Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 39088/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 aprile 2022, il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e di riciclaggio e per taluni reati fine.

2. Avverso l'ordinanza, a mezzo dei difensori fiduciari, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art.416 cod. pen.

Si lamenta, in particolare, che, mentre il g.i.p. aveva ritenuto la partecipazione del ricorrente al sodalizio per aver egli compiuto le contestate operazioni illecite in qualità di amministratore di fatto di due società ungheresi il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata aveva ritenuto irrilevante verificare la sussistenza di tale qualifica, ritenendo sufficiente la collaborazione prestata a quest'ultimo da [OSCURATO:PERSONA].

In contrario si osserva che il ricorrente: aveva svolto attività di consulenza per le due società in forza di un regolare contratto che prevedeva un compenso di 300 Euro mensili; si limitava a registrare le fatture in contabilità e non ha mai effettuato bonifici; poteva accedere ai conti correnti delle società soltanto se Baglì gli forniva i codici per l'autenticazione della password; era all'oscuro della natura illecita delle transazioni compiute dalle due società; non conosceva e non aveva rapporti con gli altri presunti sodali diversi dal Baglì ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA], che neppure conosceva, con [OSCURATO:PERSONA] (con la quale aveva intrattenuto soltanto qualche conversazione telefonica) e [OSCURATO:PERSONA], avendo incontrato questi ultimi due soltanto in un paio di occasioni.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure meno afflittive come quella degli arresti domiciliari, al proposito evidenziandosi che: i precedenti penali richiamati riguardavano fatti risalenti cessati nel 2014 mentre quelli oggetto di processo si collocavano nei primi mesi del 2019; il ricorrente aveva cessato la propria opera di consulenza con le società del Baglì; l'esecuzione delle misure cautelari anche nei confronti degli altri indagati rendeva comunque impossibile la reiterazione del reato; si era illogicamente affermata l'inaffidabilità del ricorrente con riguardo al rispetto delle prescrizioni connesse a meno afflittive misure, trascurandosi che al momento dell'esecuzione della misura egli stava diligentemente svolgendo in Italia l'affidamento in prova al servizio sociale; nei confronti di altri coindagati, maggiormente radicati nel sodalizio criminale, erano state applicate meno severe misure coercitive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, per plurime ragioni.

1.1. Va osservato, innanzitutto, che il ricorrente non contesta in alcun modo la sussistenza a proprio carico del grave quadro indiziario ritenuto per i reati fine parimenti posti a base del provvedimento cautelare.

Quand'anche non fosse ravvisabile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotizzato reato di associazione per delinquere, dunque, i delitti di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e 648 bis cod. pen. pure provvisoriamente contestati giustificherebbero comunque la misura cautelare applicata.

La doglianza, pertanto, è generica e il ricorrente non ha neppure allegato uno specifico motivo a sostegno dell'interesse a ricorrere sull'unico profilo in questa sede sollevato.

Deve pertanto farsi applicazione del principio, da questa Corte ripetutamente affermato, circa il difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

1.2. Al di là del rilievo che precede, la doglianza svolta con il primo motivo di ricorso è in ogni caso inammissibile per genericità, posto che il ricorrente si limita a contestare - allegando una diversa ricostruzione del fatto in questa sede non consentita - la sussistenza del grave quadro indiziario non illogicamente ricostruito nell'ordinanza impugnata senza neppure confrontarsi con le argomentate e documentate affermazioni fatte dal giudice del merito cautelare.

L'ordinanza (pagg. 20 ss.) ha del tutto logicamente motivato sul fatto che il ricorrente - ben consapevole della natura illecita delle transazioni e del funzionamento del sistema criminoso elaborato, come chiaramente emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate, alcune delle quali riportate ed a cui il ricorrente neppure accenna - operava quale longa manus del Bagli, uno degli organizzatori del sodalizio, prestandosi con continuità a cooperare nell'emissione delle false fatture per operazioni inesistenti e nel dirottare, secondo il collaudato meccanismo illecito ben descritto nel provvedimento, i pagamenti ricevuti sui conti delle altre società attraverso le quali avveniva il riciclaggio del denaro.

Del tutto logicamente si è ritenuto che gli elementi di prova riepilogati mostrassero la costante disponibilità del ricorrente rispetto alle esigenze del sodalizio criminoso, anche rispetto all'assunzione di ulteriori compiti (pagg. 25 ss.) e allo svolgimento di ulteriori attività (come la costituzione di una nuova società di diritto ungherese da inserire nell'illecito sistema).

Le stesse conversazioni intercettate dimostrano che - diversamente da quanto allegato in ricorso - Grazioli interloquiva abitualmente anche con altri organizzatori del sodalizio (come [OSCURATO:PERSONA]) e con altri partecipi (come [OSCURATO:PERSONA]), della cui affectio societatis, dunque, egli era ben consapevole, così come si mostrava consapevole dell'articolato sistema societario utilizzato dall'associazione.

2. La doglianza concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è infondata, poiché l'ordinanza è sul punto corretta in diritto e reca motivazione non manifestamente illogica.

1.1. E' ben vero che nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene il principio secondo cui, poiché l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni e a., Rv. 267091; Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999).

Tale prevedibilità, tuttavia, non dev'essere oltre misura enfatizzata, essendosi condivisibilmente osservato che la previsione di una "specifica occasione" per delinquere esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977).

L'attualità, piuttosto, deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).Il più recente, preferibile, orientamento interpretativo di questa Corte - condiviso dal Collegio - ritiene pertanto necessario e sufficiente formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertabs nella sua dimensione temporale, purché fondata su elementi concreti, quali la personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, e l'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e aa., Rv. 268366; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508), avendo altresì riguardo alla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero alla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. i n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Ciò che si richiede al giudice della cautela, in ultima analisi, è una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).

2.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede è stato nel caso di specie ricavato, in primo luogo, dalle modalità del fatto e dalla pericolosità sociale mostrata dal ricorrente, che ha messo a disposizione del sodalizio una vera e propria "struttura" da lui gestita in territorio estero e che operava, con attività di fatturazione poco trasparenti, anche in favore di altri soggetti, nei confronti dei quali si mostrava disponibile a partecipare alla commissione di illeciti fiscali, così mostrando, anche al di là della vicenda qui sub iudice, attitudine ed inclinazione alla commissione di reati analoghi.

Con queste non illogiche argomentazioni il ricorso non si confronta, mentre, nel descritto contesto, non inficiano in alcun modo la tenuta logica della decisione i rilievi circa la datazione dei precedenti penali richiamati, che non sono così risalenti e sono plurimi e specifici, sicché sono stati non illogicamente posti ad ulteriore conferma dell'attualità e concretezza del periculum libertabs.

3. Quanto alle doglianze concernenti la scelta della misura cautelare, con particolare riguardo alla ritenuta inidoneità di meno afflittive misure, osserva il Collegio che anche sul punto l'ordinanza impugnata reca adeguata e non illogica motivazione.Il provvedimento impugnato ha fatto buongoverno del principio secondo cui, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, giusta la previsione di cui all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), indicando, come vuole la legge, le «specifiche ragioni» che giustificano l'inidoneità «nel caso concreto» della custodia domestica con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1, cod. proc. pen.

Le argomentazioni svolte (pp. 28-29) sono ancorate al caso concreto - vale a dire all'allarmante personalità del ricorrente ben delineata dal giudice della cautela ed alla possibilità di reiterare il reato anche operando dal domicilio - e le contestazioni in fatto mosse al giudizio reso non ne scalfiscono la logicità.

L'ordinanza, da ultimo, ha parimenti spiegato con logici argomenti le ragioni che, per taluni indagati, hanno giustificato l'adozione di meno afflittive misure, non essendovi peraltro alcun onere di completa motivazione sulle posizioni di tutti i singoli coindagati, stante l'autonomia, e non sovrapponibilità, delle singole posizioni (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203), questione che nemmeno in ricorso viene specificamente argomentata.

4. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 aprile 2022, il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e di riciclaggio e per taluni reati fine. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo dei difensori fiduciari, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art.416 cod. pen. Si lamenta, in particolare, che, mentre il g.i.p. aveva ritenuto la partecipazione del ricorrente al sodalizio per aver egli compiuto le contestate operazioni illecite in qualità di amministratore di fatto di due società ungheresi il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata aveva ritenuto irrilevante verificare la sussistenza di tale qualifica, ritenendo sufficiente la collaborazione prestata a quest'ultimo da [OSCURATO:PERSONA]. In contrario si osserva che il ricorrente: aveva svolto attività di consulenza per le due società in forza di un regolare contratto che prevedeva un compenso di 300 Euro mensili; si limitava a registrare le fatture in contabilità e non ha mai effettuato bonifici; poteva accedere ai conti correnti delle società soltanto se Baglì gli forniva i codici per l'autenticazione della password; era all'oscuro della natura illecita delle transazioni compiute dalle due società; non conosceva e non aveva rapporti con gli altri presunti sodali diversi dal Baglì ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA], che neppure conosceva, con [OSCURATO:PERSONA] (con la quale aveva intrattenuto soltanto qualche conversazione telefonica) e [OSCURATO:PERSONA], avendo incontrato questi ultimi due soltanto in un paio di occasioni. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure meno afflittive come quella degli arresti domiciliari, al proposito evidenziandosi che: i precedenti penali richiamati riguardavano fatti risalenti cessati nel 2014 mentre quelli oggetto di processo si collocavano nei primi mesi del 2019; il ricorrente aveva cessato la propria opera di consulenza con le società del Baglì; l'esecuzione delle misure cautelari anche nei confronti degli altri indagati rendeva comunque impossibile la reiterazione del reato; si era illogicamente affermata l'inaffidabilità del ricorrente con riguardo al rispetto delle prescrizioni connesse a meno afflittive misure, trascurandosi che al momento dell'esecuzione della misura egli stava diligentemente svolgendo in Italia l'affidamento in prova al servizio sociale; nei confronti di altri coindagati, maggiormente radicati nel sodalizio criminale, erano state applicate meno severe misure coercitive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, per plurime ragioni. 1.1. Va osservato, innanzitutto, che il ricorrente non contesta in alcun modo la sussistenza a proprio carico del grave quadro indiziario ritenuto per i reati fine parimenti posti a base del provvedimento cautelare. Quand'anche non fosse ravvisabile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotizzato reato di associazione per delinquere, dunque, i delitti di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e 648 bis cod. pen. pure provvisoriamente contestati giustificherebbero comunque la misura cautelare applicata. La doglianza, pertanto, è generica e il ricorrente non ha neppure allegato uno specifico motivo a sostegno dell'interesse a ricorrere sull'unico profilo in questa sede sollevato. Deve pertanto farsi applicazione del principio, da questa Corte ripetutamente affermato, circa il difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 1.2. Al di là del rilievo che precede, la doglianza svolta con il primo motivo di ricorso è in ogni caso inammissibile per genericità, posto che il ricorrente si limita a contestare - allegando una diversa ricostruzione del fatto in questa sede non consentita - la sussistenza del grave quadro indiziario non illogicamente ricostruito nell'ordinanza impugnata senza neppure confrontarsi con le argomentate e documentate affermazioni fatte dal giudice del merito cautelare. L'ordinanza (pagg. 20 ss.) ha del tutto logicamente motivato sul fatto che il ricorrente - ben consapevole della natura illecita delle transazioni e del funzionamento del sistema criminoso elaborato, come chiaramente emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate, alcune delle quali riportate ed a cui il ricorrente neppure accenna - operava quale longa manus del Bagli, uno degli organizzatori del sodalizio, prestandosi con continuità a cooperare nell'emissione delle false fatture per operazioni inesistenti e nel dirottare, secondo il collaudato meccanismo illecito ben descritto nel provvedimento, i pagamenti ricevuti sui conti delle altre società attraverso le quali avveniva il riciclaggio del denaro. Del tutto logicamente si è ritenuto che gli elementi di prova riepilogati mostrassero la costante disponibilità del ricorrente rispetto alle esigenze del sodalizio criminoso, anche rispetto all'assunzione di ulteriori compiti (pagg. 25 ss.) e allo svolgimento di ulteriori attività (come la costituzione di una nuova società di diritto ungherese da inserire nell'illecito sistema). Le stesse conversazioni intercettate dimostrano che - diversamente da quanto allegato in ricorso - Grazioli interloquiva abitualmente anche con altri organizzatori del sodalizio (come [OSCURATO:PERSONA]) e con altri partecipi (come [OSCURATO:PERSONA]), della cui affectio societatis, dunque, egli era ben consapevole, così come si mostrava consapevole dell'articolato sistema societario utilizzato dall'associazione. 2. La doglianza concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è infondata, poiché l'ordinanza è sul punto corretta in diritto e reca motivazione non manifestamente illogica. 1.1. E' ben vero che nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene il principio secondo cui, poiché l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni e a., Rv. 267091; Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999). Tale prevedibilità, tuttavia, non dev'essere oltre misura enfatizzata, essendosi condivisibilmente osservato che la previsione di una "specifica occasione" per delinquere esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977). L'attualità, piuttosto, deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).Il più recente, preferibile, orientamento interpretativo di questa Corte - condiviso dal Collegio - ritiene pertanto necessario e sufficiente formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertabs nella sua dimensione temporale, purché fondata su elementi concreti, quali la personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, e l'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e aa., Rv. 268366; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508), avendo altresì riguardo alla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero alla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. i n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Ciò che si richiede al giudice della cautela, in ultima analisi, è una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 2.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede è stato nel caso di specie ricavato, in primo luogo, dalle modalità del fatto e dalla pericolosità sociale mostrata dal ricorrente, che ha messo a disposizione del sodalizio una vera e propria "struttura" da lui gestita in territorio estero e che operava, con attività di fatturazione poco trasparenti, anche in favore di altri soggetti, nei confronti dei quali si mostrava disponibile a partecipare alla commissione di illeciti fiscali, così mostrando, anche al di là della vicenda qui sub iudice, attitudine ed inclinazione alla commissione di reati analoghi. Con queste non illogiche argomentazioni il ricorso non si confronta, mentre, nel descritto contesto, non inficiano in alcun modo la tenuta logica della decisione i rilievi circa la datazione dei precedenti penali richiamati, che non sono così risalenti e sono plurimi e specifici, sicché sono stati non illogicamente posti ad ulteriore conferma dell'attualità e concretezza del periculum libertabs. 3. Quanto alle doglianze concernenti la scelta della misura cautelare, con particolare riguardo alla ritenuta inidoneità di meno afflittive misure, osserva il Collegio che anche sul punto l'ordinanza impugnata reca adeguata e non illogica motivazione.Il provvedimento impugnato ha fatto buongoverno del principio secondo cui, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, giusta la previsione di cui all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), indicando, come vuole la legge, le «specifiche ragioni» che giustificano l'inidoneità «nel caso concreto» della custodia domestica con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1, cod. proc. pen. Le argomentazioni svolte (pp. 28-29) sono ancorate al caso concreto - vale a dire all'allarmante personalità del ricorrente ben delineata dal giudice della cautela ed alla possibilità di reiterare il reato anche operando dal domicilio - e le contestazioni in fatto mosse al giudizio reso non ne scalfiscono la logicità. L'ordinanza, da ultimo, ha parimenti spiegato con logici argomenti le ragioni che, per taluni indagati, hanno giustificato l'adozione di meno afflittive misure, non essendovi peraltro alcun onere di completa motivazione sulle posizioni di tutti i singoli coindagati, stante l'autonomia, e non sovrapponibilità, delle singole posizioni (cfr., sul punto, Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203), questione che nemmeno in ricorso viene specificamente argomentata. 4. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 39088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris