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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 09706/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19233/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro Comune di Chiari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n.727/2022 della Corte di Appello di Brescia pubblicata il 10/6/2022; letta la rinuncia al ri corso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,4 aprile 2023.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19233/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro Comune di Chiari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n.727/2022 della Corte di Appello di Brescia pubblicata il 10/6/2022; letta la rinuncia al ri corso della ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,4 aprile 2023. I
Decreto Cassazione n. 09706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris