CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Meloni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L.Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsiuditi i difensori, Avv.ti. G. Campanelli, C. [OSCURATO:PERSONA], M. Caruso, che hannoconcluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto dallasezione Quinta penale di questa Corte di legittimità, sent. n. 34494 – 24 del 20giugno 2024 con la quale è stata annullata la pronuncia della Corte di appello diSalerno del 20 giugno 2023 che, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato lapronuncia, resa in data 15 giugno 2022, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Salerno (all'esito di giudizio abbreviato), per quel chequi interessa:- aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GianlucaLiguori (il primo quale presidente del consiglio di amministrazione e poiamministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; i secondi qualicomponenti del consiglio di amministrazione dello stesso ente) per il delitto dibancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo 2, della rubrica,limitatamente alle operazioni indicate alle lettere a., b., d.); nonché laresponsabilità dei medesimi imputati e di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo qualecomponente del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sullagestione della [OSCURATO:SOCIETA].) per un ulteriore fatto di bancarotta fraudolentaimpropria da operazioni dolose (capo 3. della rubrica);- aveva condannato gli imputati alle pene di giustizia, oltre al pagamentodelle spese processuali.1.1. La sentenza rescindente aveva dichiarato inammissibili il primo e ilquarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e aveva reputato fondati i primi due motivi diricorso di [OSCURATO:PERSONA], i primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroLiguori, il secondo e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con assorbimentodelle rimanenti censure prospettate - limitatamente ai prospettati vizi relativi allasussistenza di un rapporto causale tra le operazioni de quibus e il fallimento.La pronuncia ha ritenuto la prospettazione difensiva (segnatamente, diVincenzo [OSCURATO:PERSONA]) del tutto destituita di fondamento nella parte in cui avevaasserito che l'assoluzione dal delitto in contestazione al capo 2., limitatamente auna delle operazioni (quella di cui alla lett. c), avrebbe inciso sull'affermazione diresponsabilità con riguardo alle rimanenti operazioni contestate, rilevando chel’assoluzione era intervenuta per carenza di prova piena che l’operazione(accensione, da parte della fallita, di un mutuo con concessione di ipoteca)avesse inciso negativamente sulla sua situazione economico-patrimoniale, inquanto le somme ricevute dall'Istituto bancario erano state destinate alripianamento dell'esposizione debitoria (in chirografo) della stessa società versola medesima banca, così consentendo alla prima di mantenere una consistentelinea di credito assistita da garanzia reale.Le rimanenti operazioni bancarie, come chiarito in maniera convergente daentrambe le decisioni di merito (il cui iter non era stato sotto tale profilo oggettodi specifica censura), avevano determinato, invece, il rilascio di garanzieipotecarie da parte della fallita, senza alcun corrispettivo e senza alcun beneficio,per la concessione di crediti ad altri soggetti ([OSCURATO:SOCIETA]. e i fratelli [OSCURATO:PERSONA]),trattandosi di operazioni distinte.Ancora la pronuncia ha considerato manifestamente infondate e generiche,le allegazioni (svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) relative alla mancataconsiderazione del fatto che le operazioni per cui era stata pronunciata condannasi sarebbero inserite nell'ambito di relazioni infragruppo tra le imprese.La sentenza rescindente ha richiamato il principio secondo il quale ilcollegamento soggettivo tra due o più enti collettivi costituito dall'identità di coluiche ricopra in seno alle medesime la carica gestoria non è, di per sé, sufficientead individuare un gruppo societario, essendo necessaria la prova di un accordofra le varie entità diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria epatrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune ed ulteriore.Inoltre, si è richiamato il principio per il quale nemmeno è sufficiente cheun'unica persona fisica abbia il controllo di tutte le società, occorrendo inveceche egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo ecoordinamento delle società controllate, eventualmente anche accompagnata daorganizzazione, con correlativa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art.2497 cod. civ. (Sez. 5, n. 9857/2021, cit., che richiama Sez. 3 civile, n. 15879del 17/07/2007, Rv. 599022, e Sez. 5, n. 10688 del 18/11/2004, dep. 2005,Giammarino, Rv. 230565).Ragion per cui, nel caso in esame, la sentenza rescindente ha riscontratoche le deduzioni difensive erano generiche e assertive in ordine alla sussistenzadi un gruppo in quanto correlate al ruolo di domini dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nell'impresafallita, da una parte, e dall'altra, al fatto che i crediti garantiti con cespiti diquest'ultima erano stati erogati alla [OSCURATO:SOCIETA]., in cui essi rivestivano ilmedesimo ruolo, ed ai medesimi imputati come persone fisiche; nonché al fattoche controparte dei negozi di cui al capo 3. fosse la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella cui compagine sociale era la figlia di [OSCURATO:PERSONA] (comerisulta dalla sentenza impugnata).In definitiva, l’annullamento è stato disposto per riscontrato vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto incontestazione ai capi 2. (per le operazioni per cui era intervenuta condanna) e 3.Dopo aver richiamato gli orientamenti di legittimità in tema di operazionidolose atte a cagionare il fallimento, la sentenza rescindente ha notato che, pura fronte delle censure sollevate, la prima sentenza di appello si era limitata aqualificare come dannose le operazioni di cui al capo 2. (lett. a., b., d.), poiché sisarebbero sostanziate in un consistente depauperamento degli asset socialisenza contropartita, e ad assumere in maniera non adeguatamente argomentatache esse avrebbero determinato il fallimento, in particolare richiamando lasentenza di primo grado secondo cui la concessione di garanzia reale, da partedella società che versava già in una situazione di dissesto, ne aveva aggravato lasituazione economica, determinando una diminuzione del valore dei cespitigravati da ipoteca (nel senso della limitazione di un impiego di essi per ilsoddisfacimento dei creditori della fallita).Tanto, senza chiarire, come nella sentenza di primo grado, in che termini lamera concessione delle garanzie si sia posta in rapporto causale con il fallimento(non essendo stato neppure esposto che esse siano state azionate); e tale deficitargomentativo non è stato reputato colmato neppure dalla pronuncia di secondogrado che, rispetto alla deduzione difensiva secondo cui il valore dei cespitisociali dati in garanzia era sensibilmente inferiore al montante complessivo deldebito contratto da altri (come esposto in sentenza, euro 270.000,00 a fronte diun credito di euro 2.600.000,00), aveva negato in maniera assertiva ognirilevanza a tale dato, rispetto alla causazione del fallimento della stessa garante,invocando il corretto principio - sopra richiamato del concorso di cause ex art. 41cod. pen. – senza, tuttavia, correlarlo al caso di specie tramite dati di fatto maanzi espressamente negando rilevanza a tale accertamento.Ancora si è notato che si è attribuito rilievo causale, rispetto al verificarsi delfallimento, alla vendita di beni mobili per un corrispettivo di euro 12.000,00, solperché esso non sarebbe stato incassato.Il medesimo ordine di considerazioni si è svolto con riferimento alleoperazioni descritte al capo 3. della rubrica (ossia le cessioni di beni e l'affitto diramo di azienda in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), di cui laCorte di merito, secondo la sentenza rescindente, non aveva chiarito la relazionecausale col fallimento, avendo unicamente negato che da esse sia derivato unvantaggio per la fallita, in particolare:- evidenziando, quanto alla cessione di attrezzature e automezzi, che ilprezzo non era stato corrisposto; quanto alla cessione del ramo di azienda (purammettendo che in astratto esso potesse preservare i valori aziendali el'avviamento), che i relativi canoni non erano stati corrisposti (così sottraendoliquidità alla Edil3L, e da ciò traendo un generico pregiudizio al ceto creditorio);quanto alla vendita immobiliare, negando rilevanza alla prospettata estinzione(mediante compensazione) dell'obbligazione avente ad oggetto il prezzo;- affermando, in espressa condivisione con quanto ritenuto dal primoGiudice, che «in un'ottica ex ante», e dunque non in una prospettiva causale, diun depauperamento «avrebbero comportato [...] utilità solo future ed incerte perla Edi3L e comunque difficilmente imputabili e ricollegabili in via diretta alleoperazioni in parola».Né, secondo la sentenza rescindente, la sussistenza del rapporto causale indiscorso aveva trovato compiuta argomentazione nella sentenza di primo grado,ove si era indicata la crescente difficoltà della fallita di fare fronte alle proprieobbligazioni fino a giungere al fallimento, con un assunto privo di specificità (v.p. 20 della sentenza di primo grado).In definitiva, la Corte d’appello aveva negato che le operazioni avesseroavvantaggiato la società cessionaria, poi fallita, senza che tale specificazionepotesse essere equiparata ad attribuire ad esse efficienza causale rispetto alfallimento.[OSCURATO:SOCIETA] si è riscontrato il rilievo, rispetto al tema dell’efficienza causale,sarebbero sostanziate in una «condotta predatoria perpetrata dagli imputati»,che aveva avvantaggiato esclusivamente la cessionaria, sacrificando gli interessidella cedente, privando quest'ultima «della commessa [...] più significativa» e isuoi creditori della possibilità di soddisfarsi sui beni aziendali (oggetto di affitto),senza affermare con chiarezza che, per la fallita, proprio con tali operazioni sifosse reso impossibile i perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire ilripianamento della situazione debitoria, negando in maniera assertiva rilevanzaalla documentazione difensiva al riguardo. Sul punto è stato richiamato ilprincipio secondo il quale «in tema di reati fallimentari, la cessione di azienda,che comporti la sola impossibilità per la fallita di proseguire la propria attività,integra una delle ipotesi previste dall'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.»laddove ricorre il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattivaqualora «la cessione avvenga a prezzo incongruo o a condizioni idonee a ledere ilpatrimonio della fallita» (Sez. 5, n. 5991 del 10/01/2023, Parenti, Rv. 284249 -01).Infine, in accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e GianlucaLiguori, la sentenza rescindente ha rilevato che la sentenza impugnata nullaaveva affermato circa l'attribuzione a costoro della responsabilità per il reato dicui al capo 3., tenuto conto della collocazione nel tempo dei fatti rispetto almomento in cui era cessata la loro carica quali consiglieri di amministrazionedella fallita.2. Avverso la sentenza di appello resa all’esito del giudizio di rinvio, diconferma della condanna di primo grado nei termini sopra illustrati, hannoproposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, per i motivi di seguitoesposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avv. G. Campanelli, affida il ricorsoa due motivi.2.1.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al capo 2.punto a. e violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., violazione delprincipio del giusto processo di cui all’art. 5 CEDU e dell’egaliteé des armesL’intervenuta assoluzione, già nel primo grado di giudizio, per la fattispeciesub punto c. rende la motivazione illogica quanto alla conferma relativa allacontestazione sub punto b., non perché ricorra violazione del divieto di bis inidem, ma perché le due operazioni sono assolutamente collegate per esserequella di cui al punto b. antecedente logico dell’operazione sub c. per la quale viè stata assoluzione (concessione di ipoteca di primo grado su altri terreni diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], in società con i fratelli, in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era terzadatore di ipoteca e sviluppata con la stessa [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana diBignasco).Si tratta del motivo di appello già sviluppato nell’interesse di VincenzoLiguori e nell’atto di gravame dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i fratelli [OSCURATO:PERSONA] eGianluca.Rispetto all’operazione sub b., la Corte di cassazione aveva invitato il giudicedel rinvio a prendere posizione circa la natura di detta operazione segnalandoche la prima sentenza di appello aveva negato che le operazioni, contestate alcapo 2., potessero aver avvantaggiato la società cessionaria specificando chequesta motivazione non equivaleva, comunque, ad attribuire a queste efficienzacausale rispetto al fallimento.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio si sarebbe limitato, per il ricorrente, a sostenere che lecondotte di cui al capo 2., quindi, relative a tutti i punti della contestazione, sipresentavano concretamente dannose per la fallita poiché si erano sostanziate inun consistente depauperamento degli asset sociali senza contropartita,concorrendo a determinarne il fallimento perché avevano impedito l’ulterioreaccesso al credito bancario.Si tratta di affermazioni, per il ricorrente, elusive rispetto al mandato dellaCorte di cassazione e, comunque, smentite dalla deposizione del curatore e delconsulente della curatela nonché dal fatto che il fallimento aveva vistotransazioni favorevoli con recupero in funzione dei beni conferiti da [OSCURATO:PERSONA] efamiliari.La sentenza rescindente aveva rilevato, per il capo 2., la carenza dimotivazione circa l’efficacia causale delle operazioni rispetto al fallimento, conparticolare riferimento alla concessione di ipoteche a favore di terzi offrendo ingaranzia beni sociali.I giudici del rinvio, per il ricorrente, non hanno considerato, come derivadalla relazione ex art. 33 legge fall. del curatore, che le operazioni di cui al capo2. sono una percentuale di scarso rilievo economico per l’intera vicenda, che ibeni offerti in garanzia erano appartenenti al patrimonio dei [OSCURATO:PERSONA] e nonrientravano in quello della fallita e che tali beni, peraltro, erano stati poi acquisitial patrimonio fallimentare e posti in vendita. Quanto alle preclusioni all’accessoal credito bancario, si rimarca che vi è stata azione di responsabilità verso la BCCdi Bignasco con esito positivo, raggiunto con una transazione.Peraltro, per il ricorrente, al più, la posizione dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quella diaver conferito beni di famiglia, depauperando società di famiglia. Cioè ildepauperamento degli asset societari sarebbe avvenuto con un conferimento“suicida” perché si tratta di beni di famiglia dati in garanzia, ipoteca o perabbattimento debitorio e che non avevano generato il divieto di accesso alcredito bancario ma, anzi, avevano ampliato le possibilità di aggressione, comedimostrano le vicende successive, intervenute in sede fallimentare.2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 623, comma3, cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen. per manifesta illogicità dellamotivazione sulla durata delle pene accessorie fallimentari.La motivazione sulla quantificazione delle sanzioni accessorie, sul diniegodelle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena èassertiva e si fonda sul richiamo a gravi delitti in materia tributaria relativi a fattigiudicati con sentenza passata in giudicato, posti in essere dopo quelli per i qualisi procede.Il ricorrente afferma che si tratta di un unico precedente, afferente allemedesime società con pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] è invalido al 75% a causa di unagrave forma di diabete e ha impiegato tutto il suo patrimonio personale nellavicenda.Inoltre, le pene accessorie sono state irrogate in misura corrispondente allapena principale senza applicare i principi di proporzionalità e necessariaindividualizzazione del trattamento sanzionatorio, richiamati da Sez. U, n. 28910del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] e della Corte Cost. n. 222 del 2018, senza commisurare,quindi, in modo autonomo rispetto alla pena principale, ai sensi dell’art. 133 cod.pen., anche la durata delle pene accessorie fallimentari.2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avv. C. [OSCURATO:PERSONA],affidano il ricorso a cinque motivi.2.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al nessodi causalità e circa il tema della mancata attivazione delle garanzie prestate dallafallita.Nel giudizio di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a dimostrare che i mutui di cuialle lett. a. e b. del capo 2, erano stati garantiti da beni non di proprietà dellasocietà fallita.Per il punto a. del capo 2. si rimarca che, tra tutti i beni conferiti in garanzia,indicati nel contratto di garanzia ipotecaria, soltanto alcuni appezzamenti diterreni erano di proprietà della fallita, cioè quelli siti nel comune di Pavia, alla viaAngelo Scoti, per un valore che, secondo il consulente tecnico officiato dallacuratela, era pari ad euro 184.800,00, cioè a meno di un decimo del valore delcomplesso dei beni offerti in garanzia in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]Invece, tutti gli altri beni, di valore superiore a due milioni di euro, erano diproprietà personale dei soci e dei loro familiari come descritto a p. 6 dell’atto dimutuo.Analogamente, per il punto b., i ricorrenti sostengono, attingendo il datodalla stima svolta in sede fallimentare, che il valore complessivo dei beni socialiofferti in garanzia è pari ad euro 89.000,00, a fronte di un totale dei beni divalore pari a circa 270.000,00 euro.Tuttavia, la motivazione della sentenza resa in sede di rinvio, a parere deiricorrenti, sarebbe illogica e viziata da travisamento della prova perché fariferimento all’epoca in cui risale la stima (successiva a quella dei contratti dimutuo, risalenti al 2014) e alla consistenza numerica dei cespiti offerti ingaranzia (sette beni immobili), consistenza dalla quale trae la conclusione erratache il valore di questi era sicuramente superiore a quello dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale segnala che i beni conferiti in garanzia dovevanoconsiderarsi compresivi anche di adiacenze, pertinenze, accessori e nuovecostruzioni. Tuttavia, assumono i ricorrenti che il valore di questi è stato,senz’altro, accertato dal consulente tecnico, proprio perché tale consulenzainterviene alcuni anni dopo (2016-2017), rispetto ai contratti di mutuo (2014).Il ridimensionamento del valore dei beni offerti in garanzia dai ricorrentipersonalmente è dato che incide anche sull’elemento soggettivo e sulladosimetria della pena.La sentenza rescindente aveva sottolineato proprio che la prima motivazionenon chiariva in che termini la mera concessione di garanzie avesse potutoincidere sul fallimento, senza alcuna specificazione sull’intervenuto, eventuale,azionamento di dette garanzie.Sull’escussione o meno della garanzia la sentenza impugnata nulla specifica.Tanto, a fronte della consulenza svolta in sede fallimentare, dalla quale risultache i beni della [OSCURATO:SOCIETA]., sui quali era stata concessa ipoteca a favore diterzo (lotti 7-8), non risultavano gravati da procedura esecutiva.La mera esistenza di garanzie, a parere dei ricorrenti, attribuisce valenzaneutra alle operazioni di concessione della garanzia, rispetto al dissesto e, poi, alfallimento. Di qui l’assenza di nesso causale delle operazioni rispetto alfallimento.Quanto al riscontrato, impossibile, ricorso al credito, a seguitodell’accensione delle indicate garanzie, segnalato dalla Corte territoriale, sievidenzia che i giudici del rinvio non hanno verificato se la fallita disponesse omeno di altri beni da utilizzare per ottenere ulteriore prestito bancario,trattandosi, eventualmente, di indisponibilità di risorse non immediatamentemonetizzabili, potendo peraltro accendere, su tali beni, ipoteca di secondo grado.Le considerazioni svolte dalla Corte di appello sul successivo capo 3. e sullacessione del ramo di azienda posta in essere perché la fallita non era incondizione di proseguire la sua attività, non tiene conto del fatto che talecondotta era stata, invece, attuata per proseguire la vita della fallitaesternalizzando la produzione e le commesse, mediante cessione ad altresocietà, con previsione in favore della fallita di un canone annuo.La motivazione della Corte d'appello, invece di valutare se sia possibilecollegare in via diretta le operazioni sub capo 2. con la decozione e, quindi, conl’indebita riduzione dell'attivo, ritiene queste operazioni un fattore impeditivo diun ulteriore, ipotetico, ricorso futuro al credito con conseguente impossibilità diproseguire l'attività sociale seguendo un ragionamento solo congetturale che nontiene conto delle cause del fallimento dovute alla mancanza di nuove commesse.Tale conclusione è, peraltro, contraddittoria rispetto all'intervenutaassoluzione degli imputati dalla condotta di cui al capo 2. lett. c. Agli imputatiera stato contestato di avere acceso un mutuo di euro 600.000,00, sommautilizzata per ripianare l'esposizione del rapporto di conto corrente intrattenutocon la BCC di Binasco, erogatrice del mutuo.La circostanza che l'impossibilità di accedere al mutuo bancario sia derivatadalle operazioni di apertura di garanzie contrasta con l'accertata attività diripianamento dell’esposizione debitoria e non esclude, anzi, per la società ilricorso a ulteriore credito bancario proprio per il ripianamento dell'esposizione inconto corrente e al conseguente rientro.2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 43 cod. pen.,223, comma 2 n. 2, legge fall., omessa motivazione circa l’elemento soggettivodel reato.L'unico soggetto che ha ricavato utilità dall'attività di accensione di garanzieipotecarie sui beni della fallita è stato l'Istituto di credito che ha costretto i suoidebitori a trasformare i crediti chirografari in privilegiati attraverso la stipula dimutui di scopo.[OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato che si trattasse di operazione non volontariadegli imputati ma imposta dall'Istituto di credito. Rispetto a tale deduzione nonvi sono motivazioni svolte dal giudice del rinvio, anzi, l'elemento soggettivo daparte della Corte sarebbe dimostrato dalle cariche ricoperte al tempo dagliimputati e, quindi, dalla conseguente consapevolezza della situazione di dissestoin cui versava la s.r.l. poi fallita, con depauperamento di asset patrimoniali cheavrebbero impedito quindi anche la riqualificazione della condotta nellabancarotta fraudolenta semplice.I ricorrenti deducono che l’errata quantificazione del danno incide anchesulla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato. Peraltro, le garanzie nonsono mai state attivate e, dunque, è impossibile che si sia prodotto queldepauperamento di asset patrimoniali ritenuto dalla Corte territoriale.Si richiama giurisprudenza di legittimità in termini di elemento soggettivodella bancarotta attraverso operazioni dolose, che deve concretizzarsi nellaconsapevolezza di operazioni che, concretizzandosi in abuso o infedeltànell'esercizio della carica pericolose per la salute economico finanziaria dellasocietà, determinino la prevedibilità della decozione quale effetto della condotta.Coefficiente psichico non rinvenibile nel caso di specie tenuto conto che gliimputati hanno inserito molteplici beni personali a sostegno della complessivaoperazione, evidentemente retta dalla finalità di evitare il dissesto come anchel'operazione di fitto del ramo di azienda contestata sub capo 3.La riconosciuta assenza di deleghe operative nei confronti degli imputati, afar data dal 4 giugno 2014, la loro mancata partecipazione alla gestione dellasocietà del gruppo riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] è circostanza riferita anche dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio del 17 gennaio 2019. L'interocomplesso di attività è riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e la prova della responsabilitàa titolo di concorso per i fratelli non può trovare motivazione nel riferimento allamera assunzione di cariche all'interno della compagine societaria.2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia “travisamento dei fatti” posto afondamento della motivazione, vizio di motivazione in ordine al reato di cui alcapo 3.La stretta concatenazione tra le condotte di cui ai capi di imputazioneconsente, a parere del giudice del rinvio, di superare i motivi di appello relativiall'assenza di ruolo gestorio in capo agli imputati nella fallita, al tempo dei fatti.In definitiva, il giudice del rinvio reitera, per i ricorrenti, le stesseargomentazioni già spese dalla prima sentenza di appello annullata circa lavalenza causale della ritenuta impossibilità di accedere ad ulteriore creditobancario e, dunque, nella prosecuzione dell'attività. Anche la riconosciutaassenza di cariche al momento della condotta sub capo 3. viene riconosciutacome presupposto del fatto che questi non potevano non essere a conoscenza diquanto veniva realizzato, tenuto conto della mancata corresponsione dei canonipattuiti sin da subito.Tuttavia, i ricorrenti deducono che il mancato versamento dei canoni mensilidi euro 6.500,00 da parte della GE.CO.CO. risale a epoca successiva alla stipuladel contratto di affitto di ramo di azienda del 4 giugno 2014.Analogamente, la vendita dell'immobile in Casorezzo è avvenuta il 16dicembre 2014 e, rispetto a tale attività, non vi è stata alcuna compartecipazionedei ricorrenti, trattandosi di atto stipulato da [OSCURATO:PERSONA], al tempoamministratore unico della società cedente. Analoghe considerazioni devonoessere svolte anche con riferimento alla cessione di attrezzature da parte dellafallita in favore della GE.CO.CO di cui al punto a. del capo 3.2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 224, n. 1 e n. 2, 217, n. 3, legge fall.Con il terzo motivo di appello era stata chiesta la derubricazione dellecondotte contestate nel reato di bancarotta semplice di cui all'art. 224, n. 1 e 2in relazione all’art. 217, n. 3 legge fall.Il giudice del rinvio nega la riqualificazione ritenendo che le operazioni sonodi evidente valenza negativa in termini di depauperamento di asset patrimoniali,non assistite da contropartita per la fallita, negando quindi la riqualificazionequale bancarotta semplice. L’asserzione, tuttavia, fonda su un dato fallaceperché le operazioni non hanno cagionato depauperamento di asset patrimoniali.Peraltro, ben può verificarsi che la bancarotta semplice può essere causata dellariduzione dell'asse attivo.2.2.5. Con il quinto motivo si denunzia inosservanza ed errori applicazionedegli artt. 133, 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.Aver ritenuto, erroneamente, che vi è stato depauperamento complessivo diasset patrimoniali non assistito da alcuna contropartita è ragionamento cheincide anche sulla ritenuta gravità della condotta e, quindi, sul trattamentosanzionatorio che la Corte di appello giustifica ritenendo gravi le operazioni dibancarotta fraudolenta perché relative a consistenti debiti maturati nei confrontidegli istituti di credito e dell'erario.2.3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avv. M. Caruso, affida il ricorso acinque motivi.2.3.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 216, 223, comma 2, n. 2 legge fall., 192 cod. proc. pen. in relazione alcapo 3, punti a. e b.[OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto, in sede di interrogatorio, documenti atti adimostrare la cessione di crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di Edil3Elle, per euro 267.541,23. Era stato prodotto anche certificatodi pagamento relativo all’anticipo ottenuto dalla stazione appaltante, su lavoriper euro 800.000,00 (certificato di pagamento n. 4 del 30.5.2014).Con i motivi aggiunti, poi, erano stati prodotti alla Corte di appello certificatodi pagamento dei SAL emessi in favore di GE.CO.CO. a riprova dell’estinzionealmeno del 50% dei debiti da parte di quest’ultima, ereditati da [OSCURATO:SOCIETA].,mediante trattenute sui SAL (debito che si indica come poi successivamenteestinto, dopo il fitto di azienda).La Corte territoriale, che ha acquisito tale documentazione, ha sostenuto chequesta non trova corrispondenza negli atti del fallimento ma così non potevaessere perché si tratta di documenti che non riguardano la [OSCURATO:SOCIETA] ma laGE.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] può essere addebitato a [OSCURATO:PERSONA] il mancato deposito deibilanci per gli anni 2014 e 2015.2.3.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 223, comma 2, n. 2, 216 legge fall. e 192 cod. proc. pen.e vizio di motivazione sul nesso causale.[OSCURATO:PERSONA] non risponde del capo 2. e, invece, la motivazione fa riferimentounitario alle due vicende, peraltro, in modo contraddittorio facendo, da un lato,riferimento al fatto che le operazioni di cui al capo 2. avevano reso impossibilel’accesso al credito e, dall’altro, sostenendo che il fitto di ramo di aziendaavrebbe impedito il prosieguo dell’attività lavorativa di [OSCURATO:SOCIETA] e ilripianamento della situazione.Sostiene il ricorrente che, alla data del 4 giugno 2014, momento in cui sicolloca l’operazione di cessione, la [OSCURATO:SOCIETA] non era già in grado di operare percrisi di liquidità, sicché non riusciva più a pagare i fornitori e si prefigurava anchela risoluzione del contratto Milanosport con applicazione di penali come dacontratto di appalto.Del resto, la stessa Corte di appello afferma che, al momento in cui eranostate svolte le operazioni del capo 2., la società versava già in una situazione diincapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni e, quindi, evidentemente, nonaveva più alcuna possibilità di accesso al credito bancario o di proseguirel’attività per ripianare la situazione, tanto che la Unicredit aveva revocato i fidi eaveva messo in mora la società per il recesso dal contratto di conto corrente.La sentenza rescindente, su tale punto, aveva indicato al giudice del rinvio lanecessità di accertare se, al momento della realizzazione della cessione, lasocietà era in grado di svolgere la propria attività e di produrre redditocomparabile a quello ricavabile dal contratto di affitto del ramo aziendaleutilizzando i beni che lo costituiscono.Quindi, esclusa la cessione di cui al capo 3, il giudice del rinvio avrebbedovuto giustificare l’eventuale accesso al credito bancario e come la societàavrebbe continuato ad operare. Né le sentenze chiariscono a quanto ammonti ildebito maturato dalla fallita per il fitto. Di qui la carenza di prova del nessocausale, accertamento che invece era stato demandato con la sentenzarescindente al giudice del rinvio.2.3.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 223, comma 2 n. 2, 216 legge fall., 192 del codice di rito e vizio dimotivazione circa l’operazione Newco ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].).[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che l'operazione della costituzione della Newcoquand'anche fosse stata dannosa avrebbe provocato un danno patrimoniale pari- ad aprile del 2015 - a euro 185.500,00, ampiamente riparato perché, ad aprile2015, la società poi fallita aveva ottenuto vantaggi patrimoniali, pari ad euro267.541,23, attraverso alcune cessioni di credito stipulate con [OSCURATO:SOCIETA] e ACRProgetti tramite la GECOCO.Si contesta che la motivazione non si è puntualmente confrontata con ladocumentazione, in particolare con la lettera datata 27 ottobre 2014 e con ildocumento n. 9, allegato all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui haaffermato che la documentazione prodotta dall'appellante non dimostrerebbeuna compensazione di crediti tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA] srl macostituirebbe prova di cessione a quest'ultima società di crediti vantati daCassavia e [OSCURATO:SOCIETA].Invece, la [OSCURATO:PERSONA] assume che la documentazione prova la compensazione dipartite di debito-credito per debiti della fallita.Risulta, poi, dal certificato di pagamento n. 4 in favore della fallita che indata 4 giugno 2014 Milano sport vantava un credito di 800.000,00 € neiconfronti della fallita a titolo di anticipazione sui lavori. Il debito, nei confronti diMilano sport, fu estinto da GE.CO.CO., con trattenute del 12% sui propri SARicorrerebbe, quindi, un’ipotesi di bancarotta riparata: alla data del 5maggio 2015, grazie all'operazione GE.CO.CO, la società fallita ha ottenutovantaggi economici, cioè lo sblocco del saldo n. 4 da 500.000,00 € con unintroito di euro 318.947, 25, lo storno dei debiti maturati nei confronti dei duefornitori [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], per un valore di euro 267.541,23, accollati esaldati in sua vece da GE.CO.CO, il trasferimento a quest'ultima dell'obbligo direstituzione della somma di euro 800.000,00 che la fallita, precedentemente,aveva incassato come anticipo lavori mediante ritenuta del 12% sui propri Sal.2.3.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'applicazione degliartt. 223, comma 2 n. 2, legge fall. e 40, comma secondo, cod. pen., con vizio dimotivazione.Il ragionamento della Corte territoriale, nella parte in cui attiene al dolo,confligge con il fatto che al ricorrente non è contestato il reato di cui al capo 2.,né questi ha partecipato a consigli di amministrazione, tra gennaio maggio 2014,tanto che la contestazione originariamente formulata dalla procura è stata poisuccessivamente esclusa in sede di rinvio a giudizio. Né l'elemento soggettivo sipuò trarre dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], dal 23 gennaio al 4 giugno 2014, ha fatto partedel comitato di controllo della fallita.L'imputato ha ricoperto l'incarico solo per un periodo limitato elimitatamente ai profili di controllo di gestione. Inoltre, all'epoca, non risultavanoindici di attivazione da parte dell'organismo visto che i bilanci non eranovistosamente falsi o incoerenti né risultavano macroscopiche irregolarità digestione.Il ritardo nel versamento dei canoni fu dovuto a transitoria crisi economicadi GE.CO.CO., non subentrata immediatamente nella commessa per il rifiutodella stazione appaltante e per la circostanza che la fallita, contrariamente aquanto promesso, non aveva utilizzato l'anticipo ottenuto da Milano sport perquietanzare le fatture dei subappaltatori. Di qui lo slittamento della presa incarico del cantiere che costrinse [OSCURATO:PERSONA] a versare di tasca sua e a fondo perdutoimporti in GE.CO.CO. per euro 61.000,00.Dunque, alla data del 4 giugno 2014, la fallita non era già in grado dioperare, l'appalto Palalido si avviava ad essere risolto con applicazione di penalie la società al contempo era esposta con Milano sport per 800.000,00 €, nonrisultano, con riferimento all'operazione GE.CO.CO., cointeressenze tra [OSCURATO:PERSONA] egli altri imputati; anzi l'operazione costò a [OSCURATO:PERSONA] euro 61.000,00 versatidirettamente alla GE.CO.CO. L’operazione di affitto di azienda avrebbe fattoconseguire liquidità alla fallita per il tramite dei canoni di affitto e preservato ilvalore aziendale. Il fallimento invece è stato determinato dal definitivoaccertamento fiscale di 5.524.046,00, intervenuto a luglio 2014, mentrel'operazione GECOCO era secondo un giudizio ex ante non confliggente oabnorme rispetto agli interessi della società poi fallita.2.3.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione sul trattamentosanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.Le condotte di cui al capo 3. andavano esaminate singolarmente e taleconsiderazione era stata devoluta con motivi aggiunti di cui la Corte territorialenon ha tenuto conto. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, deve notarsiche [OSCURATO:PERSONA], fin dal suo interrogatorio, ha mantenuto un comportamentoprocessuale collaborativo e, anzi, ha impegnato nell’operazione proprie risorseeconomiche. Si tratta di incensurato. Peraltro, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sul punto ètratta dalla Corte territoriale, anche dalla valutazione della condotta nellacontestazione sub 2., non ascritta all’imputato.3. [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto tempestivamente la trattazione in pubblicaudienza partecipata e, all’esito della discussione orale, all’odierna udienza, leparti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono infondati.1.1. Va premesso, per tutti i ricorrenti, che il principio di diritto che fissa lasentenza rescindente e che vincolava il giudice del rinvio, si è espresso nel sensoche, in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., leoperazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare undepauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddovela nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimonialediscendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto - dimaggiore complessità strutturale - riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato.Secondo la sentenza rescindente, «le "operazioni dolose" rilevanti ai finidell'integrazione della fattispecie in esame possono anche non determinareun'immediata diminuzione dell'attivo», in quanto esse «possono consistere nelcompimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la saluteeconomica e finanziaria dell'impresa»; fermo restando che «è semprenecessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dalcomportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, siprovi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento» (Sez. 5, n. 45672 del01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 24752 del19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014,Prandini, Rv. 261684 - 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 - dep. 2014,Beretta, Rv. 259997).A tale ultimo riguardo, la sentenza di annullamento con rinvio ha espostoche si è già chiarito che, «ai fini della configurabilità del reato di bancarottaimpropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n.267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento,costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di unacausa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale dicui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbiacagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto» (Sez. 5, n.40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 29885 del09/05/2017, Merlo, Rv. 270877 - 01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 - dep.2014, Besurga, Rv. 259051).1.2. Altra questione comune da affrontare è quella, a fronte del delimitatooggetto del giudizio di rinvio, degli obblighi che, dalla sentenza rescindente, sonoderivati alla Corte territoriale ex art. 627 cod. proc. pen.Invero, la pronuncia di questa Corte ha parzialmente accolto i ricorsi degliimputati e ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello accogliendotalune deduzioni difensive per vizio di motivazione limitatamente alla sussistenzadel nesso causale tra le operazioni descritte nelle imputazioni e il successivofallimento.Sicché il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare per intero laregiudicanda con pieni poteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi suisoli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, avevacome limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato,fornendo adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (tra lealtre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413) e, ovviamente, uniformandosi ai principidi diritto fissati in sede rescindente.Dunque, oggetto dell’esame da svolgere, nella presente sede, alla luce delleplurime e articolate, ulteriori, deduzioni dei ricorrenti, è limitato alla verifica dellacongruità e logicità della motivazione offerta con la sentenza impugnata,verificando, altresì, che il ragionamento svolto, all’esito del giudizio ex art. 627cod. proc. pen., sia congruo rispetto al dictum fissato dalla sentenza rescindente.2.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1. Il primo motivo è infondato.Il tema dell’intervenuta assoluzione del capo 2 c. e dell’incidenza di questasulla tenuta logicità della motivazione che ha condotto alla condanna per leresidue condotte è stato già affrontato dalla sentenza rescindente e, sul punto, viè giudicato (v. p. 9 della sentenza di annullamento con rinvio).La pronuncia, invero, ha risolto già in sede rescindente non solo il tema delsuperamento del divieto di bis in idem, ma anche di quello della compatibilitàlogica tra l’assoluzione dalla condotta sub c. e la condanna per le vicenderesidue, ancorché connesse alla prima.Peraltro, la critica svolta sul punto è reiterativa dell’appello e la secondasentenza della Corte di appello ha preso in esame la censura e, comunque, l’harespinta con argomenti esaurienti e immuni da illogicità manifesta.Né le censure mosse, nella parte in cui confrontano la tenuta dellamotivazione con fonti di prova (relazione del curatore fallimentare ex art. 33legge fall. e consulenza tecnica), sono ammissibili nella presente sede. Invero,nella sostanza, con le critiche proposte il ricorrente non censura la motivazionemancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensidell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si duole di una decisione erronea, inquanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate. È noto, invece, che ilcontrollo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, nonquello tra prova e decisione (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv.203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Inoltre, il Collegio osserva che la deduzione, per un verso, è generica e, peraltro verso, attribuisce indebito rilievo alle vicende fallimentari, in particolare,alle transazioni svolte in sede fallimentare e all’azione di responsabilità azionatadagli organi fallimentari verso l’Istituto di credito, senza soffermarsi sulla naturadi reato di pericolo concreto della bancarotta, per la cui configurazione appareirrilevante la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioniapprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008,Quattrocchi, Rv. 241830; conf., Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.260486 in tema di bancarotta per distrazione).Infine, non può essere trascurato che la sentenza di secondo grado rendeconto della circostanza che non tutti i beni dati in garanzia erano risultatiappartenenti al patrimonio personale di [OSCURATO:PERSONA] ma, anzi, per alcuni di questi èemerso – secondo la ricostruzione in fatto recepita dai giudici del rinvio - chefossero nella titolarità della società poi fallita.2.2. Il secondo motivo è inammissibile.La censura attinge il trattamento sanzionatorio che trova espressamotivazione, immune da illogicità manifesta ed esauriente a p. 12 della sentenzaimpugnata, anche se cumulativa.Peraltro, la sentenza impugnata (v. p. 12 e ss.), con espresso riferimentoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sottolinea il carico pendente – poi divenutodefinitivo dopo i fatti sub iudice – per gravi delitti in materia tributaria, oltre asottolineare per tutti gli imputati la gravità delle condotte e la circostanza chequeste siano state attuate in posizione di conflitto di interessi, così mostrando diaver dato conto adeguatamente dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. comenecessario e delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche.Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, emergono dunquele ragioni che sostengono l'esclusione del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen.In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lostandard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013,dep.2014, Waychey, Rv. cit.; n. 9120 del 1998, Rv. cit.) e giustifica la negazionedel beneficio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. cit.; conf. Rv.257425 e Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversiaspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.Sulle pene accessorie fallimentari si deve riscontrare che il motivo di ricorsoè assolutamente generico perché nulla espone sulle ragioni per le quali la duratadi queste avrebbe dovuto essere inferiore a quella - pari alla pena principale -irrogata.Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali detta misuradeve reputarsi eccessiva e, quindi, dolersi di difetto di motivazione. Invece, ilricorso si limita a dedurre che i giudici di secondo grado non si sono attenuti aiparametri di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamentosanzionato, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, inconsiderazione del nuovo range di riferimento di queste dovuto all’interventodella Corte Cost. n. 222 del 2018 e di quello delle Sez. U, con sentenza n. 28910del 28/02/2019, ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Del resto, la sentenza di primo grado (v. p. 25), afferma che le peneaccessorie, per ragioni di equità e proporzionalità, dovevano essere fissate indurata pari alla pena principale – in questo caso di anni due mesi quattro direclusione – entità che, dunque, rispetto alla durata massima di queste, pari adieci anni, è assolutamente contenuta e, quindi, tale da non richiedere,necessariamente, una più articolata giustificazione se non quella del richiamo auna pena proporzionata e, in ogni caso, equa come aveva già fatto il giudice dimerito.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.3.1. Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata spiega in modo esauriente e immune da vizi dimanifesta illogicità (v. p. 7 e ss.) l’esistenza del nesso causale delle operazioni dicui al capo 2 rispetto al fallimento, così uniformandosi al mandato ricevuto insede rescindente.Si evidenzia che la concessione di garanzie reali da parte della società poifallita è avvenuta in un momento in cui questa già versava in una situazione digrave dissesto, perché erano già maturati consistenti debiti nei confronti diistituti di credito e dell'Erario, e questo aveva comportato la drastica riduzionedel capitale sociale, da un milione di euro a 119.000,00 euro, nonché latrasformazione della società da società per azione in s. r. l.Tale conferimento di garanzie reali aveva, dunque, secondo la conclusionenon contraddittoria e logica della sentenza impugnata, aggravato la situazioneeconomica diminuendo il valore dei cespiti gravati da ipoteca, non potendoimpiegare questi per il soddisfacimento dei creditori della fallita, così, privando lasocietà della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita, cioè lacostruzione e ristrutturazione di immobili. Peraltro, la garanzia fornita venivadivisa in quella data dalla [OSCURATO:SOCIETA] Costruzioni generali s.p.a. – poitrasformata nella fallita [OSCURATO:SOCIETA] – su due appezzamenti di terreno, quella diLeo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], data su tre appezzamenti diterreni, e infine quella prestata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].Quindi, i giudici del rinvio hanno compiuto, in linea con i principi di dirittofissati dalla sentenza rescindente, una valutazione complessiva, non limitata allagaranzia concessa direttamente dalla società, poi, fallita, rendendo conto delcomplessivo valore dei cespiti conferiti al momento della concessionedell’ipoteca, nel febbraio 2014, illustrando il conte nuto del contratto di mutuofondiario del 10 febbraio 2014, che riguarda anche le garanzie concesse daiLiguori di persona e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In ogni caso, sottolinea il giudice del rinvio che il valore dei cespitiformalmente riferiti alla fallita e dati in garanzia era enorme perché si trattava diappezzamenti siti in zona industriale – artigianale, edificatoria, ove era presenteun capannone in corso di realizzazione e la proprietà di questo era riconducibile auna società avente ad oggetto proprio la costruzione e ristrutturazione diimmobili.Inoltre, la circostanza segnalata dai ricorrenti secondo cui le garanzie nonerano state azionate non appare dirimente. Le operazioni, come ha fatto ilgiudice del rinvio (v. p. 8 e ss.), vanno lette congiuntamente: la concessione diipoteca descritta sub a., quella prestata lo stesso giorno descritta sub b., lavendita di beni mobili senza incasso di cui alla lett. d del capo 2, in uno alleoperazioni del capo 3, immediatamente successive.La stessa versione difensiva onde giustificare la cessione del ramo diazienda di cui al capo 3, è nel senso che l’operazione era stata necessaria perreperire i fondi necessari per il pagamento dei SAL per i lavori al Palalido diMilano, evidentemente, perché la società non aveva potuto avere accesso alcredito bancario per quei pagamenti, a fronte di un ente che già versava inevidente, conclamato, dissesto.Peraltro, i giudici del rinvio segnalano il dato significativo che la concessionedelle garanzie ipotecarie era avvenuta in assenza di contropartita da parte deicessionari (sulle operazioni di cui al capo 3 v. diffusamente p. 9 e ss. dellasentenza impugnata).Le ulteriori prospettazioni che svolgono i ricorrenti sono versate in fatto,mirano all’inammissibile rivalutazione delle fonti di prova e, per alcune parti,risultano fondate su ragionamento soltanto ipotetico come quando si sostieneche non può essere escluso che la società avrebbe potuto ricorrere ad ulteriorecredito bancario, utilizzando eventualmente altri beni, oppure accendendoipoteca di secondo grado.Del resto, le deduzioni svolte non sono assistite da travisamento della provadenunciabile nella presente sede, trattandosi, in definitiva, di cd. doppiaconforme affermazione di responsabilità se si guarda anche all’esito del giudiziodi primo grado. Sicché, i ricorrenti avrebbero dovuto, più specificamente,illustrare la decisività della prova che si assume travisata, quanto all’epoca allaquale risale la stima dei cespiti e alla consistenza numerica di questi.Infine, è appena il caso di osservare che la questione concernente lacompatibilità della decisione rispetto all’assoluzione dal capo 2 c. è già affrontatain sede rescindente e resta pertanto preclusa nella presente sede. Si richiamanosul punto le osservazioni già svolte al § 2.1. relativamente alla posizione diVincenzo [OSCURATO:PERSONA].3.2. Il secondo motivo concernente l’elemento soggettivo del reato èinfondato.La ricostruzione esauriente e immune da censure di ogni tipo dei giudici delrinvio conclude nel senso che, pur non potendosi configurare un vero e propriogruppo, le attività dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano concorso con operazioni dolose, acagionare il fallimento della s.r.l. e che tali operazioni erano riferibili ai trefratelli, indistintamente, posto che questi avevano partecipato alla vita dell’ente,dalla sua costituzione e fino alla cessione delle quote a [OSCURATO:PERSONA], intervenutain data 27 novembre 2015.Inoltre, dalla descrizione delle operazioni svolta in sede di rinvio, risulta chefino al 4 giugno 2014, data in cui si collocano tutte le operazioni contestate comedolose ai capi 2 e 3, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestivano la carica formalepersa alla stessa data del 4 giugno 2014.Si segnala altresì che, a prescindere dalle cariche, i ricorrenti hannopartecipato, a pieno titolo, alle operazioni di cui al capo 2, peraltro, anche conloro beni personali e con la società s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], allaconcessione, senza contropartita, di garanzie ipotecarie, operazione che sicolloca nel 2014, contestuale a quella di stipula del contratto di mutuo fondiariodel 10 febbraio 2014.All’epoca i due ricorrenti rivestivano la carica formale di consiglieri delconsiglio di amministrazione, rivestita sino al 4 giugno 2014. Anche le operazionidi cui ai punti a. e b. del capo 3 sono compiute in periodo (3 e 4 giugno 2014) incui i due ricorrenti rivestivano la carica formale descritta.In relazione alle operazioni dolose contestate, peraltro, i giudici di meritosegnalano che, a quella data, vi era già il dissesto, la riduzione del capitalesociale e la trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l.Le condizioni di dissesto sono quindi state razionalmente ritenute note agliamministratori, come sul punto ha esposto già la sentenza di primo grado (v.anche p. 7 e ss. della sentenza di primo grado). Invero, risulta che già negli anni2010 e 2011 erano state notificate cartelle esattoriali, per un valore complessivodi euro 276.812,86 e che, successivamente, vi era stato un riconoscimento didebito nei confronti della Unicredit, al quale aveva fatto seguito un piano dirientro, entro il 10 agosto del 2015, a partire dal 4 settembre 2012, per oltre421.000,00 €, piano non adempiuto al 10 agosto 2015.Inoltre, i provvedimenti di merito rendono conto dell’esistenza di protestiiscritti dal 17 marzo al 3 giugno 2014 a carico della società e dell’esistenza didebiti nei confronti dell'Erario, cui si era raggiunto il consistente importo di oltre5 milioni di euro derivante da una verifica fiscale, ultimata in data 8 luglio del2014, con notifica di un processo verbale per violazioni tributarie, che quindiriguardavano epoche precedenti, nonché una drastica riduzione del volume diaffari verificatasi a partire dal 2012.Quindi, al di là di questo breve periodo - che va dal 27 novembre 2015 al 12ottobre 2016 - la vita della società fallita aveva visto l'indiscussa attivacompartecipazione dei tre fratelli, ricorrenti odierni. Questi sono descritti comeproprietari delle quote dell'intero capitale sociale, dalla costituzione dell'ente finoal 27 novembre 2015, data di cessione della proprietà e della relativaamministrazione a [OSCURATO:PERSONA], nonché titolari del potere di amministrazionedella società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come membri del consiglio diamministrazione dal 2010 fino al 4 giugno del 2014, data di trasformazione dellas.p.a. in s.r.l.Va, poi, segnalato che la sentenza rescindente ha rimarcato il datosignificativo in punto di elemento soggettivo del reato (v. p. 10 della sentenza diannullamento con rinvio) che i crediti garantiti con i cespiti della società eranoerogati a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in cui i fratelli [OSCURATO:PERSONA] rivestivano il medesimoruolo e che la controparte dei negozi di cui al capo 3 era la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nella cui compagine vi era la figlia di [OSCURATO:PERSONA].3.3. Il terzo motivo è infondato.Viene contestato travisamento del “fatto”, censura così come formulata nonconsentita.Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione aivizi deducibili con il ricorso di legittimità, anche in seguito alle modifiche dell'art.606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, non èconsentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per ilgiudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3,n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; conf. n. 27429 del 2006, Rv.234559; n. 25255 del 2012, Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di"travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbiafondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su unrisultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che,in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dalgiudice di merito ai fini della decisione, bensì di verificarne la sussistenza.Inoltre, va ripreso il ragionamento svolto al § 3.2. circa la partecipazione deifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle vicende che hanno condotto alle contestazionianche del capo 3 e circa la loro partecipazione alle vicende societariedall’esordio, sino alla cessione delle quote a [OSCURATO:PERSONA] alla data del 27novembre 2015. Tanto, consente di superare le censure relative alla carenza dicarica formale in capo ai due ricorrenti, a partire dal 4 giugno 2014.Infatti, secondo il ragionamento completo del provvedimento di merito,anche le operazioni descritte al capo 3 hanno reso impossibile il perseguimentodell’oggetto sociale senza garantire il ripianamento della situazione debitoria,all’epoca già grave. Peraltro, a questo basta aggiungere che l’operazione dicessione si colloca senz’altro in momento in cui i due [OSCURATO:PERSONA] rivestivano formalecarica di amministratori.3.4. Il quarto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato easpecifico.La conclusione cui giungono i giudici del rinvio circa la qualificazione dellacondotta e l’esclusione della diversa qualificazione come bancarotta sempliceappare giustificata adeguatamente dal complesso della motivazione con la qualela sentenza impugnata illustra, in modo completo e immune da illogicitàmanifesta, la ragione per la quale si tratta di operazioni dolose che hannocagionato il fallimento, non soltanto nella parte della motivazione riportata nelricorso.3.5. Il quinto motivo è inammissibile.Il trattamento sanzionatorio appare sufficientemente giustificato (v. p. 12)con motivazione che, ancorché cumulativa, può estendersi anche ai ricorrentiperché fonda sulla gravità del fatto ascritto ai ricorrenti.Non va trascurato, sul punto, che le sentenze di merito rendono conto dellacircostanza che il passivo accertato è stato di oltre sette milioni di euro converifica dello stato passivo ancora in corso, alla data della sentenza di primogrado. Quindi, il richiamo alla gravità del fatto, proprio nel significativo caso alvaglio, appare senz’altro dirimente.Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità illustrata al § 2.2.relativamente alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1. Il primo motivo è inammissibile.La censura è versata in fatto. Secondo la stessa prospettazione delricorrente, la documentazione prodotta in sede di interrogatorio e con motiviaggiunti è stata esaminata dai giudici del rinvio e, comunque, non risultadenunciato travisamento della prova relativamente all’indicata documentazione.Questa, invece, appare valutata in sede di rinvio anche se reputata, conragionamento coerente e immune da vizi di ogni tipo, irrilevante perchéproveniente da società terza e, peraltro, considerata non corrispondente inrelazione alla documentazione reperita presso la società fallita. Si tratta diragionamento di puro merito che, dunque, non può essere rivisto nella presentesede.4.2. Il secondo motivo è infondato.La motivazione resa dal giudice del rinvio appare esauriente dal punto divista del riscontrato difetto di motivazione in sede rescindente quanto al nesso dicausalità.La società, al momento delle operazioni di cui al capo 3, è indicata come giàin situazione di grave dissesto, come spiega la sentenza impugnata a p. 9 e ss.Dunque, viene valorizzata la circostanza che l’ente non ha continuato asvolgere la sua attività per ripianare le perdite già significative, e che, anzi, hadato luogo alle operazioni di cui al capo 3., tali da rendere del tutto impossibile losvolgimento dell’oggetto sociale. Con la conseguente, definitiva impossibilità dipoter portare a termine le commesse (v. p. 9 della sentenza impugnata).Si evidenzia, con ragionamento esauriente, completo e immune da vizi diogni tipo, che si è verificata la cessione di beni e l'affitto di ramo di azienda infavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un momento in cui la societàpoi fallita versava già in significativa situazione di crisi conclamata; tanto che il 4giugno 2014, cioè negli stessi giorni in cui avvenivano le cessioni oggetto diimputazione, interveniva la riduzione del capitale sociale e la trasformazione ins.r.l.I giudici del rinvio rimarcano, poi, che non vi è stato pagamento del prezzo oanche la mera messa in mora della società beneficiaria, nonostante il mancatopagamento di tre o più rate; con l'effetto che l'affittuaria, cessionaria di alcunicrediti - poi fatti valere giudizialmente - vantati nei confronti della s.r.l. poifallita, ha invocato l'applicazione della clausola di compensazione prevista dacontratto.La concreta dannosità delle operazioni è spiegata dal giudice del rinvio conragionamento completo ed esauriente, ritenendo che queste si sono sostanziatein un depauperamento degli asset sociali senza contropartita, nonostantel'avvenuta cessione delle attrezzature di ufficio e di automezzi valutati 22.000,00€, la cessione in fitto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del ramo diazienda composto da avviamento, cespiti, contratti, dipendenti e materia prima,ad eccezione dei debiti e dei crediti, ad un canone annuo complessivo di78.000,00 € in rate mensili da 6.500,00 € mai corrisposte e, soprattutto, mairichieste. Né è risultata azionata la clausola risolutiva indicata nel contratto diaffitto per la risoluzione del contratto.Si rimarca, inoltre, che, in data 16 dicembre 2014, la società in personadell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato alla GeneralConstruction [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata peraltro sempre da [OSCURATO:PERSONA], unimmobile sito in Casarizzo per un prezzo di 125.000,00 €, somma non incassatadalla fallita e, anzi, compensata con un presunto credito vantato dalla societàacquirente, operazione attuata quando la grave situazione di dissesto dellasocietà poi fallita era già evidente e conclamata.Risulta infine immune da illogicità manifesta il ragionamento della sentenzaimpugnata (v. p. 10 e ss.) nella parte in cui contesta e argomenta l’irrilevanza, aifini che interessano, della prospettazione difensiva circa l’esigenza disalvaguardare gli interessi della fallita onde consentire il pagamento di fornitori esbloccare i SAL e, anzi, segnala il permanente effetto di aggravio del dissestoconnesso a ciascuna delle operazioni, partendo da una lettura congiunta diqueste (descritte sia al capo 2, sia al capo 3, pur risultando solo quest’ultimoascritto a [OSCURATO:PERSONA]).4.3. Il terzo motivo è inammissibile.In primo luogo, si sollecita il riesame di atti e documenti e si contesta che lamotivazione del giudice del rinvio non si è adeguatamente confrontata con ladocumentazione in atti che si descrive, onde reputare provata la cd. bancarottariparata.Quindi, la motivazione viene contestata con censura inammissibile,confrontandosi con il contenuto di fonti di prova e sollecitandone la diversalettura prospettata, operazione non consentita in sede di legittimità.Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame,su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essereinvalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in unarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovveronell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazionedei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati comepiù plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria(Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. cit.; Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Rv. cit.; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. cit.).Osserva il Collegio, poi, che secondo il consolidato orientamento di questaCorte, la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinandol'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei benivenga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimoniodell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione difallimento (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025). Essa si configura,quindi, quanto l'attività indicata, di segno contrario, annulli il pregiudizio per icreditori o anche solo la potenzialità di un danno, non rilevando, invece, ilmomento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia dellarestituzione. Pertanto, risulta irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'elementooggettivo del reato che l'attività restitutoria o riparatoria, consistente in qualsiasioperazione idonea a reintegrare il patrimonio dell'impresa annullando ognipotenziale pericolo per le ragioni del ceto creditorio, derivante da pregressecondotte, sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimentoper iniziativa del curatore (cfr. Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025;Sez. 5, n. 52077 del 4/11/2014, Rv. 261347; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013,Rv. 255576).A fronte di tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, appareimmune da censure di ogni tipo la conclusione cui sono giunti i giudici del rinvio,incompatibile con la configurabilità della cd. bancarotta riparata. Invero, si devetenere conto che si tratta di bancarotta con passivo di oltre sette milioni di euro,peraltro, con debiti non ancora definitivamente accertati alla data della primasentenza di merito, pur al netto del rilevante debito nei confronti dell’Erario.Tanto, quindi, anche a fronte del dedotto recupero derivante dallo storno pereuro 267.541,23 e l’introito di euro 318.947,25, peraltro, operazioni successive.Infine, si osserva che ciò che non risulta nemmeno indicato come “riparato”è l’effetto delle operazioni di cessione di beni e affitto di azienda che riguardano ipunti a. e b. della contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA].4.4. Il quarto motivo è inammissibile.Da un lato, la censura è versata in fatto e, dall’altro, reiterativa dell’appellocui la Corte territoriale ha risposto con motivazione (da p. 9 e ss.) esauriente.Del resto, escludere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] delle condizioni della s.r.l.alla data in cui questi era subentrato come consigliere di amministrazione - giàdal 2013 – sarebbe stato del tutto illogico. Invero, il ricorrente, comecoerentemente evidenziato in sede di merito, era senz’altro in condizione diconoscere la situazione di dissesto, visto che questa è risultata iniziata già dal2010 - 2011 e considerata la durata della carica sino al 4 giugno 2014, momentodella riduzione drastica del capitale sociale e del cambio della forma da s.p.a. as.r.l.I giudici del rinvio notano che le operazioni di cessione e affitto sonoprecedenti o contestuali a tale momento e, inoltre, segnalano che, a fronte dicessioni, vengono trattenuti i debiti, rimarcando che due dei contratti stipulati esub iudice risalgono ad epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva la carica, nonché che una diqueste operazioni era stata effettuata in favore di altra società da lui stessoamministrata.Circostanze con le quali il ricorso non si confronta specificamente.4.5. Il quinto motivo è inammissibile.Si tratta di censura relativa al trattamento sanzionatorio che la Corteterritoriale ha giustificato con motivazione succinta ma ineccepibile, È vero che sifa menzione, nel complessivo ragionamento dei giudici, anche della condotta sub2. a [OSCURATO:PERSONA] non contestata; ma i giudici del rinvio hanno optato per unamotivazione cumulativa che, in sostanza, per la parte relativa al ricorrente,risulta sufficiente anche a giustificare il trattamento sanzionatorio relativo aMeloni (v. p. 12). La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, inquanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nellaspecie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.Del resto, la pena, come rideterminata non si discosta in modo consistentedal minimo edittale. La determinazione della misura della pena, tra il minimo e ilmassimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, ilquale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementiindicati nell'art. 133 cod. pen., ma non viene considerata necessaria unaspecifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta inuna fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 3, n. 33773 del29/05/2007, Rv. 237402 – 01; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 –01).5. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualiCosì deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]