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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31270/2026

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er le indagini preliminari pressoil Tribunale di Taranto;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 6 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Taranto convalidava il fermo eseguito il 4 febbraio 2026 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e applicava al medesimo la misura della custodia cautelare incarcere in relazione a plurimi delitti di furto provvisoriamente contestati ai capi 8),9), 10), 12), 13) e 14).A [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti nonidentificati, erano contestati, quanto all’episodio di Palagiano dell’8 dicembre 2025,il furto pluriaggravato ai danni della filiale bancaria indicata nel capo 8) comeBanca WIDIBA, commesso mediante deflagrazione dello sportello bancomat conordigno artigianale, cosiddetta “marmotta”, con sottrazione della somma di euro78.110,00; la detenzione e il porto in luogo pubblico dell’ordigno esplosivo; laricettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], provento di furto avvenutoin Bari il 6 dicembre 2025.

Quanto all’episodio di [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre2025, gli erano contestati il tentato furto pluriaggravato ai danni della BancaPopolare Pugliese, anche in tal caso mediante esplosione dello sportello bancomatcon “marmotta”; la detenzione e il porto in luogo pubblico dell’ordigno esplosivo;la ricettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], provento di furtoavvenuto in Bari tra il 16 e il 17 dicembre 2025.

Erano altresì contestate, per ifurti, le aggravanti dell’uso dell’ordigno esplosivo, della commissione del fatto daparte di almeno quattro persone travisate, della destinazione a pubblico serviziodello sportello bancomat e del danno patrimoniale di rilevante gravità; per i reatiin materia di esplosivi e per le ricettazioni, l’aggravante teleologica.Secondo la ricostruzione posta a fondamento del provvedimento genetico, gliepisodi contestati si inserivano in una sequenza di assalti a sportelli bancomat,commessi tra il novembre e il dicembre 2025 nelle province di Taranto e Materacon modalità seriali: utilizzo di autovetture rubate o noleggiate, sopralluoghipreventivi, deflagrazione degli ATM mediante ordigni artigianali, impiego disoggetti travisati e predisposizione di strumenti per ostacolare l’intervento delleforze dell’ordine.Quanto al fatto di Palagiano in data 8 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] valorizzava,in particolare, l’esplosione dello sportello ATM, l’asportazione di euro 78.110,00,l’impiego di un’[OSCURATO:PERSONA] poi rinvenuta carbonizzata e risultata proventodi furto, nonché la disseminazione di tripodi in ferro lungo la via che conducevaalla locale Stazione dei Carabinieri, con danneggiamento di uno pneumaticodell’autovettura di servizio intervenuta sul posto.

A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano richiamatiil sopralluogo svolto il pomeriggio precedente con la Peugeot 208 gialla targataGZ006JV, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la presenza dell’indagato, identificato dallapolizia giudiziaria, nei pressi dell’istituto di credito e, nella notte del fatto, i plurimitransiti della stessa Peugeot nelle immediate vicinanze dell’ATM, nonché lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto scendere dal veicolo presso il distributoreautomatico H24 ubicato a circa settanta metri dalla banca.

Il provvedimentorichiamava inoltre i dati GPS della Peugeot, le soste presso il casolare di Fronzaprima e dopo l’esplosione, la presenza in zona della Mercedes in uso a [OSCURATO:PERSONA] e gliulteriori elementi di comparazione fotografica riguardanti [OSCURATO:PERSONA], ritenuto unodegli esecutori materiali.Quanto all’episodio di [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2025, il Giudiceevidenziava che la Peugeot 208 gialla, già collegata all’episodio di Palagiano, erastata ripresa presso l’area di servizio TOIL sulla strada statale 106, seguita da unaRenault [OSCURATO:PERSONA] bianca, poi ritenuta riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dal sedileposteriore della Peugeot era sceso Vinella, che in sede di interrogatorio avevariferito di essere stato a bordo del mezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA].

Venivano altresìvalorizzati i dati di localizzazione dell’utenza telefonica in uso a [OSCURATO:PERSONA], compatibilicon la presenza in zona [OSCURATO:PERSONA] nell’orario dell’assalto, nonché i dati GPSdella Peugeot e della [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergeva che i due veicoli erano partitiin tempi ravvicinati dal casolare di [OSCURATO:PERSONA], si erano diretti verso [OSCURATO:PERSONA], dopo l’esplosione dell’ATM, erano rientrati presso il medesimo casolare.Ai fini della convalida del fermo, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva sussistenti sia i gravi indizidi colpevolezza sia il pericolo di fuga.

In particolare, osservava che i reati contestaticonsentivano il fermo per i limiti edittali di pena e per la natura dei delitticoncernenti esplosivi; riteneva, inoltre, che il pericolo di fuga, pur argomentatodal Pubblico ministero soprattutto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dovesseessere apprezzato anche con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri fermati, in quanto le lorosorti erano ritenute strettamente collegate a quelle del predetto [OSCURATO:PERSONA], indicatocome soggetto dotato di disponibilità economiche, contatti criminali anche fuoriregione e capacità di procurare appoggi per sottrarsi alle ricerche. [OSCURATO:PERSONA] davaaltresì atto del rispetto dei termini di legge, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] era stato condottopresso la Casa circondariale di Taranto entro le ventiquattro ore dall’esecuzionedel fermo e che il Pubblico ministero aveva tempestivamente richiesto la convalida.2.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva proposta istanza di riesame, con la quale sichiedeva, anzitutto, l’annullamento del decreto di fermo e della relativa ordinanzadi convalida; si chiedeva inoltre l’annullamento o la riforma dell’ordinanzaapplicativa della custodia cautelare in carcere, con conseguente liberazionedell’indagato o, in via gradata, l’applicazione dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria o di altra misura meno afflittiva, e, in estremo subordine, degliarresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.Con i motivi aggiunti, per quanto qui rileva in relazione alla sola convalida delfermo, la difesa deduceva l’insussistenza del pericolo di fuga.

Si affermava chetale pericolo non poteva essere meramente potenziale o immaginabile, ma dovevafondarsi su elementi concreti, idonei a far ritenere che l’indagato si stessepreparando alla fuga o avesse già posto in essere un tentativo in tal senso.

Ladifesa rilevava che gli indagati erano stati rintracciati nelle rispettive abitazioni oin un bar di Palagiano e che, all’esito della perquisizione domiciliare eseguita neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], non era stato rinvenuto alcun borsone contenente effettipersonali o indumenti, né altro elemento indicativo di preparativi per una latitanza.Si sosteneva, inoltre, che tale dato dimostrasse l’assenza, nell’indagato, dellaconsapevolezza o del timore di un imminente intervento delle forze dell’ordine; siaggiungeva che l’unico soggetto dotato di un’autovettura potente e, a quanto pare,della disponibilità economica necessaria a sostenerne il canone di locazione eraBartoli.

Da tali premesse la difesa concludeva che il fermo, fondato su talipresupposti, non avrebbe potuto essere convalidato.3.

Il Tribunale del riesame di Taranto, con dispositivo del 23 febbraio 2026 emotivazione depositata in data 8 aprile 2026, sostituiva la misura della custodiacautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico,evidenziando anche l’insussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga aifini della misura coercitiva.Con separata ordinanza del 16 aprile 2026, il medesimo Tribunale rilevava chel’impugnazione dell’ordinanza di convalida del fermo non rientra nella competenzadel giudice del riesame, essendo proponibile, contro tale provvedimento, ricorsoper cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.; osservava, inoltre,che convalida del fermo e ordinanza applicativa della misura cautelarecostituiscono provvedimenti autonomi, soggetti a distinti rimedi impugnatori.Riqualificava, pertanto, l’istanza di riesame, limitatamente alla parte relativa allarichiesta di annullamento dell’ordinanza di convalida del fermo, come ricorso percassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte unitamente alla memoriacontenente i motivi aggiunti e all’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari il 6 febbraio 2026.4.

Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 12 maggio 2026, ha chiestodichiararsene l’inammissibilità, osservando che l’istanza di riesame non contenevamotivi e che le doglianze successivamente dedotte dinanzi al Tribunale nonpen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Occorre ricostruire la vicenda procedurale, poiché il ricorso per cassazioneoggi all’esame della Corte trae origine da un’impugnazione originariamenteproposta davanti al Tribunale del riesame.2.1.

Con ordinanza del 6 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Taranto convalidava il fermo eseguito nei confronti di ValentinoIntini e applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere.Avverso tale provvedimento la difesa presentava, in data 10 febbraio 2026, istanzadi riesame, chiedendo, tra l’altro, anche l’annullamento del decreto di fermo e dellarelativa ordinanza di convalida; l’istanza, tuttavia, era proposta con riserva dimotivi e non conteneva specifiche ragioni di doglianza in ordine alla legittimitàdella convalida.2.2.

Solo successivamente, con motivi nuovi di riesame, trasmessi il 17febbraio 2026 a un indirizzo PEC del Tribunale non dedicato ai depositi incancelleria e poi depositati all’udienza camerale del 19 febbraio 2026 davanti alTribunale del riesame (come si desume dal provvedimento di trasmissione aquesta Corte, da parte del Tribunale di Taranto), la difesa articolava censure sulpericolo di fuga, sostenendo che esso non potesse essere meramente potenzialeo immaginabile, ma dovesse essere fondato su elementi concreti, e rilevando chegli indagati erano stati rintracciati nelle rispettive abitazioni o in un bar diPalagiano, senza che fossero stati acquisiti elementi indicativi di preparativi difuga.2.3.

Il procedimento incidentale cautelare veniva definito dal Tribunale delriesame con dispositivo emesso il 23 febbraio 2026 e motivazione depositata indata 8 aprile 2026: con tale provvedimento la misura della custodia cautelare incarcere era sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico.2.4.

Con successiva ordinanza del 16 aprile 2026, lo stesso Tribunale rilevavache l’impugnazione dell’ordinanza di convalida del fermo non rientrasse nellacompetenza del giudice del riesame, essendo proponibile contro taleprovvedimento ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc.pen.; riqualificava, pertanto, l’istanza di riesame, limitatamente alla richiesta diannullamento della convalida del fermo, come ricorso per cassazione,disponendone la trasmissione a questa Corte unitamente alla memoria contenentei motivi aggiunti e all’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.Il frazionamento dell’impugnazione così operato è conforme al principiosecondo cui il provvedimento sulla convalida dell’arresto o del fermo e quello sullarichiesta cautelare, ancorché contestuali, sono autonomi e soggetti a distinti mezzidi impugnazione, con applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. alla solaparte per la quale sia stato adito il giudice incompetente (Sez. 6, n. 14885 del26/02/2026, Cavallaro, Rv. 289817-01, in un caso speculare, in cui il pubblicoministero aveva impugnato con un unico ricorso per cassazione sia la mancataconvalida del provvedimento precautelare sia il contestuale rigetto della richiestacautelare, ritenendosi decidibile il ricorso quanto al primo capo e convertibile inappello quanto al secondo).3.

Dunque, il rimedio corretto avverso l’ordinanza di convalida del fermo erail ricorso per cassazione previsto dall’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., daproporre nei termini e con le modalità di seguito indicate.3.1.

Tale impugnazione, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. e dell’art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, doveva, però, essere depositata pressol’ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato, e dunque presso l’UfficioGIP/GUP del Tribunale di Taranto, all’indirizzo PEC dedicato ai depositi penaliindividuato secondo la disciplina transitoria del processo penale telematico.

Nontrova applicazione, infatti, la disciplina derogatoria prevista dall’art. 87-bis, comma6, d.lgs. n. 150 del 2022, in materia cautelare, per il riesame e per l’appellocautelare, che impone la trasmissione all’indirizzo PEC del tribunale di cui all’art.309, comma 7, cod. proc. pen.; nella specie non si trattava di riesame o di appellocautelare, ma di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del fermo.3.2.

Il termine per proporre tale impugnazione era quello generale di quindicigiorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimentiemessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.Tale conclusione trova conforto nel principio affermato dalle Sezioni Unitesecondo cui l’art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza e la durata dei terminidi impugnazione con riferimento a ogni tipo di provvedimento giurisdizionale, enon alle sole sentenze dibattimentali; sicché, per i provvedimenti camerali, operail termine di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a) (Sez.

U, n. 31312 del26/06/2002, D’Alterio, Rv. 222044-01; analogamente, in materia cautelare reale,si vedano Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190-01;Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894-01, in motivazione;Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc.

Miccicché ed altri, Rv. 265559-01;ancora, in tema di convalida del provvedimento del Questore impositivodell’obbligo di presentazione, Sez. 3, n. 37757 del 16/07/2014, dep. 15/09/2014,non massimata).Poiché l’ordinanza di convalida risulta emessa e notificata il 6 febbraio 2026,il termine scadeva il 21 febbraio 2026.3.3.

Entro tale termine non risultano, tuttavia, ritualmente pervenuteall’ufficio competente specifiche ragioni di doglianza avverso l’ordinanza diconvalida.3.3.1.

L’istanza del 10 febbraio 2026, sebbene tempestiva, era stata propostadavanti al Tribunale del riesame e, per la parte relativa alla convalida del fermo,si limitava a chiedere l’annullamento del decreto di fermo e della relativaordinanza, con riserva di motivi.

Essa, dunque, non conteneva alcuna censuraspecifica idonea a sorreggere il ricorso per cassazione una volta riqualificato aisensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.3.3.2.

I motivi nuovi, sui quali la difesa ha poi fondato la doglianza relativaall’insussistenza del pericolo di fuga, non risultano depositati, entro il terminedetto, presso l’indirizzo PEC dedicato dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Taranto,né risultano comunque pervenuti, entro il medesimo termine, alla cancelleriadell’ufficio deputato a ricevere l’impugnazione.

Essi risultano, invece, trasmessi il17 febbraio 2026 a un indirizzo PEC del Tribunale non dedicato ai depositi incancelleria e poi depositati all’udienza camerale del 19 febbraio 2026 davanti alTribunale del riesame, cioè davanti al giudice adito per l’impugnazione cautelare,che, tuttavia, non era quello competente a ricevere il ricorso per cassazione controla convalida del fermo.3.3.3.

Non risulta, in conclusione, che tali motivi siano stati inoltrati, entro iltermine previsto, all’indirizzo PEC dedicato dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale diTaranto.

La trasmissione alla Corte è stata infatti disposta solo con ordinanza delTribunale del riesame del 16 aprile 2026, e dunque quando il termine di quindicigiorni per proporre ricorso avverso la convalida era ormai ampiamente decorso.4.

Né può ritenersi che la successiva riqualificazione dell’istanza di riesame inricorso per cassazione consenta di superare tale carenza.Il principio di conservazione dell’impugnazione erroneamente qualificata,sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., consente di attribuire all’atto ilcorretto nomen iuris e di trasmetterlo al giudice competente quando risultinol’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’inequivoca volontà della parte disottoporlo a controllo giurisdizionale, secondo il principio affermato da Sez.

U, n.45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01.Tale principio, tuttavia, non elide i requisiti di ammissibilità propri del mezzodi impugnazione effettivamente esperibile, né consente di valorizzare motivi chenon siano stati tempestivamente e ritualmente depositati presso l’ufficiocompetente.

Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito, in materia di ricorso cautelareper cassazione, che l’atto deve essere presentato presso la cancelleria individuatadalla legge e che resta a carico dell’impugnante il rischio che l’atto, oveerroneamente presentato altrove, pervenga all’ufficio competente a riceverel’impugnazione (a cui avrebbe dovuto essere indirizzata) oltre il termine di legge(Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01).

Il medesimocriterio è stato ribadito, con specifico riferimento al deposito telematicodell’impugnazione, da Sez.

U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv.289326-01, secondo cui l’errata trasmissione a un indirizzo PEC non abilitato nonè di per sé sufficiente, occorrendo che l’atto sia inoltrato, entro il termine previsto,all’indirizzo corretto, con modalità idonee ad assicurare la continuità digitale deldeposito; in difetto, il rischio della mancata tempestiva trasmissione grava sullaparte impugnante.Il quadro è stato ulteriormente precisato da Corte cost., sent. n. 77 del 2026,che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni dilegittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150 del2022, interpretando la disciplina nel senso che l’inammissibilità resta esclusasoltanto quando l’atto, inviato a un indirizzo PEC erroneo, sia inoltratotelematicamente, entro il termine perentorio, dalla cancelleria riceventeall’indirizzo PEC dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, entrambi inclusinell’elenco DGSIA.

La pronuncia ha, al contempo, ribadito che non grava sullacancelleria non competente alcun obbligo di inoltro e che il rischio della mancatatempestiva trasmissione resta a carico dell’impugnante.5.

Nel caso in esame, l’errata veicolazione non risulta rettificata entro iltermine di legge: i motivi nuovi non risultano trasmessi alla PEC dedicatadell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Taranto, non risultano presi in carico neltermine da tale ufficio.

Essi, pertanto, non possono essere utilizzati per integrarel’originaria istanza, tempestiva, ma priva di motivi specifici.Ne consegue che il ricorso, riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen. limitatamente alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di convalidadel fermo, deve essere dichiarato inammissibile, poiché l’atto originario nonconteneva motivi e le ragioni di doglianza successivamente articolate non risultanoritualmente pervenute, entro il termine previsto, all’ufficio competente a riceverel’impugnazione di cui all’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in ragione dellacausa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er le indagini preliminari pressoil Tribunale di Taranto;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Taranto convalidava il fermo eseguito il 4 febbraio 2026 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e applicava al medesimo la misura della custodia cautelare incarcere in relazione a plurimi delitti di furto provvisoriamente contestati ai capi 8),9), 10), 12), 13) e 14).A [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti nonidentificati, erano contestati, quanto all’episodio di Palagiano dell’8 dicembre 2025,il furto pluriaggravato ai danni della filiale bancaria indicata nel capo 8) comeBanca WIDIBA, commesso mediante deflagrazione dello sportello bancomat conordigno artigianale, cosiddetta “marmotta”, con sottrazione della somma di euro78.110,00; la detenzione e il porto in luogo pubblico dell’ordigno esplosivo; laricettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], provento di furto avvenutoin Bari il 6 dicembre 2025. Quanto all’episodio di [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre2025, gli erano contestati il tentato furto pluriaggravato ai danni della BancaPopolare Pugliese, anche in tal caso mediante esplosione dello sportello bancomatcon “marmotta”; la detenzione e il porto in luogo pubblico dell’ordigno esplosivo;la ricettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], provento di furtoavvenuto in Bari tra il 16 e il 17 dicembre 2025. Erano altresì contestate, per ifurti, le aggravanti dell’uso dell’ordigno esplosivo, della commissione del fatto daparte di almeno quattro persone travisate, della destinazione a pubblico serviziodello sportello bancomat e del danno patrimoniale di rilevante gravità; per i reatiin materia di esplosivi e per le ricettazioni, l’aggravante teleologica.Secondo la ricostruzione posta a fondamento del provvedimento genetico, gliepisodi contestati si inserivano in una sequenza di assalti a sportelli bancomat,commessi tra il novembre e il dicembre 2025 nelle province di Taranto e Materacon modalità seriali: utilizzo di autovetture rubate o noleggiate, sopralluoghipreventivi, deflagrazione degli ATM mediante ordigni artigianali, impiego disoggetti travisati e predisposizione di strumenti per ostacolare l’intervento delleforze dell’ordine.Quanto al fatto di Palagiano in data 8 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] valorizzava,in particolare, l’esplosione dello sportello ATM, l’asportazione di euro 78.110,00,l’impiego di un’[OSCURATO:PERSONA] poi rinvenuta carbonizzata e risultata proventodi furto, nonché la disseminazione di tripodi in ferro lungo la via che conducevaalla locale Stazione dei Carabinieri, con danneggiamento di uno pneumaticodell’autovettura di servizio intervenuta sul posto. A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano richiamatiil sopralluogo svolto il pomeriggio precedente con la Peugeot 208 gialla targataGZ006JV, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la presenza dell’indagato, identificato dallapolizia giudiziaria, nei pressi dell’istituto di credito e, nella notte del fatto, i plurimitransiti della stessa Peugeot nelle immediate vicinanze dell’ATM, nonché lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto scendere dal veicolo presso il distributoreautomatico H24 ubicato a circa settanta metri dalla banca. Il provvedimentorichiamava inoltre i dati GPS della Peugeot, le soste presso il casolare di Fronzaprima e dopo l’esplosione, la presenza in zona della Mercedes in uso a [OSCURATO:PERSONA] e gliulteriori elementi di comparazione fotografica riguardanti [OSCURATO:PERSONA], ritenuto unodegli esecutori materiali.Quanto all’episodio di [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2025, il Giudiceevidenziava che la Peugeot 208 gialla, già collegata all’episodio di Palagiano, erastata ripresa presso l’area di servizio TOIL sulla strada statale 106, seguita da unaRenault [OSCURATO:PERSONA] bianca, poi ritenuta riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dal sedileposteriore della Peugeot era sceso Vinella, che in sede di interrogatorio avevariferito di essere stato a bordo del mezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA]. Venivano altresìvalorizzati i dati di localizzazione dell’utenza telefonica in uso a [OSCURATO:PERSONA], compatibilicon la presenza in zona [OSCURATO:PERSONA] nell’orario dell’assalto, nonché i dati GPSdella Peugeot e della [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergeva che i due veicoli erano partitiin tempi ravvicinati dal casolare di [OSCURATO:PERSONA], si erano diretti verso [OSCURATO:PERSONA], dopo l’esplosione dell’ATM, erano rientrati presso il medesimo casolare.Ai fini della convalida del fermo, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva sussistenti sia i gravi indizidi colpevolezza sia il pericolo di fuga. In particolare, osservava che i reati contestaticonsentivano il fermo per i limiti edittali di pena e per la natura dei delitticoncernenti esplosivi; riteneva, inoltre, che il pericolo di fuga, pur argomentatodal Pubblico ministero soprattutto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dovesseessere apprezzato anche con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e agli altri fermati, in quanto le lorosorti erano ritenute strettamente collegate a quelle del predetto [OSCURATO:PERSONA], indicatocome soggetto dotato di disponibilità economiche, contatti criminali anche fuoriregione e capacità di procurare appoggi per sottrarsi alle ricerche. [OSCURATO:PERSONA] davaaltresì atto del rispetto dei termini di legge, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] era stato condottopresso la Casa circondariale di Taranto entro le ventiquattro ore dall’esecuzionedel fermo e che il Pubblico ministero aveva tempestivamente richiesto la convalida.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva proposta istanza di riesame, con la quale sichiedeva, anzitutto, l’annullamento del decreto di fermo e della relativa ordinanzadi convalida; si chiedeva inoltre l’annullamento o la riforma dell’ordinanzaapplicativa della custodia cautelare in carcere, con conseguente liberazionedell’indagato o, in via gradata, l’applicazione dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria o di altra misura meno afflittiva, e, in estremo subordine, degliarresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.Con i motivi aggiunti, per quanto qui rileva in relazione alla sola convalida delfermo, la difesa deduceva l’insussistenza del pericolo di fuga. Si affermava chetale pericolo non poteva essere meramente potenziale o immaginabile, ma dovevafondarsi su elementi concreti, idonei a far ritenere che l’indagato si stessepreparando alla fuga o avesse già posto in essere un tentativo in tal senso. Ladifesa rilevava che gli indagati erano stati rintracciati nelle rispettive abitazioni oin un bar di Palagiano e che, all’esito della perquisizione domiciliare eseguita neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], non era stato rinvenuto alcun borsone contenente effettipersonali o indumenti, né altro elemento indicativo di preparativi per una latitanza.Si sosteneva, inoltre, che tale dato dimostrasse l’assenza, nell’indagato, dellaconsapevolezza o del timore di un imminente intervento delle forze dell’ordine; siaggiungeva che l’unico soggetto dotato di un’autovettura potente e, a quanto pare,della disponibilità economica necessaria a sostenerne il canone di locazione eraBartoli. Da tali premesse la difesa concludeva che il fermo, fondato su talipresupposti, non avrebbe potuto essere convalidato.3. Il Tribunale del riesame di Taranto, con dispositivo del 23 febbraio 2026 emotivazione depositata in data 8 aprile 2026, sostituiva la misura della custodiacautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico,evidenziando anche l’insussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga aifini della misura coercitiva.Con separata ordinanza del 16 aprile 2026, il medesimo Tribunale rilevava chel’impugnazione dell’ordinanza di convalida del fermo non rientra nella competenzadel giudice del riesame, essendo proponibile, contro tale provvedimento, ricorsoper cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.; osservava, inoltre,che convalida del fermo e ordinanza applicativa della misura cautelarecostituiscono provvedimenti autonomi, soggetti a distinti rimedi impugnatori.Riqualificava, pertanto, l’istanza di riesame, limitatamente alla parte relativa allarichiesta di annullamento dell’ordinanza di convalida del fermo, come ricorso percassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte unitamente alla memoriacontenente i motivi aggiunti e all’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari il 6 febbraio 2026.4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti.Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 12 maggio 2026, ha chiestodichiararsene l’inammissibilità, osservando che l’istanza di riesame non contenevamotivi e che le doglianze successivamente dedotte dinanzi al Tribunale nonpen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Occorre ricostruire la vicenda procedurale, poiché il ricorso per cassazioneoggi all’esame della Corte trae origine da un’impugnazione originariamenteproposta davanti al Tribunale del riesame.2.1. Con ordinanza del 6 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Taranto convalidava il fermo eseguito nei confronti di ValentinoIntini e applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere.Avverso tale provvedimento la difesa presentava, in data 10 febbraio 2026, istanzadi riesame, chiedendo, tra l’altro, anche l’annullamento del decreto di fermo e dellarelativa ordinanza di convalida; l’istanza, tuttavia, era proposta con riserva dimotivi e non conteneva specifiche ragioni di doglianza in ordine alla legittimitàdella convalida.2.2. Solo successivamente, con motivi nuovi di riesame, trasmessi il 17febbraio 2026 a un indirizzo PEC del Tribunale non dedicato ai depositi incancelleria e poi depositati all’udienza camerale del 19 febbraio 2026 davanti alTribunale del riesame (come si desume dal provvedimento di trasmissione aquesta Corte, da parte del Tribunale di Taranto), la difesa articolava censure sulpericolo di fuga, sostenendo che esso non potesse essere meramente potenzialeo immaginabile, ma dovesse essere fondato su elementi concreti, e rilevando chegli indagati erano stati rintracciati nelle rispettive abitazioni o in un bar diPalagiano, senza che fossero stati acquisiti elementi indicativi di preparativi difuga.2.3. Il procedimento incidentale cautelare veniva definito dal Tribunale delriesame con dispositivo emesso il 23 febbraio 2026 e motivazione depositata indata 8 aprile 2026: con tale provvedimento la misura della custodia cautelare incarcere era sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialettoelettronico.2.4. Con successiva ordinanza del 16 aprile 2026, lo stesso Tribunale rilevavache l’impugnazione dell’ordinanza di convalida del fermo non rientrasse nellacompetenza del giudice del riesame, essendo proponibile contro taleprovvedimento ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc.pen.; riqualificava, pertanto, l’istanza di riesame, limitatamente alla richiesta diannullamento della convalida del fermo, come ricorso per cassazione,disponendone la trasmissione a questa Corte unitamente alla memoria contenentei motivi aggiunti e all’ordinanza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.Il frazionamento dell’impugnazione così operato è conforme al principiosecondo cui il provvedimento sulla convalida dell’arresto o del fermo e quello sullarichiesta cautelare, ancorché contestuali, sono autonomi e soggetti a distinti mezzidi impugnazione, con applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. alla solaparte per la quale sia stato adito il giudice incompetente (Sez. 6, n. 14885 del26/02/2026, Cavallaro, Rv. 289817-01, in un caso speculare, in cui il pubblicoministero aveva impugnato con un unico ricorso per cassazione sia la mancataconvalida del provvedimento precautelare sia il contestuale rigetto della richiestacautelare, ritenendosi decidibile il ricorso quanto al primo capo e convertibile inappello quanto al secondo).3. Dunque, il rimedio corretto avverso l’ordinanza di convalida del fermo erail ricorso per cassazione previsto dall’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., daproporre nei termini e con le modalità di seguito indicate.3.1. Tale impugnazione, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. e dell’art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, doveva, però, essere depositata pressol’ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato, e dunque presso l’UfficioGIP/GUP del Tribunale di Taranto, all’indirizzo PEC dedicato ai depositi penaliindividuato secondo la disciplina transitoria del processo penale telematico. Nontrova applicazione, infatti, la disciplina derogatoria prevista dall’art. 87-bis, comma6, d.lgs. n. 150 del 2022, in materia cautelare, per il riesame e per l’appellocautelare, che impone la trasmissione all’indirizzo PEC del tribunale di cui all’art.309, comma 7, cod. proc. pen.; nella specie non si trattava di riesame o di appellocautelare, ma di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida del fermo.3.2. Il termine per proporre tale impugnazione era quello generale di quindicigiorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimentiemessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.Tale conclusione trova conforto nel principio affermato dalle Sezioni Unitesecondo cui l’art. 585 cod. proc. pen. regola la decorrenza e la durata dei terminidi impugnazione con riferimento a ogni tipo di provvedimento giurisdizionale, enon alle sole sentenze dibattimentali; sicché, per i provvedimenti camerali, operail termine di quindici giorni di cui al comma 1, lett. a) (Sez. U, n. 31312 del26/06/2002, D’Alterio, Rv. 222044-01; analogamente, in materia cautelare reale,si vedano Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190-01;Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894-01, in motivazione;Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc. Miccicché ed altri, Rv. 265559-01;ancora, in tema di convalida del provvedimento del Questore impositivodell’obbligo di presentazione, Sez. 3, n. 37757 del 16/07/2014, dep. 15/09/2014,non massimata).Poiché l’ordinanza di convalida risulta emessa e notificata il 6 febbraio 2026,il termine scadeva il 21 febbraio 2026.3.3. Entro tale termine non risultano, tuttavia, ritualmente pervenuteall’ufficio competente specifiche ragioni di doglianza avverso l’ordinanza diconvalida.3.3.1. L’istanza del 10 febbraio 2026, sebbene tempestiva, era stata propostadavanti al Tribunale del riesame e, per la parte relativa alla convalida del fermo,si limitava a chiedere l’annullamento del decreto di fermo e della relativaordinanza, con riserva di motivi. Essa, dunque, non conteneva alcuna censuraspecifica idonea a sorreggere il ricorso per cassazione una volta riqualificato aisensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.3.3.2. I motivi nuovi, sui quali la difesa ha poi fondato la doglianza relativaall’insussistenza del pericolo di fuga, non risultano depositati, entro il terminedetto, presso l’indirizzo PEC dedicato dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Taranto,né risultano comunque pervenuti, entro il medesimo termine, alla cancelleriadell’ufficio deputato a ricevere l’impugnazione. Essi risultano, invece, trasmessi il17 febbraio 2026 a un indirizzo PEC del Tribunale non dedicato ai depositi incancelleria e poi depositati all’udienza camerale del 19 febbraio 2026 davanti alTribunale del riesame, cioè davanti al giudice adito per l’impugnazione cautelare,che, tuttavia, non era quello competente a ricevere il ricorso per cassazione controla convalida del fermo.3.3.3. Non risulta, in conclusione, che tali motivi siano stati inoltrati, entro iltermine previsto, all’indirizzo PEC dedicato dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale diTaranto. La trasmissione alla Corte è stata infatti disposta solo con ordinanza delTribunale del riesame del 16 aprile 2026, e dunque quando il termine di quindicigiorni per proporre ricorso avverso la convalida era ormai ampiamente decorso.4. Né può ritenersi che la successiva riqualificazione dell’istanza di riesame inricorso per cassazione consenta di superare tale carenza.Il principio di conservazione dell’impugnazione erroneamente qualificata,sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., consente di attribuire all’atto ilcorretto nomen iuris e di trasmetterlo al giudice competente quando risultinol’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’inequivoca volontà della parte disottoporlo a controllo giurisdizionale, secondo il principio affermato da Sez. U, n.45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01.Tale principio, tuttavia, non elide i requisiti di ammissibilità propri del mezzodi impugnazione effettivamente esperibile, né consente di valorizzare motivi chenon siano stati tempestivamente e ritualmente depositati presso l’ufficiocompetente. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito, in materia di ricorso cautelareper cassazione, che l’atto deve essere presentato presso la cancelleria individuatadalla legge e che resta a carico dell’impugnante il rischio che l’atto, oveerroneamente presentato altrove, pervenga all’ufficio competente a riceverel’impugnazione (a cui avrebbe dovuto essere indirizzata) oltre il termine di legge(Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01). Il medesimocriterio è stato ribadito, con specifico riferimento al deposito telematicodell’impugnazione, da Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv.289326-01, secondo cui l’errata trasmissione a un indirizzo PEC non abilitato nonè di per sé sufficiente, occorrendo che l’atto sia inoltrato, entro il termine previsto,all’indirizzo corretto, con modalità idonee ad assicurare la continuità digitale deldeposito; in difetto, il rischio della mancata tempestiva trasmissione grava sullaparte impugnante.Il quadro è stato ulteriormente precisato da Corte cost., sent. n. 77 del 2026,che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni dilegittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150 del2022, interpretando la disciplina nel senso che l’inammissibilità resta esclusasoltanto quando l’atto, inviato a un indirizzo PEC erroneo, sia inoltratotelematicamente, entro il termine perentorio, dalla cancelleria riceventeall’indirizzo PEC dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, entrambi inclusinell’elenco DGSIA. La pronuncia ha, al contempo, ribadito che non grava sullacancelleria non competente alcun obbligo di inoltro e che il rischio della mancatatempestiva trasmissione resta a carico dell’impugnante.5. Nel caso in esame, l’errata veicolazione non risulta rettificata entro iltermine di legge: i motivi nuovi non risultano trasmessi alla PEC dedicatadell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Taranto, non risultano presi in carico neltermine da tale ufficio. Essi, pertanto, non possono essere utilizzati per integrarel’originaria istanza, tempestiva, ma priva di motivi specifici.Ne consegue che il ricorso, riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen. limitatamente alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di convalidadel fermo, deve essere dichiarato inammissibile, poiché l’atto originario nonconteneva motivi e le ragioni di doglianza successivamente articolate non risultanoritualmente pervenute, entro il termine previsto, all’ufficio competente a riceverel’impugnazione di cui all’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in ragione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31270/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris