c.p.c. 5. Il ricorso per cassazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 112 lettera c) c.p.a. in relazione alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), ed agli artt. 360 n. 1 e 362 c.p.c.; nonché la violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 37 c.p.c. Si sostiene che la sentenza impugnata, a fronte del giudicato esplicito contenuto nel decreto ingiuntivo ed afferente alla condanna al pagamento degli interessi di legge, non avrebbe potuto procedere in via integrativa del titolo, essendo gli interessi compiutamente regolati dall'art. 1284, quarto comma, c.c. 5.1. Il ricorso è inammissibile. 5.2. Queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così Cass., Sez. Unite, 31 ottobre 2019, n. 28214; Cass., Sez. Unite, 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass., Unite, 23 luglio 2014, n. 16754). 5.3. è peraltro comunque inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio Ric. 2021 n. 01619 sez. SU - ud. 28-09-2021 -3- di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass., Sez. Unite, 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez. Unite, 8 aprile 2008, n. 9150). 5.4. Nella specie, la sentenza n. 3412/2020 del Consiglio di Stato ha pienamente valutato le condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed è perciò inammissibile il ricorso per cassazione in esame, giacché esso non pone affatto in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo. 5.5. Il ricorso, piuttosto, si limita a denunciare un cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato nel verificare i presupposti della revocazione, o, ancor più a monte, a censurare la possibilità di procedere all'ottemperanza, nonché le modalità della stessa, in rapporto alle indicazioni contenute nel giudicato, secondo quanto però statuito sul punto con l'ordinanza n. 7198/2019. Ora, il primo vizio, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può comunque essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Mentre il secondo vizio dedotto è comunque estraneo all'ambito del ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione, giacché in realtà intende rimettere in discussione il potere giurisdizionale in ordine non Ric. 2021 n. 01619 sez. SU - ud. 28-09-2021 -4- alla statuizione sulla revocazione medesima, ma alla precedente decisione resa nel giudizio di ottemperanza. 6. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021. I
Decreto Cassazione n. 27545/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris