CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'awenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima e quo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere reltoe [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]