CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoriascritta del Procuratore generale , N icola L ettieri , che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza e rideterminazione della penacon l’applicazione della diminuente per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anno uno,mesi dieci di reclusione ed euro 450 ,00 di multa con la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato per il reato di cui all'art.624 bis, comma 2, cod . pen . 2.Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia denunciando violazione degli artt.65, numero 2), e 62 bis cod . pen . per avere il Tribunale erroneamente ridotto la pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre il limite massimo consentito di un terzo. Deduce che la pena corretta avrebbe dovuto essere determinata nella misura di anno uno e mesi 10 di reclusione, oltre euro 450,00 di multa. 3.Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza e rideterminazione della pena con l’applicazione della diminuente per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 -dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), ed unanimemente seguito (Sez. 5, n. 46163 del 26/09/2019, R., Rv. 277741, N. 18742 del 2018 Rv. 272991, N. 792 del 2018 Rv. 271829, N. 52292 del 2016 Rv. 268747, N. 21049 del 2004 Rv. 229233, N. 18797 del 2018 Rv. 272857, N. 44891 del 2015 Rv. 265481), la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo l'esame di merito e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. Nel caso in esame, l’errore commesso dal Tribunale, n ell'applicare in ragione del le concesse circostanze attenuant i generiche,una riduzione di pena superiore al limite consentito di un terzo, non involgealcuna valutazione di merito , ben potendo, pertanto, ritenersi compresa nei limiti cognitivi della Corte di cassazione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rideterminazionedella pena nella misura nella misura di un anno , m esi undici e giorni ventidi reclusione, ai sensi dell’art. 620 lett.l) cod.proc.pen., considerata la riduzione di un terzo, prevista dall’art. 442, comma 2, cod.proc.pen.( pena base anni quattro e mesi tre di reclusione-un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anni due e mesi dieci di reclusione-un terzo per il rito anno uno, mesi undici e giorni venti di reclusione). 2. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 450 di multa. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 450 di multa. Così è d