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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 32219/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere rel. di sostegno* * Consigliere* 26/09/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere *18777/2022ORDINANZAsul ricorso 18777/2022 proposto da* * * elett.te domic. presso l avv. * *che la rappres. e difende per procura speciale in atti ricorrente – contro* * elett.te domic. in Roma presso l avv. * ** che la rappres. e difesa unitamente all avv. * ** per procura speciale in calce al controricorso* * elett.te domic. presso l avv. * * dal qualeè rappres. e difeso per procura speciale in atti* * quale amministratore di sostegno di ** autorizzata alla lite con decreto del giudice tutelare del 30.8.22elett.te domic. presso l avv. * * che la rappres. e difendeper procura speciale in atti controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023avverso il decreto n. 108/22 della Corte d appello di Firenzepubblicato l 8.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal * rel. dott. * *RILEVATO CHEIl giudice tutelare del Tribunale di Firenze disponeva l amministrazionedi sostegno a favore di * * nato nel 1945 ritenendo che lamoglie * * non fosse soggetto idoneo ad essere nominatonella carica allo stesso modo di altre persone chiamate all Ufficio dalcontesto familiare.* * proponeva reclamo cui s associava il coniuge al qualeresisteva l amministratore di sostegno.Con decreto del 2022 la Corte d appello ha rigettato il gravameosservando che dalla c.t.u. espletata si desumeva che sulla base degliaccertamenti eseguiti il reclamante era affetto da menomazione fisicae psichica abituale morbo di * in evoluzione progressiva congrave compromissione neurologica e parziale compromissione dellasfera cognitiva che lo rendeva parzialmente incapace di provvedere aipropri interessi ciò che rendeva necessaria la misura di sostegno.La Corte territoriale ha altresì rilevato che la scelta dell amministratoredi sostegno in persona diversa dalla moglie del * era giustificata daiseguenti fatti il ricorrente era risultato in cattive condizioni di curanonostante due badanti e una persona di servizio ciò che era daascrivere ad un omesso controllo sulla loro efficienza l acquisto daparte della moglie con denaro del marito di una “costosaautovettura” spesa eccessiva a fronte delle necessità del reclamanteper il quale era avvenuta una rilevante vendita per monetizzare ilpatrimonio e far fronte alle spese mensili di famiglia per circa euro6.000 00 .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* * ricorre in cassazione con cinque motivi illustrati damemoria. * * e l amministratore di sostegno resistono concontroricorso illustrati da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell art. 1 della l. n. 6/04 per nonaver la Corte d appello tenuto conto della volontà espressa da ** il quale si era opposto alla misura di protezione dichiarando diessere adeguatamente assistito dalla moglie * *persona di sua fiducia.

In particolare la ricorrente si duole sia del fattoche la Corte territoriale avrebbe considerato la sua età oltre 70 annicome fattore impeditivo della relativa nomina sia del fatto che lanomina dell amministratore di sostegno era stata disposta su domandadella figlia * al solo fine di bloccare la vendita delle quote delpadre nella società immobiliare * * s.r.l. vendita poiautorizzata dal giudice tutelare il 7.5.2000 essendo con ciò venutomeno il presupposto della misura.Il secondo motivo denunzia violazione dell art. 408 c.p.c. per aver laCorte d appello effettuato la nomina dell amministratore di sostegnosenza aver riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiatapoiché non era stato prescelto il coniuge del * come da quest ultimoindicato non sussistendo ragioni giustificatrici della nomina di un terzonella carica in questione.Il terzo motivo denunzia violazione dell art. 132 n.4 c.p.c. per averla Corte territoriale adottato un motivazione apparente limitandosi arespingere le domande della ricorrente sulla base del dato anagraficopur disponendo la stessa delle competenze per svolgere il ruolo inquestione come confermato dall amministratore di sostegno.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 115 116 c.p.c. peraver la Corte d appello respinto la domanda escludendo una rete* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023familiare tale da garantire adeguata assistenza al beneficiario mentredagli atti era emerso che il * era circondato dalla presenza edall affetto del figlio della ricorrente e dai nipoti considerando altresìche i fatti impeditivi della nomina della ricorrente erano stati contestatie non provati le piaghe da decubito erano state collegate ad unrecente ricovero del * .Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per non averil giudice di secondo grado tenuto conto del fatto che la nominadell amministratore di sostegno quale persona esterna alla retefamiliare aveva cagionato alla persona inferma ulteriore dispiacere estress cronico cause di aggravamento della patologia da cui è affetto* * come rilevato dal c.t.p.I vari motivi esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessisono fondati.In tema di amministrazione di sostegno l accertamento dellaricorrenza dei presupposti di legge in linea con le indicazioni contenutenell art. 12 della * delle * Unite sui Diritti dellepersone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificatadall Italia con l. n. 18 del 2009 deve essere compiuto in manieraspecifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazionedel beneficiario — la cui volontà contraria ove provenga da personalucida non può non essere tenuta in considerazione dal giudice — siarispetto all incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere aipropri interessi personali e patrimoniali verificando la possibilità inconcreto che tali esigenze possano essere attuate anche con strumentidiversi come ad esempio avvalendosi in tutto o in parte di unsistema di deleghe o di un adeguata rete familiare * n. 21887/22che ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva dispostol amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gliaspetti della vita ordinaria senza indagare se la protezione della stessapotesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito oalla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare laricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria delproprio patrimonio .Va osservato altresì che nel procedimento per la nominadell amministratore di sostegno l audizione personale del beneficiariodell amministrazione deve essere espletata anche quando quest ultimosia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimentod interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c.trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura non soloperché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta maanche perché funzionale allo scopo dell istituto che è quello diperimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiariodell amministrazione * n. 1667/23 n. 25855/22 .* specie anzitutto va evidenziato che il soggetto interessato nonè stato sentito sebbene non emerga dagli atti un incapacità assolutaad esprimere il proprio volere mancando ogni motivazione al riguardotale mancata audizione ha certo precluso al beneficiario della misura dimeglio illustrare le ragioni della propria scelta con riferimento allapersona da designare come amministratore di sostegno in funzionedelle sue specifiche esigenze.Al riguardo va osservato che la designazione anticipatadell amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato invista della propria eventuale futura incapacità prevista dall art. 408comma 1 c.c. non ha esclusivamente la funzione di scegliere ilsoggetto che ove si presenti la necessità il giudice tutelare devenominare ma ha altresì quella di consentire al designante che si trovi* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive diimpartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie oterapeutiche da far assumere in futuro all amministratore designatotali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure inquanto il diritto fondamentale della persona all autodeterminazione incui si realizza il valore fondamentale della dignità umana sancitodall art. 32 * dagli art. 2 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentalidell * europea e dalle convenzioni internazionali include il dirittodi rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperlain tutte le fasi della vita anche in quella terminale senza che talerifiuto ove informato autentico e attuale incontri un limite di ordinepubblico in un inesistente dovere di curarsi * n. 12998/19 .Orbene nel caso concreto nella nomina dell amministratore disostegno non si è tenuto conto della scelta dell interessato circa ladesignazione della moglie quale persona di sua fiducia con motivazioninon plausibili.Invero il riferimento alle condizioni fisiche dell interessato piaghe dadecubito non appare significativo in quanto anzitutto viene in rilievoil richiamo ad una attività materiale e sanitaria la cura della personanon oggetto di mandato che comprende solo l attività giuridica e laresponsabilità di scelte con effetti per la persona amministrata inrelazione a una condizione fisica che di per sé non si sa da chicagionata tra le persone che accudivano il * con la presenza di duebadanti come emerge dagli atti e quindi di un fatto che comunqueesprime la cura della ricorrente verso il marito né emerge conchiarezza il nesso di causalità medico legale tra l operato dellecollaboratrici domestiche e le suddette piaghe che come noto sonocagionate dall immobilità costante del malato .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* l acquisto dell automobile si tratta di un fatto rimasto isolato checomunque non ha inciso significativamente in mancanza di appositoaccertamento e motivazione sulle capacità economiche del * puralla luce della vendita immobiliare segnalata dalla Corte d appello lacui pronuncia secondo la quale tale spesa in quanto eccessivasarebbe espressiva di un inadeguatezza della moglie ad assumere ilruolo di amministratore di sostegno non può essere condivisatrattandosi di un fatto non motivato con riferimento al complessivotenore di vita del nucleo e nel complesso delle sostanze familiaridisponibili e che perciò non può incidere sulla valorizzazione dellavolontà del beneficiario in questione.In definitiva la Corte territoriale da un lato non ha sentitol interessato e così non ha valorizzato adeguatamente la relativa sceltadi designare quel familiare quale amministratore di sostegno la mogliedel * dall altro ha attribuito rilevanza a fatti ritenuti erroneamenteespressione dell inadeguatezza della ricorrente nella carica senza unaccertamento inequivocabile al riguardo inidoneità assoluta dellapersona designata .Per quanto esposto la sentenza impugnata va cassata con rinvio dellacausa alla Corte d appello a quo per un nuovo esame della controversiaalla luce dei principi richiamati e per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere rel. di sostegno* * Consigliere* 26/09/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere *18777/2022ORDINANZAsul ricorso 18777/2022 proposto da* * * elett.te domic. presso l avv. * *che la rappres. e difende per procura speciale in atti ricorrente – contro* * elett.te domic. in Roma presso l avv. * ** che la rappres. e difesa unitamente all avv. * ** per procura speciale in calce al controricorso* * elett.te domic. presso l avv. * * dal qualeè rappres. e difeso per procura speciale in atti* * quale amministratore di sostegno di ** autorizzata alla lite con decreto del giudice tutelare del 30.8.22elett.te domic. presso l avv. * * che la rappres. e difendeper procura speciale in atti controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023avverso il decreto n. 108/22 della Corte d appello di Firenzepubblicato l 8.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal * rel. dott. * *RILEVATO CHEIl giudice tutelare del Tribunale di Firenze disponeva l amministrazionedi sostegno a favore di * * nato nel 1945 ritenendo che lamoglie * * non fosse soggetto idoneo ad essere nominatonella carica allo stesso modo di altre persone chiamate all Ufficio dalcontesto familiare.* * proponeva reclamo cui s associava il coniuge al qualeresisteva l amministratore di sostegno.Con decreto del 2022 la Corte d appello ha rigettato il gravameosservando che dalla c.t.u. espletata si desumeva che sulla base degliaccertamenti eseguiti il reclamante era affetto da menomazione fisicae psichica abituale morbo di * in evoluzione progressiva congrave compromissione neurologica e parziale compromissione dellasfera cognitiva che lo rendeva parzialmente incapace di provvedere aipropri interessi ciò che rendeva necessaria la misura di sostegno.La Corte territoriale ha altresì rilevato che la scelta dell amministratoredi sostegno in persona diversa dalla moglie del * era giustificata daiseguenti fatti il ricorrente era risultato in cattive condizioni di curanonostante due badanti e una persona di servizio ciò che era daascrivere ad un omesso controllo sulla loro efficienza l acquisto daparte della moglie con denaro del marito di una “costosaautovettura” spesa eccessiva a fronte delle necessità del reclamanteper il quale era avvenuta una rilevante vendita per monetizzare ilpatrimonio e far fronte alle spese mensili di famiglia per circa euro6.000 00 .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* * ricorre in cassazione con cinque motivi illustrati damemoria. * * e l amministratore di sostegno resistono concontroricorso illustrati da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell art. 1 della l. n. 6/04 per nonaver la Corte d appello tenuto conto della volontà espressa da ** il quale si era opposto alla misura di protezione dichiarando diessere adeguatamente assistito dalla moglie * *persona di sua fiducia.

In particolare la ricorrente si duole sia del fattoche la Corte territoriale avrebbe considerato la sua età oltre 70 annicome fattore impeditivo della relativa nomina sia del fatto che lanomina dell amministratore di sostegno era stata disposta su domandadella figlia * al solo fine di bloccare la vendita delle quote delpadre nella società immobiliare * * s.r.l. vendita poiautorizzata dal giudice tutelare il 7.5.2000 essendo con ciò venutomeno il presupposto della misura.Il secondo motivo denunzia violazione dell art. 408 c.p.c. per aver laCorte d appello effettuato la nomina dell amministratore di sostegnosenza aver riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiatapoiché non era stato prescelto il coniuge del * come da quest ultimoindicato non sussistendo ragioni giustificatrici della nomina di un terzonella carica in questione.Il terzo motivo denunzia violazione dell art. 132 n.4 c.p.c. per averla Corte territoriale adottato un motivazione apparente limitandosi arespingere le domande della ricorrente sulla base del dato anagraficopur disponendo la stessa delle competenze per svolgere il ruolo inquestione come confermato dall amministratore di sostegno.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 115 116 c.p.c. peraver la Corte d appello respinto la domanda escludendo una rete* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023familiare tale da garantire adeguata assistenza al beneficiario mentredagli atti era emerso che il * era circondato dalla presenza edall affetto del figlio della ricorrente e dai nipoti considerando altresìche i fatti impeditivi della nomina della ricorrente erano stati contestatie non provati le piaghe da decubito erano state collegate ad unrecente ricovero del * .Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per non averil giudice di secondo grado tenuto conto del fatto che la nominadell amministratore di sostegno quale persona esterna alla retefamiliare aveva cagionato alla persona inferma ulteriore dispiacere estress cronico cause di aggravamento della patologia da cui è affetto* * come rilevato dal c.t.p.I vari motivi esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessisono fondati.In tema di amministrazione di sostegno l accertamento dellaricorrenza dei presupposti di legge in linea con le indicazioni contenutenell art. 12 della * delle * Unite sui Diritti dellepersone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificatadall Italia con l. n. 18 del 2009 deve essere compiuto in manieraspecifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazionedel beneficiario — la cui volontà contraria ove provenga da personalucida non può non essere tenuta in considerazione dal giudice — siarispetto all incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere aipropri interessi personali e patrimoniali verificando la possibilità inconcreto che tali esigenze possano essere attuate anche con strumentidiversi come ad esempio avvalendosi in tutto o in parte di unsistema di deleghe o di un adeguata rete familiare * n. 21887/22che ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva dispostol amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gliaspetti della vita ordinaria senza indagare se la protezione della stessapotesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito oalla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare laricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria delproprio patrimonio .Va osservato altresì che nel procedimento per la nominadell amministratore di sostegno l audizione personale del beneficiariodell amministrazione deve essere espletata anche quando quest ultimosia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimentod interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c.trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura non soloperché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta maanche perché funzionale allo scopo dell istituto che è quello diperimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiariodell amministrazione * n. 1667/23 n. 25855/22 .* specie anzitutto va evidenziato che il soggetto interessato nonè stato sentito sebbene non emerga dagli atti un incapacità assolutaad esprimere il proprio volere mancando ogni motivazione al riguardotale mancata audizione ha certo precluso al beneficiario della misura dimeglio illustrare le ragioni della propria scelta con riferimento allapersona da designare come amministratore di sostegno in funzionedelle sue specifiche esigenze.Al riguardo va osservato che la designazione anticipatadell amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato invista della propria eventuale futura incapacità prevista dall art. 408comma 1 c.c. non ha esclusivamente la funzione di scegliere ilsoggetto che ove si presenti la necessità il giudice tutelare devenominare ma ha altresì quella di consentire al designante che si trovi* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive diimpartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie oterapeutiche da far assumere in futuro all amministratore designatotali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure inquanto il diritto fondamentale della persona all autodeterminazione incui si realizza il valore fondamentale della dignità umana sancitodall art. 32 * dagli art. 2 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentalidell * europea e dalle convenzioni internazionali include il dirittodi rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperlain tutte le fasi della vita anche in quella terminale senza che talerifiuto ove informato autentico e attuale incontri un limite di ordinepubblico in un inesistente dovere di curarsi * n. 12998/19 .Orbene nel caso concreto nella nomina dell amministratore disostegno non si è tenuto conto della scelta dell interessato circa ladesignazione della moglie quale persona di sua fiducia con motivazioninon plausibili.Invero il riferimento alle condizioni fisiche dell interessato piaghe dadecubito non appare significativo in quanto anzitutto viene in rilievoil richiamo ad una attività materiale e sanitaria la cura della personanon oggetto di mandato che comprende solo l attività giuridica e laresponsabilità di scelte con effetti per la persona amministrata inrelazione a una condizione fisica che di per sé non si sa da chicagionata tra le persone che accudivano il * con la presenza di duebadanti come emerge dagli atti e quindi di un fatto che comunqueesprime la cura della ricorrente verso il marito né emerge conchiarezza il nesso di causalità medico legale tra l operato dellecollaboratrici domestiche e le suddette piaghe che come noto sonocagionate dall immobilità costante del malato .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* l acquisto dell automobile si tratta di un fatto rimasto isolato checomunque non ha inciso significativamente in mancanza di appositoaccertamento e motivazione sulle capacità economiche del * puralla luce della vendita immobiliare segnalata dalla Corte d appello lacui pronuncia secondo la quale tale spesa in quanto eccessivasarebbe espressiva di un inadeguatezza della moglie ad assumere ilruolo di amministratore di sostegno non può essere condivisatrattandosi di un fatto non motivato con riferimento al complessivotenore di vita del nucleo e nel complesso delle sostanze familiaridisponibili e che perciò non può incidere sulla valorizzazione dellavolontà del beneficiario in questione.In definitiva la Corte territoriale da un lato non ha sentitol interessato e così non ha valorizzato adeguatamente la relativa sceltadi designare quel familiare quale amministratore di sostegno la mogliedel * dall altro ha attribuito rilevanza a fatti ritenuti erroneamenteespressione dell inadeguatezza della ricorrente nella carica senza unaccertamento inequivocabile al riguardo inidoneità assoluta dellapersona designata .Per quanto esposto la sentenza impugnata va cassata con rinvio dellacausa alla Corte d appello a quo per un nuovo esame della controversiaalla luce dei principi richiamati e per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità. *La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Firenze in diversa composizione anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Firenze in diversa composizione anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere rel. di sostegno* * Consigliere* 26/09/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere *18777/2022ORDINANZAsul ricorso 18777/2022 proposto da* * * elett.te domic. presso l avv. * *che la rappres. e difende per procura speciale in atti ricorrente – contro* * elett.te domic. in Roma presso l avv. * ** che la rappres. e difesa unitamente all avv. * ** per procura speciale in calce al controricorso* * elett.te domic. presso l avv. * * dal qualeè rappres. e difeso per procura speciale in atti* * quale amministratore di sostegno di ** autorizzata alla lite con decreto del giudice tutelare del 30.8.22elett.te domic. presso l avv. * * che la rappres. e difendeper procura speciale in atti controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023avverso il decreto n. 108/22 della Corte d appello di Firenzepubblicato l 8.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal * rel. dott. * *RILEVATO CHEIl giudice tutelare del Tribunale di Firenze disponeva l amministrazionedi sostegno a favore di * * nato nel 1945 ritenendo che lamoglie * * non fosse soggetto idoneo ad essere nominatonella carica allo stesso modo di altre persone chiamate all Ufficio dalcontesto familiare.* * proponeva reclamo cui s associava il coniuge al qualeresisteva l amministratore di sostegno.Con decreto del 2022 la Corte d appello ha rigettato il gravameosservando che dalla c.t.u. espletata si desumeva che sulla base degliaccertamenti eseguiti il reclamante era affetto da menomazione fisicae psichica abituale morbo di * in evoluzione progressiva congrave compromissione neurologica e parziale compromissione dellasfera cognitiva che lo rendeva parzialmente incapace di provvedere aipropri interessi ciò che rendeva necessaria la misura di sostegno.La Corte territoriale ha altresì rilevato che la scelta dell amministratoredi sostegno in persona diversa dalla moglie del * era giustificata daiseguenti fatti il ricorrente era risultato in cattive condizioni di curanonostante due badanti e una persona di servizio ciò che era daascrivere ad un omesso controllo sulla loro efficienza l acquisto daparte della moglie con denaro del marito di una “costosaautovettura” spesa eccessiva a fronte delle necessità del reclamanteper il quale era avvenuta una rilevante vendita per monetizzare ilpatrimonio e far fronte alle spese mensili di famiglia per circa euro6.000 00 .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* * ricorre in cassazione con cinque motivi illustrati damemoria. * * e l amministratore di sostegno resistono concontroricorso illustrati da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell art. 1 della l. n. 6/04 per nonaver la Corte d appello tenuto conto della volontà espressa da ** il quale si era opposto alla misura di protezione dichiarando diessere adeguatamente assistito dalla moglie * *persona di sua fiducia. In particolare la ricorrente si duole sia del fattoche la Corte territoriale avrebbe considerato la sua età oltre 70 annicome fattore impeditivo della relativa nomina sia del fatto che lanomina dell amministratore di sostegno era stata disposta su domandadella figlia * al solo fine di bloccare la vendita delle quote delpadre nella società immobiliare * * s.r.l. vendita poiautorizzata dal giudice tutelare il 7.5.2000 essendo con ciò venutomeno il presupposto della misura.Il secondo motivo denunzia violazione dell art. 408 c.p.c. per aver laCorte d appello effettuato la nomina dell amministratore di sostegnosenza aver riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiatapoiché non era stato prescelto il coniuge del * come da quest ultimoindicato non sussistendo ragioni giustificatrici della nomina di un terzonella carica in questione.Il terzo motivo denunzia violazione dell art. 132 n.4 c.p.c. per averla Corte territoriale adottato un motivazione apparente limitandosi arespingere le domande della ricorrente sulla base del dato anagraficopur disponendo la stessa delle competenze per svolgere il ruolo inquestione come confermato dall amministratore di sostegno.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 115 116 c.p.c. peraver la Corte d appello respinto la domanda escludendo una rete* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023familiare tale da garantire adeguata assistenza al beneficiario mentredagli atti era emerso che il * era circondato dalla presenza edall affetto del figlio della ricorrente e dai nipoti considerando altresìche i fatti impeditivi della nomina della ricorrente erano stati contestatie non provati le piaghe da decubito erano state collegate ad unrecente ricovero del * .Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per non averil giudice di secondo grado tenuto conto del fatto che la nominadell amministratore di sostegno quale persona esterna alla retefamiliare aveva cagionato alla persona inferma ulteriore dispiacere estress cronico cause di aggravamento della patologia da cui è affetto* * come rilevato dal c.t.p.I vari motivi esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessisono fondati.In tema di amministrazione di sostegno l accertamento dellaricorrenza dei presupposti di legge in linea con le indicazioni contenutenell art. 12 della * delle * Unite sui Diritti dellepersone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificatadall Italia con l. n. 18 del 2009 deve essere compiuto in manieraspecifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazionedel beneficiario — la cui volontà contraria ove provenga da personalucida non può non essere tenuta in considerazione dal giudice — siarispetto all incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere aipropri interessi personali e patrimoniali verificando la possibilità inconcreto che tali esigenze possano essere attuate anche con strumentidiversi come ad esempio avvalendosi in tutto o in parte di unsistema di deleghe o di un adeguata rete familiare * n. 21887/22che ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva dispostol amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gliaspetti della vita ordinaria senza indagare se la protezione della stessapotesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito oalla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare laricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria delproprio patrimonio .Va osservato altresì che nel procedimento per la nominadell amministratore di sostegno l audizione personale del beneficiariodell amministrazione deve essere espletata anche quando quest ultimosia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimentod interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c.trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura non soloperché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta maanche perché funzionale allo scopo dell istituto che è quello diperimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiariodell amministrazione * n. 1667/23 n. 25855/22 .* specie anzitutto va evidenziato che il soggetto interessato nonè stato sentito sebbene non emerga dagli atti un incapacità assolutaad esprimere il proprio volere mancando ogni motivazione al riguardotale mancata audizione ha certo precluso al beneficiario della misura dimeglio illustrare le ragioni della propria scelta con riferimento allapersona da designare come amministratore di sostegno in funzionedelle sue specifiche esigenze.Al riguardo va osservato che la designazione anticipatadell amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato invista della propria eventuale futura incapacità prevista dall art. 408comma 1 c.c. non ha esclusivamente la funzione di scegliere ilsoggetto che ove si presenti la necessità il giudice tutelare devenominare ma ha altresì quella di consentire al designante che si trovi* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive diimpartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie oterapeutiche da far assumere in futuro all amministratore designatotali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure inquanto il diritto fondamentale della persona all autodeterminazione incui si realizza il valore fondamentale della dignità umana sancitodall art. 32 * dagli art. 2 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentalidell * europea e dalle convenzioni internazionali include il dirittodi rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperlain tutte le fasi della vita anche in quella terminale senza che talerifiuto ove informato autentico e attuale incontri un limite di ordinepubblico in un inesistente dovere di curarsi * n. 12998/19 .Orbene nel caso concreto nella nomina dell amministratore disostegno non si è tenuto conto della scelta dell interessato circa ladesignazione della moglie quale persona di sua fiducia con motivazioninon plausibili.Invero il riferimento alle condizioni fisiche dell interessato piaghe dadecubito non appare significativo in quanto anzitutto viene in rilievoil richiamo ad una attività materiale e sanitaria la cura della personanon oggetto di mandato che comprende solo l attività giuridica e laresponsabilità di scelte con effetti per la persona amministrata inrelazione a una condizione fisica che di per sé non si sa da chicagionata tra le persone che accudivano il * con la presenza di duebadanti come emerge dagli atti e quindi di un fatto che comunqueesprime la cura della ricorrente verso il marito né emerge conchiarezza il nesso di causalità medico legale tra l operato dellecollaboratrici domestiche e le suddette piaghe che come noto sonocagionate dall immobilità costante del malato .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* l acquisto dell automobile si tratta di un fatto rimasto isolato checomunque non ha inciso significativamente in mancanza di appositoaccertamento e motivazione sulle capacità economiche del * puralla luce della vendita immobiliare segnalata dalla Corte d appello lacui pronuncia secondo la quale tale spesa in quanto eccessivasarebbe espressiva di un inadeguatezza della moglie ad assumere ilruolo di amministratore di sostegno non può essere condivisatrattandosi di un fatto non motivato con riferimento al complessivotenore di vita del nucleo e nel complesso delle sostanze familiaridisponibili e che perciò non può incidere sulla valorizzazione dellavolontà del beneficiario in questione.In definitiva la Corte territoriale da un lato non ha sentitol interessato e così non ha valorizzato adeguatamente la relativa sceltadi designare quel familiare quale amministratore di sostegno la mogliedel * dall altro ha attribuito rilevanza a fatti ritenuti erroneamenteespressione dell inadeguatezza della ricorrente nella carica senza unaccertamento inequivocabile al riguardo inidoneità assoluta dellapersona designata .Per quanto esposto la sentenza impugnata va cassata con rinvio dellacausa alla Corte d appello a quo per un nuovo esame della controversiaalla luce dei principi richiamati e per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere rel. di sostegno* * Consigliere* 26/09/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere *18777/2022ORDINANZAsul ricorso 18777/2022 proposto da* * * elett.te domic. presso l avv. * *che la rappres. e difende per procura speciale in atti ricorrente – contro* * elett.te domic. in Roma presso l avv. * ** che la rappres. e difesa unitamente all avv. * ** per procura speciale in calce al controricorso* * elett.te domic. presso l avv. * * dal qualeè rappres. e difeso per procura speciale in atti* * quale amministratore di sostegno di ** autorizzata alla lite con decreto del giudice tutelare del 30.8.22elett.te domic. presso l avv. * * che la rappres. e difendeper procura speciale in atti controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023avverso il decreto n. 108/22 della Corte d appello di Firenzepubblicato l 8.2.2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal * rel. dott. * *RILEVATO CHEIl giudice tutelare del Tribunale di Firenze disponeva l amministrazionedi sostegno a favore di * * nato nel 1945 ritenendo che lamoglie * * non fosse soggetto idoneo ad essere nominatonella carica allo stesso modo di altre persone chiamate all Ufficio dalcontesto familiare.* * proponeva reclamo cui s associava il coniuge al qualeresisteva l amministratore di sostegno.Con decreto del 2022 la Corte d appello ha rigettato il gravameosservando che dalla c.t.u. espletata si desumeva che sulla base degliaccertamenti eseguiti il reclamante era affetto da menomazione fisicae psichica abituale morbo di * in evoluzione progressiva congrave compromissione neurologica e parziale compromissione dellasfera cognitiva che lo rendeva parzialmente incapace di provvedere aipropri interessi ciò che rendeva necessaria la misura di sostegno.La Corte territoriale ha altresì rilevato che la scelta dell amministratoredi sostegno in persona diversa dalla moglie del * era giustificata daiseguenti fatti il ricorrente era risultato in cattive condizioni di curanonostante due badanti e una persona di servizio ciò che era daascrivere ad un omesso controllo sulla loro efficienza l acquisto daparte della moglie con denaro del marito di una “costosaautovettura” spesa eccessiva a fronte delle necessità del reclamanteper il quale era avvenuta una rilevante vendita per monetizzare ilpatrimonio e far fronte alle spese mensili di famiglia per circa euro6.000 00 .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* * ricorre in cassazione con cinque motivi illustrati damemoria. * * e l amministratore di sostegno resistono concontroricorso illustrati da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell art. 1 della l. n. 6/04 per nonaver la Corte d appello tenuto conto della volontà espressa da ** il quale si era opposto alla misura di protezione dichiarando diessere adeguatamente assistito dalla moglie * *persona di sua fiducia. In particolare la ricorrente si duole sia del fattoche la Corte territoriale avrebbe considerato la sua età oltre 70 annicome fattore impeditivo della relativa nomina sia del fatto che lanomina dell amministratore di sostegno era stata disposta su domandadella figlia * al solo fine di bloccare la vendita delle quote delpadre nella società immobiliare * * s.r.l. vendita poiautorizzata dal giudice tutelare il 7.5.2000 essendo con ciò venutomeno il presupposto della misura.Il secondo motivo denunzia violazione dell art. 408 c.p.c. per aver laCorte d appello effettuato la nomina dell amministratore di sostegnosenza aver riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiatapoiché non era stato prescelto il coniuge del * come da quest ultimoindicato non sussistendo ragioni giustificatrici della nomina di un terzonella carica in questione.Il terzo motivo denunzia violazione dell art. 132 n.4 c.p.c. per averla Corte territoriale adottato un motivazione apparente limitandosi arespingere le domande della ricorrente sulla base del dato anagraficopur disponendo la stessa delle competenze per svolgere il ruolo inquestione come confermato dall amministratore di sostegno.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 115 116 c.p.c. peraver la Corte d appello respinto la domanda escludendo una rete* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023familiare tale da garantire adeguata assistenza al beneficiario mentredagli atti era emerso che il * era circondato dalla presenza edall affetto del figlio della ricorrente e dai nipoti considerando altresìche i fatti impeditivi della nomina della ricorrente erano stati contestatie non provati le piaghe da decubito erano state collegate ad unrecente ricovero del * .Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per non averil giudice di secondo grado tenuto conto del fatto che la nominadell amministratore di sostegno quale persona esterna alla retefamiliare aveva cagionato alla persona inferma ulteriore dispiacere estress cronico cause di aggravamento della patologia da cui è affetto* * come rilevato dal c.t.p.I vari motivi esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessisono fondati.In tema di amministrazione di sostegno l accertamento dellaricorrenza dei presupposti di legge in linea con le indicazioni contenutenell art. 12 della * delle * Unite sui Diritti dellepersone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificatadall Italia con l. n. 18 del 2009 deve essere compiuto in manieraspecifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazionedel beneficiario — la cui volontà contraria ove provenga da personalucida non può non essere tenuta in considerazione dal giudice — siarispetto all incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere aipropri interessi personali e patrimoniali verificando la possibilità inconcreto che tali esigenze possano essere attuate anche con strumentidiversi come ad esempio avvalendosi in tutto o in parte di unsistema di deleghe o di un adeguata rete familiare * n. 21887/22che ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva dispostol amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gliaspetti della vita ordinaria senza indagare se la protezione della stessapotesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito oalla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare laricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria delproprio patrimonio .Va osservato altresì che nel procedimento per la nominadell amministratore di sostegno l audizione personale del beneficiariodell amministrazione deve essere espletata anche quando quest ultimosia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimentod interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c.trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura non soloperché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta maanche perché funzionale allo scopo dell istituto che è quello diperimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiariodell amministrazione * n. 1667/23 n. 25855/22 .* specie anzitutto va evidenziato che il soggetto interessato nonè stato sentito sebbene non emerga dagli atti un incapacità assolutaad esprimere il proprio volere mancando ogni motivazione al riguardotale mancata audizione ha certo precluso al beneficiario della misura dimeglio illustrare le ragioni della propria scelta con riferimento allapersona da designare come amministratore di sostegno in funzionedelle sue specifiche esigenze.Al riguardo va osservato che la designazione anticipatadell amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato invista della propria eventuale futura incapacità prevista dall art. 408comma 1 c.c. non ha esclusivamente la funzione di scegliere ilsoggetto che ove si presenti la necessità il giudice tutelare devenominare ma ha altresì quella di consentire al designante che si trovi* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive diimpartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie oterapeutiche da far assumere in futuro all amministratore designatotali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure inquanto il diritto fondamentale della persona all autodeterminazione incui si realizza il valore fondamentale della dignità umana sancitodall art. 32 * dagli art. 2 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentalidell * europea e dalle convenzioni internazionali include il dirittodi rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperlain tutte le fasi della vita anche in quella terminale senza che talerifiuto ove informato autentico e attuale incontri un limite di ordinepubblico in un inesistente dovere di curarsi * n. 12998/19 .Orbene nel caso concreto nella nomina dell amministratore disostegno non si è tenuto conto della scelta dell interessato circa ladesignazione della moglie quale persona di sua fiducia con motivazioninon plausibili.Invero il riferimento alle condizioni fisiche dell interessato piaghe dadecubito non appare significativo in quanto anzitutto viene in rilievoil richiamo ad una attività materiale e sanitaria la cura della personanon oggetto di mandato che comprende solo l attività giuridica e laresponsabilità di scelte con effetti per la persona amministrata inrelazione a una condizione fisica che di per sé non si sa da chicagionata tra le persone che accudivano il * con la presenza di duebadanti come emerge dagli atti e quindi di un fatto che comunqueesprime la cura della ricorrente verso il marito né emerge conchiarezza il nesso di causalità medico legale tra l operato dellecollaboratrici domestiche e le suddette piaghe che come noto sonocagionate dall immobilità costante del malato .* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023* l acquisto dell automobile si tratta di un fatto rimasto isolato checomunque non ha inciso significativamente in mancanza di appositoaccertamento e motivazione sulle capacità economiche del * puralla luce della vendita immobiliare segnalata dalla Corte d appello lacui pronuncia secondo la quale tale spesa in quanto eccessivasarebbe espressiva di un inadeguatezza della moglie ad assumere ilruolo di amministratore di sostegno non può essere condivisatrattandosi di un fatto non motivato con riferimento al complessivotenore di vita del nucleo e nel complesso delle sostanze familiaridisponibili e che perciò non può incidere sulla valorizzazione dellavolontà del beneficiario in questione.In definitiva la Corte territoriale da un lato non ha sentitol interessato e così non ha valorizzato adeguatamente la relativa sceltadi designare quel familiare quale amministratore di sostegno la mogliedel * dall altro ha attribuito rilevanza a fatti ritenuti erroneamenteespressione dell inadeguatezza della ricorrente nella carica senza unaccertamento inequivocabile al riguardo inidoneità assoluta dellapersona designata .Per quanto esposto la sentenza impugnata va cassata con rinvio dellacausa alla Corte d appello a quo per un nuovo esame della controversiaalla luce dei principi richiamati e per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità. *La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Firenze in diversa composizione anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d appello di Firenze in diversa composizione anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle parti.* disposto d ufficio Numero registro generale 18777/2022Numero sezionale 4136/2023Numero di raccolta generale 32219/2023Data pubblicazione 21/11/2023Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.Il Presidente* *
Decreto Cassazione n. 32219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris