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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 29321/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, risolvendosi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, risolvendosi in una mera enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris