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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11135/2026

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iciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, il primo perprocura su foglio separato allegato al controricorso e il secondo perprocura su foglio allegato alla comparsa di costituzione quale nuovodifensore depositata il 21.11.2025,- controricorrente -BOCCIA Danilo e BOCCIA Anna,- intimati -Pag. 1 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026per la cassazione della sentenza n. 653/2022 della CORTE d'APPELLO diSalerno pubblicata il 24.6.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza pubblicata il 4.7.2019,rigettava le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di un immobile sito in Vallo dellaLucania dato in comodato, nonché le domande riconvenzionali daquest’ultimo proposte.Gli attori avevano riferito di aver concesso al figlio, in comodatogratuito e senza determinazione di durata, l’immobile di loro proprietà,sito in Vallo della Lucania, via Pinto n. 5 (monolocale destinato a studioprofessionale), e che la richiesta di restituzione del 6.10.2004, era statada lui riscontrata negativamente il 12.11.2004.Tanto premesso, gli attori avevano chiesto la dichiarazione dicessazione degli effetti del comodato e la condanna all’immediatarestituzione dell’immobile, anche in subordine per essere il resistentedetentore senza titolo.[OSCURATO:PERSONA] si era costituito e aveva resistito alle domande,eccependo in via pregiudiziale la nullità di esse e l’inammissibilità delricorso.

Nel merito aveva contestato di aver mai concluso un contratto dicomodato, per essere possessore dell’immobile, ed eccepito la prescrizionedella pretesa restitutoria.

In via riconvenzionale, aveva proposto domandadi manutenzione nel possesso, aveva chiesto la condanna dei ricorrenti alrimborso degli esborsi sostenuti per l’effettuazione di opere dimanutenzione straordinaria e urgente, nonché delle somme versate pertributi (ISI e poi ICI), con riconoscimento del diritto alla ritenzione ex art.1152 cod. civ.Il Tribunale, qualificato il contratto come comodato per un usodeterminato, per essere stato destinato l’immobile al soddisfacimentoPag. 2 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026delle esigenze lavorative del resistente, rigettava tutte le domande ecompensava le spese di lite.2.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 24.6.2022,rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e accolto l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di MarioBoccia, qualificato il contratto come comodato precario, ne dichiarava lacessazione degli effetti e condannava l’appellante alla restituzionedell’immobile, onerandolo delle spese di lite dei due gradi.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di quattordici motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

Danilo e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.In data 21.11.2025 si costituiva quale nuovo difensore di MariaPerriello l’avv. [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 2.12.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria.

La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di nullità dellacostituzione in giudizio del nuovo difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) dellacontroricorrente per asserito “difetto assoluto di rappresentanzaprocessuale”.

Il ricorrente sostiene che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agisce insostituzione del precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],asseritamente deceduto, in virtù della procura rilasciata il 20.11.2025.Senonché, quella allegata alla comparsa di costituzione, in base al suotenore, non sarebbe una procura speciale “per la proposizione di ricorso inPag. 3 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026cassazione e/o per resistere al ricorso proposto da altre parti”, poiché essanon è denominata «procura speciale» e non sono menzionati né il giudiziodi cassazione pendente, né la sentenza della Corte d’appello di Salerno,mentre “è compresa la facoltà di assistere la parte incaricante (PerrielloMaria) nelle procedure mediatorie, attività che non solo è estranea algiudizio di legittimità, ma lo esclude del tutto in maniera implicita”.1.1. [OSCURATO:PERSONA], a fronte della notifica del ricorso effettuata il5.8.2022, in data 6.10.2022 ha provveduto alla notifica del controricorsocon il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura su foglioseparato allegato al controricorso.

Diversamente da quanto rappresentatodal ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’atto di costituirsi per conto dellaPerriello in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato né il pretesodecesso di quest’ultimo, nemmeno documentato dal ricorrente, nél’intervenuta revoca della precedente procura da parte dellacontroricorrente.

Revoca, quest’ultima, non riportata nemmeno nellaprocura allegata alla comparsa di costituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte ha affermato che “la costituzione di un nuovo difensorein corso di giudizio si considera operata in sostituzione del precedente se ilnuovo avvocato dichiara, nell'atto difensivo con cui si costituisce, che laparte patrocinata ha revocato il precedente e ciò in quanto con lasottoscrizione della procura apposta a margine o in calce a detto atto laparte revocante assume la paternità e fa propria la dichiarazione di revocain esso contenuta, sebbene non formalmente sottoscritta, con il depositodell'atto di costituzione del nuovo difensore operandosi altresì laconoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte” (v.Cass., sez.

I, 15 marzo 2025, n. 6906) e che “la nomina, nel corso delgiudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difettodi univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta insostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia statoaggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri dirappresentanza processuale della parte, in base al principio del caratterePag. 4 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2,c.c.” (Cass., sez.

III, 17 novembre 2021, n. 34800; Cass., sez.

II, 31marzo 2017, n. 8525).Da ciò consegue che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha sostituito il precedentedifensore, ma lo ha affiancato nella difesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale si èritualmente costituita mediante il primo difensore munito di «procuraspeciale» relativa al presente giudizio di cassazione.In secondo luogo, quanto alla costituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] èstato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che in tema di procuraalle liti “il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. comecondizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorsoe degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla suacollocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta daldifensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è intutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; talecollocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferitaper il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimentoal provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché daessa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità algiudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio diconservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che neicasi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente lavolontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (v.

Cass., Sez.

Un.,9 dicembre 2022, n. 36057).L’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’atto del deposito della comparsa di costituzione,quale nuovo difensore della controricorrente, ha ritualmente depositatoprocura speciale alle liti rilasciata in calce, su foglio separato, mamaterialmente congiunto, ex art. 83 c.p.c., e contenuta nella medesimabusta telematica, con cui è avvenuto il deposito telematico dellamedesima comparsa (v.

Cass., Sez.

Un., 19 gennaio 2024, n. 2077; neglistessi termini v., Cass., sez.

I, 25 giugno 2025, n. 17017), mentre non èPag. 5 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026determinante che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche delgiudizio di merito, dovendo ritenersi invalida la procura solo quando siastata redatta in modo tale da escludere con certezza che la parte nelconferirla abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorsoper cassazione o di resistere a questo (v.

Cass., Sez.

Un., 36057/2022,cit.).

Riferimenti non presenti nel caso di specie.2.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 327 e 334 cod. proc.civ.Il ricorrente sostiene che l’appello incidentale proposto dalla Perrielloavverso la sentenza del Tribunale era inammissibile, poiché depositato il23.7.2020 oltre il termine annuale, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.(nel testo applicabile ratione temporis), per l’impugnazione della sentenzapubblicata il 4.7.2019.

Afferma che la controparte non avrebbe potutoproporre la propria impugnazione come “incidentale tardiva”, perché giàtotalmente soccombente in primo grado sulla domanda principale (rilasciodell’immobile) e, quindi, l’interesse a impugnare non era sorto per effettodell’impugnazione principale.

L’inammissibilità dell’appello incidentale erastata eccepita nella prima difesa utile con le note del 15.1.2021, fermarestando la rilevabilità d’ufficio della decadenza.2.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha da tempo affermato che l'appello incidentale tardivoè sempre consentito nei confronti dell'appellante principale, anche serivolto contro capi della sentenza diversi da quelli oggetto dell'appelloprincipale (Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass., Sez.

Un.,7 novembre 1989, n. 4640).

Questo indirizzo è stato confermato più direcente da Cass., Sez.

Un., 24 marzo 2024, n. 8486, che ha ribadito iseguenti punti: l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile controqualunque capo di sentenza; non esistono limiti oggettivi all’area che puòessere investita dall’impugnazione incidentale tardiva; essa può riguardareanche capi autonomi, non legati all’impugnazione principale, né dipendentiPag. 6 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026da essa, e sui quali l’interesse a impugnare preesisteva già al depositodella sentenza.Questo indirizzo è stato riaffermato dalla giurisprudenza prevalentedi questa Corte, secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentaletardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con ilcontroricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto iltermine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che sitratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interessead impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione inproposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (v.

Cass., sez.

III,17 settembre 2025, n. 25469; Cass., sez.

III, 29 maggio 2024, n. 15100;Cass., sez.

III, 17 aprile 2024, n. 10477; Cass., sez.

III, 5 settembre2022, n. 26139; Cass., sez.

III, 11 novembre 2020, n. 25285; Cass., sez.6-III, 7 luglio 2020, n. 14094 del 2020, trattasi, come si è detto,dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass.,sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6156; Cass., sez. lav., 14 aprile 2025, n.9686).La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni èquella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe diper sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, conl'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere indiscussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivantidalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamentodelle proprie difese dall’iniziativa di controparte, la quale abbia - magari -impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.

L'istituto dellaimpugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione dacui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalleparti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali dellestesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato ladecisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere inPag. 7 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, incoerenza con i principi della c.d. parità delle armi tra le parti e dellaragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva,interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendoun'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla qualeè rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi diimpugnazione (Cass., sez.

V, 12 luglio 2018, n. 18415).Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, inuna situazione di reciproca soccombenza.

In tale evenienza deve ribadirsila possibilità per la parte, contro la quale risulti proposta l’impugnazioneprincipale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendoessa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto aquello aggredito dalla impugnazione principale.L'appello principale è stato proposto dall’odierno ricorrente il qualeha visto rigettate interamente le proprie difese, sia rispetto alla domandale proprie domande riconvenzionali, mentre l’appello incidentale tardivo hariguardato l’affermazione fatta dal Tribunale a proposito dell’essere alcospetto di un comodato per un uso determinato, atteso che l'eventualeaccoglimento dell'appello principale avrebbe potuto mutare l'assetto degliinteressi derivanti dalla sentenza di primo grado.3.

Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbiaaffrontato la doglianza relativa ai fatti rimasti incontestati ed ha dedottoche nella memoria di costituzione aveva: contestato l’esistenza di uncontratto di comodato; affermato di essere divenuto possessoredell’immobile nel 1990, avendo ricevuto le chiavi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] enon dai genitori; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito nell’immobile il suo studioprofessionale, che poi aveva lasciato (trattenendo le chiavi) per servirsi dialtro studio insieme ad altro professionista; nel novembre 1992 eraPag. 8 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026tornato nell’immobile per esercitare la sua attività professionale “senzachiedere il permesso di chicchessia”.Tali fatti non sarebbero stati contestati dai ricorrenti, sì che ai sensidell’art. 115 cod. proc. civ. dovevano ritenersi provati, mentre il Tribunaleli aveva qualificati alla stregua di mere allegazioni non provate.

Ladecisione del Tribunale era stata debitamente impugnata, ma la Corted’appello ha omesso la pronuncia sul punto.3.1.

Il motivo è inammissibile.Quando il motivo di impugnazione è fondato sul rilievo che lacontroparte ha mantenuto una condotta processuale di non contestazione,al fine di consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizionedelle doglianze mosse il ricorrente ha l'onere di indicare non solo conquale atto e in quale sede abbia operato la deduzione in fatto, ma anchein quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass.,sez.

I, 18 luglio 2007, n. 15961; sez.

III, 28 giugno 2006, n. 10583; sez.6-I, 12 ottobre 2017, n. 24062; sez. 6-III, 13 ottobre 2017, n. 20637;sez.

II, 4 luglio 2018, n. 17474; sez.

III, 5 marzo 2019, n. 6303; sez. 6-III, 4 aprile 2022, n. 10761).Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto quantomeno indicare l'attoprocessuale in cui i ricorrenti in primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mancato di sollevare la contestazione e dare poi conto delrelativo contenuto, in modo di consentire a questa Corte di vagliare ladecisività della censura.4.

Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt.1140, 1141, 1803, 2697, 2727, 2729, 2730, 2734 cod. civ., 228 e 229cod. proc. civ.Lamenta il ricorrente il cattivo governo da parte della Corte d’appellodell’onere della prova in ordine al contratto di comodato.

Osserva che lacorte territoriale ha affermato che il resistente nel costituirsi in primogrado aveva svolto «difese compatibili con l’ammissione dell’esistenza delPag. 9 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026rapporto di comodato» per aver dichiarato di aver ricevuto le chiavi delbene dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente occupante e che, dopo averlasciato l’immobile trascorso un anno per unirsi a uno studio di altroprofessionista, i genitori gli avessero chiesto la restituzione del bene.Tale affermazione è stata integrata dalla corte con quanto dichiaratoin sede di interrogatorio dai ricorrenti, i quali avevano riferito che le chiavierano state consegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e poi daquest’ultimo consegnate al figlio.

Trattasi di dichiarazioni non inerenti alcapitolo articolato, debitamente contestate, sebbene non necessaria lacontestazione ai sensi dell’art. 2734 cod. civ., perché non si era inpresenza di dichiarazioni aggiunte alla confessione, per aver i ricorrentiriferito spontaneamente una circostanza a loro favore, diversa da quantocapitolato, e in quanto tale priva di valore probatorio.La Corte d’appello, inoltre, ha affermato che il resistente avevaammesso «implicitamente» l’avvenuta consegna del bene in suo favorenella lettera del 13.10.2014 “laddove parla di donazione dei mobili diarredo dello studio, sia pure dichiarandosi possessore [dell’immobile]”.Le presunzioni operate dalla Corte d’appello, tuttavia, sono incontrasto con l’art. 2729 cod. civ., perché poggianti su fatti privi deirequisiti di gravità, precisione e concordanza con riguardo sia alladonazione dell’arredamento, sia all’affermazione di aver ricevuto ilpossesso del bene da parte di un terzo (avv. [OSCURATO:PERSONA]) un anno primadell’inizio dell’attività professionale, non potendo da queste inferirsil’esistenza di un contratto di comodato “che istituisce la detenzione”.4.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, dopo aver illustrato quanto detto dal Tribunale aproposito della mancata dimostrazione della sussistenza di un titolodiverso rispetto a quello indicato dai ricorrenti, tale da giustificare ladisponibilità dell’immobile da parte sua, ha esordito in questa sedelamentando il malgoverno da parte della Corte d’appello dei principisull’onere della prova.Pag. 10 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026Tuttavia, in ordine alla prospettata violazione dell’art. 2967 cod. civ.è appena il caso di ricordare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite diquesta Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. siconfigura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v.

Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n.26739).

Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, non solo in relazione aquanto detto in occasione dell’esame del secondo motivo, ma ancheperché la corte ha provveduto a uno scrutinio completo, basato su provec.d. storiche e su prove c.d. critiche, del materiale probatorio offerto dairicorrenti in primo grado, i quali avevano chiesto la dichiarazione dicessazione degli effetti del comodato.La censura veicolata con il terzo motivo tende a suscitare da partedella Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto la valutazione - ad esso funzionale – dellerisultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in baseal libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi (Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez.

I,23 maggio 2014, n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno 2014, n. 13485;Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n. 16499).Anche la violazione delle norme in tema di presunzioni è stata svoltain termini non conformi al paradigma consentito.La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solocome "vizio di sussunzione".

Ciò accade quando il giudice, pur qualificandoPag. 11 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026gli indizi come gravi, precisi e concordanti, neghi loro valore probatorio, oviceversa, quando attribuisca valore a indizi che lui stesso definiscecarenti (Cass., Sez.

Un., 24 gennaio 2018, n. 1785, non massimata, maespressamente in motivazione; Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n.29635; Cass., sez. 6-III, 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., sez.

II, 21marzo 2022, n. 9054).Il giudice di merito gode di autonomia nel risalire dal fatto noto aquello ignoto, dovendo rispettare il solo canone della "ragionevoleprobabilità" secondo l'id quod plerumque accidit, senza che sia necessariauna certezza assoluta (Cass., sez.

II, 6 febbraio 2019, n. 3513; Cass.,sez. 6-III, 26 luglio 2021, n. 21403; Cass., sez. lav., 11 agosto 2022, n.24719).

È dunque inammissibile il motivo che si limiti a proporre unadiversa ricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica,poiché tale critica attiene al merito e non alla legittimità.

Un controllo sullaricostruzione della quaestio facti è ammesso solo ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c., qualora venga dimostrato che il giudice ha omesso l'esame di unfatto storico decisivo e chiaramente individuato (Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez.

Un., 1785/2018, cit.).L’illustrazione del motivo in esame non prospetta la falsaapplicazione dell'articolo 2729, comma primo, cod. civ. nei termini suindicati, ma si risolve in una generica contestazione delle circostanzefattuali, per essere il giudice (asseritamente) partito da presuppostiirrilevanti (a proposito dell’inferenza basata sull’ammissione delladonazione dei mobili arredanti lo studio e sulle modalità con cui sarebbepervenuta al ricorrente la disponibilità materiale dell’immobile) e senzaspiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

Da ciòconsegue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di unvizio di falsa applicazione dell'articolo 2729, comma primo, cod. civ.Da ultimo, la pretesa violazione degli artt. 2730 e 2734 cod. civ. nonè decisiva, in quanto esprimente una denuncia di carattere perplesso,laddove lo stesso ricorrente afferma che la contestazione fatta inPag. 12 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026occasione dell’interrogatorio formale di genitori non sarebbe statanecessaria, poiché non si trattava di dichiarazioni aggiunte a quelle diportata confessoria, ma di circostanza spontaneamente riferita favorevolealla parte e diversa da quanto capitolato, sì che essa era rimessa al liberoapprezzamento del giudice (v.

Cass., sez.

I, 3 aprile 2024, n. 8768; Cass.,sez.

II, 22 gennaio 2018, n. 1530) e, in quanto tale, non sindacabile inquesta sede.5.

Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, “omissione motivazionale”.Il ricorrente, nel lamentarsi dell’esito sfavorevole del giudizio pernon aver provato la sua domanda, nonostante la mancata contestazione diquanto affermato da parte dei ricorrenti, si duole che la Corte d’appello haomesso di considerare gli argomenti inerenti all’onere della prova eall’inesistenza della prova della consegna del bene, in quanto “fatti decisividella controversia”.5.1.

Il motivo è inammissibile.È stato chiarito da questa Corte che l'art. 360, comma primo, n. 5,cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)(Cass. Sez.

Un., nn. 8053-8054/2014, citt.).Il ricorrente con il motivo in esame non indica quale sarebbe il fattoomesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez.

I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez.

V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez.

III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22Pag. 13 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez.

III, 14 dicembre 2023, n. 35106),mentre la censura si risolve nella mera prospettazione dell’omessaconsiderazione degli argomenti inerenti all’onere della prova e alla pretesamancata dimostrazione della consegna del bene.6.

Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “deficienza motivazionale”.Il ricorrente lamenta che la Corte si sia limitata a riportare principiastratti relativi alla distinzione fra comodato precario e non precario,senza spiegare perché il rapporto concreto dovesse essere ricondottoall’art. 1810 cod. civ. e non all’art. 1809 cod. civ., né perché dovesseessere riformata la valutazione del Tribunale.Quanto affermato dalla Corte d’appello a proposito dell’invito fattodal ricorrente ai genitori di locare l’immobile, quando lui si era trasferitopresso altro studio professionale, e del successivo rifiuto immaginando cheil bene sarebbe tornato utile in caso di un suo rientro, è in contrastoinsanabile con la ritenuta natura precaria del comodato.6.1.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente nel prospettare un vizio della motivazione richiama laprevigente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,così ponendosi fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questaCorte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellaPag. 14 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026motivazione» (cfr. Cass., Sez.

Un., nn. 8053-8054/2014, citt.; Cass.,sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez.

VI-3, 25 settembre 2018, n.22598; sez.

I, 3 marzo 2022, n. 7090).Il ricorrente lamenta che la Corte si sarebbe limitata a riportare inmodo generico i principi astratti relativi alla distinzione fra comodatoprecario e non precario, senza spiegare in concreto le ragioni in base allequali il rapporto concreto dovesse essere ricondotto all’art. 1810 cod. civ.e non all’art. 1809 cod. civ., né per quale ragione dovesse essereriformata la valutazione del Tribunale.La motivazione resa dalla Corte d’appello non si pone sotto la sogliadel c.d. minimo costituzionale e quanto detto riguardo all’invito fatto dalricorrente ai genitori di locare l’immobile, quando nel 1991 ebbe atrasferire la sede della sua attività professionale presso altro studioprofessionale, e del successivo rifiuto da parte dei primi immaginando cheil bene sarebbe tornato utile in caso di un suo rientro, non è in insanabilecontrasto con l’affermazione della natura precaria del comodato.

La corteterritoriale ha parlato di utilità dell’immobile per il figlio in caso di ritorno,e non ha fatto riferimento alla specifica destinazione a sede dell’attivitàprofessionale.7.

Con il sesto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt.1803, 1809, 1810, 2697 cod. civ., 113, 115, 441 e 416 cod. proc. civ.Il ricorrente si duole per aver ritenuto la Corte d’appello che ilTribunale aveva qualificato il contratto di comodato come non precario inmancanza della debita eccezione.

Poiché la prova del contratto dovevaessere data dall’attore, non si sarebbe potuto affermare che incombessesul convenuto, che aveva negato l’esistenza del comodato, l’onere dieccepire “l’esistenza di un comodato precario per non vedersi applicare ladisciplina di quello non precario”.

Né il potere di qualificazione di uncontratto dedotto in via di azione poteva dipendere dall’eccezione delconvenuto.Pag. 15 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/20267.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha affermato: “Ritiene la Corte che il comodatoesistente tra le parti in causa debba essere qualificato come «precario»,trattandosi di contratto a titolo gratuito e senza determinazione dellascadenza.

Non si condivide, infatti, la diversa qualificazione operata dalGiudice di prime cure, il quale ha autonomamente - ossia, senza alcunaeccezione di parte - ritenuto che la semplice destinazione di fatto a studioprofessionale dell'immobile concesso in comodato consentisse di, per sésola l'applicazione della diversa disciplina giuridica di cui all'art. 1809 cc,con obbligo di restituzione della cosa quando il comodatario "se ne èservito in conformità del contratto […]” (pagina 8, righe da 8 a 14); esuccessivamente ha precisato “La giurisprudenza della Suprema Corte hacostantemente affermato che nel contratto di comodato il termine finalepuò, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deveessere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una duratapredeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizionidi durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "aborigine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazionedell’'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, atitolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante,a norma del medesimo art. 1810 […] La circostanza che un immobileconcesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non èsufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termineimplicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del beneprima della cessazione di tale attività […] A ragionar diversamente siarriverebbe all'assurda conclusione che se l'immobile è destinato per suanatura ad una determinata attività, commerciale o di altro tipo, ilcomodato diventerebbe "perpetuo" per la semplice ragione che talefatto il comodante: «pacifico, in particolare, è il principio secondo cui iltermine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve esserePag. 16 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026destinata solo "se tale uso abbia in sé connaturata una duratapredeterminata nel tempo"; in mancanza, invece, di particolari prescrizionidi durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab originedi prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazionedell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, atitolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, anorma dell'art. 1810 c.c.»” (da pagina 9, secondo capoverso, a pagina 10,primo capoverso).La Corte d’appello ha riformato la decisione del Tribunale, che avevaqualificato, in assenza dell’eccezione della parte resistente, il contrattocome ad uso determinato, conseguentemente, una volta raggiunta laprova che di comodato si trattava, ma senza la predeterminazione di untermine di durata o dalla specifica destinazione impressa al bene in sedecontrattuale, non la generica destinazione del bene, ha concluso perl’inquadramento nell’art. 1810 cod. civ.Non è pertinente il richiamo fatto dal ricorrente di Cass., sez.

II, 5agosto 2016, n. 16574 (fattispecie nella quale è stata ritenuta comerilevabile d'ufficio anche in appello, l'eccezione con cui il convenuto deducail diritto di permanere nella detenzione dell'immobile per averne ricevutol'assegnazione con un provvedimento giudiziale emesso in sede diseparazione coniugale, derivando da tale provvedimento la sua efficaciaimpeditiva), poiché la circostanza che in sede di comodato il bene siastato dato per un uso determinato non è un profilo meramentequalificatorio della fattispecie, ritualmente acquisito e provato nel corsodel giudizio (v.

Cass., sez.

III, 26 luglio 2019, n. 20317; Cass., sez.

II, 18agosto 2020, n. 17216), mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva negato che ladisponibilità derivasse da un contratto di comodato e affermato di essernepossessore per intervenuta interversione.8.

Con il settimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “deficienza motivazionale”.Pag. 17 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026Il ricorrente espone che la sentenza del Tribunale era stata da luiimpugnata per l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione delladomanda di restituzione, considerato che nel settembre 1991 avevalasciato l’immobile per trasferire il proprio studio in altra sede e che nelnovembre 1992 era rientrato nel possesso del bene con un atto diinterversione, sì che l’azione di restituzione si sarebbe prescritta nel 2001.Su tale questione la Corte d’appello ha speso poche righe dellamotivazione, affermando che il termine di prescrizione decorreva dallaprima formale richiesta di restituzione del 2004 e dal successivo diniego,omettendo di motivare su quanto riportato nell’impugnazione e ritenendola continuità della detenzione dal 1991 sino alla richiesta di restituzione.8.1.

Il motivo è inammissibile.Come già detto in occasione dello scrutinio del quinto motivo, lacensura svolta si colloca fuori dal perimetro del consentito sindacato dilegittimità della motivazione, laddove evoca la previgente formulazionedell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omettendo di censurarein modo pertinente la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello,che ha trattato la questione dell’eccezione di prescrizione nel paragrafo C(pagina 10).9.

Con l’ottavo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Il ricorrente lamenta che aveva impugnato la sentenza del Tribunaleper il rigetto della domanda riconvenzionale per il rimborso delle spesesostenute per lavori edili sul bene e di quanto versato per tributi (ICI eIMI).

La Corte d’appello non ha esaminato la domanda riconvenzionalerelativa ai tributi (ISI/ICI) da lui versati, respingendo la domandariconvenzionale ma solo con riferimento alle spese per i lavori.9.1.

Il motivo è fondato.Il ricorrente, e di questo ne dà atto la stessa sentenza impugnata(pagina 3, riga 9), aveva dedotto di essersi fatto carico a partire dal 1992del pagamento dell’ICI relativa all’immobile e aveva chiesto in viaPag. 18 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026riconvenzionale il controvalore dei miglioramenti, delle opere e delleaddizioni apportate all’immobile “posseduto”, pari a euro 10.000,00, “inuno ad ulteriori euro 1.140,00 versati a titolo di imposte” (pagina 3, riga14).Sta di fatto che la Corte d’appello nei paragrafi d) ed e) (da pagina10 a pagina 12, primo capoverso) si è occupata solo delle somme preteseda [OSCURATO:PERSONA] a titolo di miglioramenti, opere e addizioni apportateall’immobile, ma non di quanto preteso a titolo di ristoro dei tributicorrisposti.10.

Con il nono motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., [la violazione degli] artt. 1140, 1141, 1150 e1152 cod. civ.Il ricorrente ricorda di aver proposto appello avverso la sentenza delprimo grado per il rimborso di euro 10.000,00 a titolo di spese per lavoristraordinari eseguiti nel bene perché necessari e urgenti. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il motivo d’appello sul rilievo che il Boccia fossecomodatario/detentore e non possessore.

Qualora accolti il secondo e ilterzo motivo del ricorso, la decisione della Corte d’appello sarebbecaducata, giustificando, in ragione della qualifica di possessore,l’applicazione degli artt. 1150 e 1152 cod. civ.10.1.

Il motivo è inammissibile perché del motivo di impugnazione nonha la sostanza.

Trattasi di un non-motivo.La ragione è che si limita a postulare che sarebbero stati maleapplicati gli artt. 1140, 1141, 1150 e 1152 cod. civ. come conseguenzadegli errori inammissibilmente censurati con il secondo e il terzo motivo.Senonché, le parti della sentenza censurata sarebbero cadute in baseall’art. 336, comma primo, cod. proc. civ., se fossero stati accolti il primoo il secondo o uno di essi.

Di qui l’inammissibilità del motivo.11.

Con il decimo motivo è denunciata “deficienza motivazionale” aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.Pag. 19 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026Il Boccia lamenta la “deficienza motivazionale” della sentenzaimpugnata in relazione al preteso rimborso delle spese effettuatenell’immobile.

La corte ha fatto generico riferimento alle spesestraordinarie, necessarie e urgenti, rimborsabili al comodatario, e a quellenon rimborsabili, ma ha omesso di accertare la tipologia di lavori, il cuiammontare non era stato contestato dai ricorrenti.11.1.

Il motivo è inammissibile.La censura svolta, a prescindere dalla reiterata evocazione dellavecchia formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nonevidenzia lacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sulsuo tenore, ma è argomentata sulla base di elementi desunti aliunde dalconfronto con altri atti e risultanze processuali, risultando cosìinammissibile secondo il consolidato orientamento espresso dalle SezioniUnite di questa Corte (v. per tutte, Cass., Sez.

Un., 8053-8054/2014).Nondimeno, nella prospettata censura per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio (“natura e consistenza delle opere”), il ricorrentenuovamente si è collocato fuori dal perimetro dell’art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ., avendo formulato la censura per l’omesso esamedelle risultanze istruttorie, evenienza che non integra, di per sé, il vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico,rilevante in causa “sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie” (cfr. da ultimo, Cass. Sez.

II, 20 giugno 2024, n. 17005;Cass.

Sez. 6-Lav., 8 novembre 2019, n. 28887; Cass. Sez.

II, 29 ottobre2018, n. 27415; Cass. Sez. 6-Lav., 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. Sez.6-Lav., 1° luglio 2015, n. 13448; Cass. Sez.

Un., 8053/2014, cit.).12.

Con l’undicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Il ricorrente riferisce di aver appellato la sentenza di primo gradoper la mancata ammissione del teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA] sullacircostanza capitolata della riparazione della porta d’ingresso e delPag. 20 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026rifacimento del telaio a causa di un atto vandalico.

Del pari, con l’atto diappello si era lamentato per la mancata ammissione di una C.T.U.descrittiva ed estimativa delle opere.12.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4,cod. proc. civ.Il ricorrente ha esposto di aver impugnato la sentenza di primogrado in relazione alla mancata ammissione del teste Resta e di unaconsulenza tecnica d’ufficio descrittiva ed estimativa delle opererealizzate, ma, a parte l’enunciazione dell’intestazione del motivo dellaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non esplicita una censura rispettoalla decisione della Corte d’appello.Il ricorrente, pertanto, è incorso nella violazione del costanteorientamento espresso da questa Corte a proposito della modalitàarticolazione dei motivi di ricorso: il motivo è ammissibile solo se identifical'errore del giudice e ne offre una rappresentazione critica e specifica.Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, ilmotivo si configura come un «non motivo» (Cass., Sez.

Un., n.16598/2016; Cass., Sez.

Un., n. 22226/2016; Cass., Sez.

Un., n.7074/2017; Cass., sez.

III, n. 1341/2024; Cass., sez.

III, n. 9059/2025).13.

Con il dodicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “deficienza motivazionale”.Il ricorrente lamenta che, non avendo la Corte d’appello preso inesame la doglianza relativa alla prova testimoniale, ha omesso diconsiderare che, se confermata la circostanza capitolata, sarebbe risultatoil carattere necessario e urgente dei lavori di ripristino dell’unica porta diingresso e l’utilità di liquidarli mediante C.T.U.

“insieme alle opere diripristino del tetto”.13.1.

Il motivo è inammissibile.Come già detto in occasione dello scrutinio del quinto motivo e delsettimo motivo, la censura svolta si colloca fuori dal perimetro delconsentito sindacato di legittimità della motivazione, laddove evoca laPag. 21 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026previgente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,evocando una mera insufficienza motivazionale.Deve essere, altresì, notato che il motivo declina sul piano dellamotivazione, la stessa doglianza contenuta nell’undicesimo motivo inrelazione ai mezzi di prova, la cui inammissibilità, stante l’assenza di unaspecifica censura apprezzabile ai sensi dell’art. 366, comma primo, 4, cod.proc. civ., condiziona la sorte anche del motivo in esame.14.

L’accoglimento dell’ottavo motivo, determina l’assorbimento deltredicesimo e del quattordicesimo motivo (rispettivamente, violazionedegli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 D.M. 55/2014; violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 D.M. 55/2014; difetto dimotivazione).15.

Accolto l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti il tredicesimo e ilquattordicesimo, disattesi i restanti, la sentenza impugnata deve esserecassata in relazione, rinviando alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti il tredicesimo e ilquattordicesimo, disattesi i restanti, cassa la sentenza impugnata inrelazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi appello di Salerno, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 22 di 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, il primo perprocura su foglio separato allegato al controricorso e il secondo perprocura su foglio allegato alla comparsa di costituzione quale nuovodifensore depositata il 21.11.2025,- controricorrente -BOCCIA Danilo e BOCCIA Anna,- intimati -Pag. 1 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026per la cassazione della sentenza n. 653/2022 della CORTE d'APPELLO diSalerno pubblicata il 24.6.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza pubblicata il 4.7.2019,rigettava le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di un immobile sito in Vallo dellaLucania dato in comodato, nonché le domande riconvenzionali daquest’ultimo proposte.Gli attori avevano riferito di aver concesso al figlio, in comodatogratuito e senza determinazione di durata, l’immobile di loro proprietà,sito in Vallo della Lucania, via Pinto n. 5 (monolocale destinato a studioprofessionale), e che la richiesta di restituzione del 6.10.2004, era statada lui riscontrata negativamente il 12.11.2004.Tanto premesso, gli attori avevano chiesto la dichiarazione dicessazione degli effetti del comodato e la condanna all’immediatarestituzione dell’immobile, anche in subordine per essere il resistentedetentore senza titolo.[OSCURATO:PERSONA] si era costituito e aveva resistito alle domande,eccependo in via pregiudiziale la nullità di esse e l’inammissibilità delricorso. Nel merito aveva contestato di aver mai concluso un contratto dicomodato, per essere possessore dell’immobile, ed eccepito la prescrizionedella pretesa restitutoria. In via riconvenzionale, aveva proposto domandadi manutenzione nel possesso, aveva chiesto la condanna dei ricorrenti alrimborso degli esborsi sostenuti per l’effettuazione di opere dimanutenzione straordinaria e urgente, nonché delle somme versate pertributi (ISI e poi ICI), con riconoscimento del diritto alla ritenzione ex art.1152 cod. civ.Il Tribunale, qualificato il contratto come comodato per un usodeterminato, per essere stato destinato l’immobile al soddisfacimentoPag. 2 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026delle esigenze lavorative del resistente, rigettava tutte le domande ecompensava le spese di lite.2. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 24.6.2022,rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e accolto l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di MarioBoccia, qualificato il contratto come comodato precario, ne dichiarava lacessazione degli effetti e condannava l’appellante alla restituzionedell’immobile, onerandolo delle spese di lite dei due gradi.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di quattordici motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Danilo e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.In data 21.11.2025 si costituiva quale nuovo difensore di MariaPerriello l’avv. [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., per il giorno 2.12.2025, in occasionedella quale il ricorrente depositava memoria. La camera di consiglio perimpedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo esuccessivamente chiamata per la data odierna.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di nullità dellacostituzione in giudizio del nuovo difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) dellacontroricorrente per asserito “difetto assoluto di rappresentanzaprocessuale”. Il ricorrente sostiene che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agisce insostituzione del precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],asseritamente deceduto, in virtù della procura rilasciata il 20.11.2025.Senonché, quella allegata alla comparsa di costituzione, in base al suotenore, non sarebbe una procura speciale “per la proposizione di ricorso inPag. 3 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026cassazione e/o per resistere al ricorso proposto da altre parti”, poiché essanon è denominata «procura speciale» e non sono menzionati né il giudiziodi cassazione pendente, né la sentenza della Corte d’appello di Salerno,mentre “è compresa la facoltà di assistere la parte incaricante (PerrielloMaria) nelle procedure mediatorie, attività che non solo è estranea algiudizio di legittimità, ma lo esclude del tutto in maniera implicita”.1.1. [OSCURATO:PERSONA], a fronte della notifica del ricorso effettuata il5.8.2022, in data 6.10.2022 ha provveduto alla notifica del controricorsocon il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura su foglioseparato allegato al controricorso. Diversamente da quanto rappresentatodal ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’atto di costituirsi per conto dellaPerriello in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato né il pretesodecesso di quest’ultimo, nemmeno documentato dal ricorrente, nél’intervenuta revoca della precedente procura da parte dellacontroricorrente. Revoca, quest’ultima, non riportata nemmeno nellaprocura allegata alla comparsa di costituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte ha affermato che “la costituzione di un nuovo difensorein corso di giudizio si considera operata in sostituzione del precedente se ilnuovo avvocato dichiara, nell'atto difensivo con cui si costituisce, che laparte patrocinata ha revocato il precedente e ciò in quanto con lasottoscrizione della procura apposta a margine o in calce a detto atto laparte revocante assume la paternità e fa propria la dichiarazione di revocain esso contenuta, sebbene non formalmente sottoscritta, con il depositodell'atto di costituzione del nuovo difensore operandosi altresì laconoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte” (v.Cass., sez. I, 15 marzo 2025, n. 6906) e che “la nomina, nel corso delgiudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difettodi univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta insostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia statoaggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri dirappresentanza processuale della parte, in base al principio del caratterePag. 4 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2,c.c.” (Cass., sez. III, 17 novembre 2021, n. 34800; Cass., sez. II, 31marzo 2017, n. 8525).Da ciò consegue che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha sostituito il precedentedifensore, ma lo ha affiancato nella difesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale si èritualmente costituita mediante il primo difensore munito di «procuraspeciale» relativa al presente giudizio di cassazione.In secondo luogo, quanto alla costituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] èstato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che in tema di procuraalle liti “il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. comecondizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorsoe degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla suacollocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta daldifensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è intutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; talecollocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferitaper il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimentoal provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché daessa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità algiudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio diconservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che neicasi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente lavolontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (v. Cass., Sez. Un.,9 dicembre 2022, n. 36057).L’avv. [OSCURATO:PERSONA] all’atto del deposito della comparsa di costituzione,quale nuovo difensore della controricorrente, ha ritualmente depositatoprocura speciale alle liti rilasciata in calce, su foglio separato, mamaterialmente congiunto, ex art. 83 c.p.c., e contenuta nella medesimabusta telematica, con cui è avvenuto il deposito telematico dellamedesima comparsa (v. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2077; neglistessi termini v., Cass., sez. I, 25 giugno 2025, n. 17017), mentre non èPag. 5 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026determinante che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche delgiudizio di merito, dovendo ritenersi invalida la procura solo quando siastata redatta in modo tale da escludere con certezza che la parte nelconferirla abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorsoper cassazione o di resistere a questo (v. Cass., Sez. Un., 36057/2022,cit.). Riferimenti non presenti nel caso di specie.2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 327 e 334 cod. proc.civ.Il ricorrente sostiene che l’appello incidentale proposto dalla Perrielloavverso la sentenza del Tribunale era inammissibile, poiché depositato il23.7.2020 oltre il termine annuale, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.(nel testo applicabile ratione temporis), per l’impugnazione della sentenzapubblicata il 4.7.2019. Afferma che la controparte non avrebbe potutoproporre la propria impugnazione come “incidentale tardiva”, perché giàtotalmente soccombente in primo grado sulla domanda principale (rilasciodell’immobile) e, quindi, l’interesse a impugnare non era sorto per effettodell’impugnazione principale. L’inammissibilità dell’appello incidentale erastata eccepita nella prima difesa utile con le note del 15.1.2021, fermarestando la rilevabilità d’ufficio della decadenza.2.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha da tempo affermato che l'appello incidentale tardivoè sempre consentito nei confronti dell'appellante principale, anche serivolto contro capi della sentenza diversi da quelli oggetto dell'appelloprincipale (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass., Sez. Un.,7 novembre 1989, n. 4640). Questo indirizzo è stato confermato più direcente da Cass., Sez. Un., 24 marzo 2024, n. 8486, che ha ribadito iseguenti punti: l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile controqualunque capo di sentenza; non esistono limiti oggettivi all’area che puòessere investita dall’impugnazione incidentale tardiva; essa può riguardareanche capi autonomi, non legati all’impugnazione principale, né dipendentiPag. 6 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026da essa, e sui quali l’interesse a impugnare preesisteva già al depositodella sentenza.Questo indirizzo è stato riaffermato dalla giurisprudenza prevalentedi questa Corte, secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentaletardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con ilcontroricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto iltermine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che sitratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interessead impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione inproposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (v. Cass., sez. III,17 settembre 2025, n. 25469; Cass., sez. III, 29 maggio 2024, n. 15100;Cass., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10477; Cass., sez. III, 5 settembre2022, n. 26139; Cass., sez. III, 11 novembre 2020, n. 25285; Cass., sez.6-III, 7 luglio 2020, n. 14094 del 2020, trattasi, come si è detto,dell’indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass.,sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6156; Cass., sez. lav., 14 aprile 2025, n.9686).La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni èquella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe diper sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, conl'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere indiscussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivantidalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamentodelle proprie difese dall’iniziativa di controparte, la quale abbia - magari -impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto dellaimpugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione dacui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalleparti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali dellestesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato ladecisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere inPag. 7 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, incoerenza con i principi della c.d. parità delle armi tra le parti e dellaragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva,interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendoun'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla qualeè rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi diimpugnazione (Cass., sez. V, 12 luglio 2018, n. 18415).Nel caso di specie, l'impugnazione si è svolta tra due sole parti, inuna situazione di reciproca soccombenza. In tale evenienza deve ribadirsila possibilità per la parte, contro la quale risulti proposta l’impugnazioneprincipale, di proporre quella incidentale senza limiti oggettivi, potendoessa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto aquello aggredito dalla impugnazione principale.L'appello principale è stato proposto dall’odierno ricorrente il qualeha visto rigettate interamente le proprie difese, sia rispetto alla domandale proprie domande riconvenzionali, mentre l’appello incidentale tardivo hariguardato l’affermazione fatta dal Tribunale a proposito dell’essere alcospetto di un comodato per un uso determinato, atteso che l'eventualeaccoglimento dell'appello principale avrebbe potuto mutare l'assetto degliinteressi derivanti dalla sentenza di primo grado.3. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbiaaffrontato la doglianza relativa ai fatti rimasti incontestati ed ha dedottoche nella memoria di costituzione aveva: contestato l’esistenza di uncontratto di comodato; affermato di essere divenuto possessoredell’immobile nel 1990, avendo ricevuto le chiavi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] enon dai genitori; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito nell’immobile il suo studioprofessionale, che poi aveva lasciato (trattenendo le chiavi) per servirsi dialtro studio insieme ad altro professionista; nel novembre 1992 eraPag. 8 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026tornato nell’immobile per esercitare la sua attività professionale “senzachiedere il permesso di chicchessia”.Tali fatti non sarebbero stati contestati dai ricorrenti, sì che ai sensidell’art. 115 cod. proc. civ. dovevano ritenersi provati, mentre il Tribunaleli aveva qualificati alla stregua di mere allegazioni non provate. Ladecisione del Tribunale era stata debitamente impugnata, ma la Corted’appello ha omesso la pronuncia sul punto.3.1. Il motivo è inammissibile.Quando il motivo di impugnazione è fondato sul rilievo che lacontroparte ha mantenuto una condotta processuale di non contestazione,al fine di consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizionedelle doglianze mosse il ricorrente ha l'onere di indicare non solo conquale atto e in quale sede abbia operato la deduzione in fatto, ma anchein quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass.,sez. I, 18 luglio 2007, n. 15961; sez. III, 28 giugno 2006, n. 10583; sez.6-I, 12 ottobre 2017, n. 24062; sez. 6-III, 13 ottobre 2017, n. 20637;sez. II, 4 luglio 2018, n. 17474; sez. III, 5 marzo 2019, n. 6303; sez. 6-III, 4 aprile 2022, n. 10761).Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto quantomeno indicare l'attoprocessuale in cui i ricorrenti in primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mancato di sollevare la contestazione e dare poi conto delrelativo contenuto, in modo di consentire a questa Corte di vagliare ladecisività della censura.4. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt.1140, 1141, 1803, 2697, 2727, 2729, 2730, 2734 cod. civ., 228 e 229cod. proc. civ.Lamenta il ricorrente il cattivo governo da parte della Corte d’appellodell’onere della prova in ordine al contratto di comodato. Osserva che lacorte territoriale ha affermato che il resistente nel costituirsi in primogrado aveva svolto «difese compatibili con l’ammissione dell’esistenza delPag. 9 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026rapporto di comodato» per aver dichiarato di aver ricevuto le chiavi delbene dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente occupante e che, dopo averlasciato l’immobile trascorso un anno per unirsi a uno studio di altroprofessionista, i genitori gli avessero chiesto la restituzione del bene.Tale affermazione è stata integrata dalla corte con quanto dichiaratoin sede di interrogatorio dai ricorrenti, i quali avevano riferito che le chiavierano state consegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e poi daquest’ultimo consegnate al figlio. Trattasi di dichiarazioni non inerenti alcapitolo articolato, debitamente contestate, sebbene non necessaria lacontestazione ai sensi dell’art. 2734 cod. civ., perché non si era inpresenza di dichiarazioni aggiunte alla confessione, per aver i ricorrentiriferito spontaneamente una circostanza a loro favore, diversa da quantocapitolato, e in quanto tale priva di valore probatorio.La Corte d’appello, inoltre, ha affermato che il resistente avevaammesso «implicitamente» l’avvenuta consegna del bene in suo favorenella lettera del 13.10.2014 “laddove parla di donazione dei mobili diarredo dello studio, sia pure dichiarandosi possessore [dell’immobile]”.Le presunzioni operate dalla Corte d’appello, tuttavia, sono incontrasto con l’art. 2729 cod. civ., perché poggianti su fatti privi deirequisiti di gravità, precisione e concordanza con riguardo sia alladonazione dell’arredamento, sia all’affermazione di aver ricevuto ilpossesso del bene da parte di un terzo (avv. [OSCURATO:PERSONA]) un anno primadell’inizio dell’attività professionale, non potendo da queste inferirsil’esistenza di un contratto di comodato “che istituisce la detenzione”.4.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, dopo aver illustrato quanto detto dal Tribunale aproposito della mancata dimostrazione della sussistenza di un titolodiverso rispetto a quello indicato dai ricorrenti, tale da giustificare ladisponibilità dell’immobile da parte sua, ha esordito in questa sedelamentando il malgoverno da parte della Corte d’appello dei principisull’onere della prova.Pag. 10 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026Tuttavia, in ordine alla prospettata violazione dell’art. 2967 cod. civ.è appena il caso di ricordare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite diquesta Corte, ai sensi del quale la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. siconfigura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondatasull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n.26739). Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, non solo in relazione aquanto detto in occasione dell’esame del secondo motivo, ma ancheperché la corte ha provveduto a uno scrutinio completo, basato su provec.d. storiche e su prove c.d. critiche, del materiale probatorio offerto dairicorrenti in primo grado, i quali avevano chiesto la dichiarazione dicessazione degli effetti del comodato.La censura veicolata con il terzo motivo tende a suscitare da partedella Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto la valutazione - ad esso funzionale – dellerisultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in baseal libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi (Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I,23 maggio 2014, n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno 2014, n. 13485;Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n. 16499).Anche la violazione delle norme in tema di presunzioni è stata svoltain termini non conformi al paradigma consentito.La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solocome "vizio di sussunzione". Ciò accade quando il giudice, pur qualificandoPag. 11 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026gli indizi come gravi, precisi e concordanti, neghi loro valore probatorio, oviceversa, quando attribuisca valore a indizi che lui stesso definiscecarenti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785, non massimata, maespressamente in motivazione; Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n.29635; Cass., sez. 6-III, 13 febbraio 2020, n. 3541; Cass., sez. II, 21marzo 2022, n. 9054).Il giudice di merito gode di autonomia nel risalire dal fatto noto aquello ignoto, dovendo rispettare il solo canone della "ragionevoleprobabilità" secondo l'id quod plerumque accidit, senza che sia necessariauna certezza assoluta (Cass., sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3513; Cass.,sez. 6-III, 26 luglio 2021, n. 21403; Cass., sez. lav., 11 agosto 2022, n.24719). È dunque inammissibile il motivo che si limiti a proporre unadiversa ricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica,poiché tale critica attiene al merito e non alla legittimità. Un controllo sullaricostruzione della quaestio facti è ammesso solo ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c., qualora venga dimostrato che il giudice ha omesso l'esame di unfatto storico decisivo e chiaramente individuato (Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. Un., 1785/2018, cit.).L’illustrazione del motivo in esame non prospetta la falsaapplicazione dell'articolo 2729, comma primo, cod. civ. nei termini suindicati, ma si risolve in una generica contestazione delle circostanzefattuali, per essere il giudice (asseritamente) partito da presuppostiirrilevanti (a proposito dell’inferenza basata sull’ammissione delladonazione dei mobili arredanti lo studio e sulle modalità con cui sarebbepervenuta al ricorrente la disponibilità materiale dell’immobile) e senzaspiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. Da ciòconsegue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di unvizio di falsa applicazione dell'articolo 2729, comma primo, cod. civ.Da ultimo, la pretesa violazione degli artt. 2730 e 2734 cod. civ. nonè decisiva, in quanto esprimente una denuncia di carattere perplesso,laddove lo stesso ricorrente afferma che la contestazione fatta inPag. 12 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026occasione dell’interrogatorio formale di genitori non sarebbe statanecessaria, poiché non si trattava di dichiarazioni aggiunte a quelle diportata confessoria, ma di circostanza spontaneamente riferita favorevolealla parte e diversa da quanto capitolato, sì che essa era rimessa al liberoapprezzamento del giudice (v. Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8768; Cass.,sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1530) e, in quanto tale, non sindacabile inquesta sede.5. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, “omissione motivazionale”.Il ricorrente, nel lamentarsi dell’esito sfavorevole del giudizio pernon aver provato la sua domanda, nonostante la mancata contestazione diquanto affermato da parte dei ricorrenti, si duole che la Corte d’appello haomesso di considerare gli argomenti inerenti all’onere della prova eall’inesistenza della prova della consegna del bene, in quanto “fatti decisividella controversia”.5.1. Il motivo è inammissibile.È stato chiarito da questa Corte che l'art. 360, comma primo, n. 5,cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)(Cass. Sez. Un., nn. 8053-8054/2014, citt.).Il ricorrente con il motivo in esame non indica quale sarebbe il fattoomesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22Pag. 13 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106),mentre la censura si risolve nella mera prospettazione dell’omessaconsiderazione degli argomenti inerenti all’onere della prova e alla pretesamancata dimostrazione della consegna del bene.6. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “deficienza motivazionale”.Il ricorrente lamenta che la Corte si sia limitata a riportare principiastratti relativi alla distinzione fra comodato precario e non precario,senza spiegare perché il rapporto concreto dovesse essere ricondottoall’art. 1810 cod. civ. e non all’art. 1809 cod. civ., né perché dovesseessere riformata la valutazione del Tribunale.Quanto affermato dalla Corte d’appello a proposito dell’invito fattodal ricorrente ai genitori di locare l’immobile, quando lui si era trasferitopresso altro studio professionale, e del successivo rifiuto immaginando cheil bene sarebbe tornato utile in caso di un suo rientro, è in contrastoinsanabile con la ritenuta natura precaria del comodato.6.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente nel prospettare un vizio della motivazione richiama laprevigente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,così ponendosi fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questaCorte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellaPag. 14 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026motivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8053-8054/2014, citt.; Cass.,sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n.22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).Il ricorrente lamenta che la Corte si sarebbe limitata a riportare inmodo generico i principi astratti relativi alla distinzione fra comodatoprecario e non precario, senza spiegare in concreto le ragioni in base allequali il rapporto concreto dovesse essere ricondotto all’art. 1810 cod. civ.e non all’art. 1809 cod. civ., né per quale ragione dovesse essereriformata la valutazione del Tribunale.La motivazione resa dalla Corte d’appello non si pone sotto la sogliadel c.d. minimo costituzionale e quanto detto riguardo all’invito fatto dalricorrente ai genitori di locare l’immobile, quando nel 1991 ebbe atrasferire la sede della sua attività professionale presso altro studioprofessionale, e del successivo rifiuto da parte dei primi immaginando cheil bene sarebbe tornato utile in caso di un suo rientro, non è in insanabilecontrasto con l’affermazione della natura precaria del comodato. La corteterritoriale ha parlato di utilità dell’immobile per il figlio in caso di ritorno,e non ha fatto riferimento alla specifica destinazione a sede dell’attivitàprofessionale.7. Con il sesto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt.1803, 1809, 1810, 2697 cod. civ., 113, 115, 441 e 416 cod. proc. civ.Il ricorrente si duole per aver ritenuto la Corte d’appello che ilTribunale aveva qualificato il contratto di comodato come non precario inmancanza della debita eccezione. Poiché la prova del contratto dovevaessere data dall’attore, non si sarebbe potuto affermare che incombessesul convenuto, che aveva negato l’esistenza del comodato, l’onere dieccepire “l’esistenza di un comodato precario per non vedersi applicare ladisciplina di quello non precario”. Né il potere di qualificazione di uncontratto dedotto in via di azione poteva dipendere dall’eccezione delconvenuto.Pag. 15 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/20267.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha affermato: “Ritiene la Corte che il comodatoesistente tra le parti in causa debba essere qualificato come «precario»,trattandosi di contratto a titolo gratuito e senza determinazione dellascadenza. Non si condivide, infatti, la diversa qualificazione operata dalGiudice di prime cure, il quale ha autonomamente - ossia, senza alcunaeccezione di parte - ritenuto che la semplice destinazione di fatto a studioprofessionale dell'immobile concesso in comodato consentisse di, per sésola l'applicazione della diversa disciplina giuridica di cui all'art. 1809 cc,con obbligo di restituzione della cosa quando il comodatario "se ne èservito in conformità del contratto […]” (pagina 8, righe da 8 a 14); esuccessivamente ha precisato “La giurisprudenza della Suprema Corte hacostantemente affermato che nel contratto di comodato il termine finalepuò, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deveessere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una duratapredeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizionidi durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "aborigine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazionedell’'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, atitolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante,a norma del medesimo art. 1810 […] La circostanza che un immobileconcesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non èsufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termineimplicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del beneprima della cessazione di tale attività […] A ragionar diversamente siarriverebbe all'assurda conclusione che se l'immobile è destinato per suanatura ad una determinata attività, commerciale o di altro tipo, ilcomodato diventerebbe "perpetuo" per la semplice ragione che talefatto il comodante: «pacifico, in particolare, è il principio secondo cui iltermine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve esserePag. 16 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026destinata solo "se tale uso abbia in sé connaturata una duratapredeterminata nel tempo"; in mancanza, invece, di particolari prescrizionidi durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab originedi prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazionedell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, atitolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, anorma dell'art. 1810 c.c.»” (da pagina 9, secondo capoverso, a pagina 10,primo capoverso).La Corte d’appello ha riformato la decisione del Tribunale, che avevaqualificato, in assenza dell’eccezione della parte resistente, il contrattocome ad uso determinato, conseguentemente, una volta raggiunta laprova che di comodato si trattava, ma senza la predeterminazione di untermine di durata o dalla specifica destinazione impressa al bene in sedecontrattuale, non la generica destinazione del bene, ha concluso perl’inquadramento nell’art. 1810 cod. civ.Non è pertinente il richiamo fatto dal ricorrente di Cass., sez. II, 5agosto 2016, n. 16574 (fattispecie nella quale è stata ritenuta comerilevabile d'ufficio anche in appello, l'eccezione con cui il convenuto deducail diritto di permanere nella detenzione dell'immobile per averne ricevutol'assegnazione con un provvedimento giudiziale emesso in sede diseparazione coniugale, derivando da tale provvedimento la sua efficaciaimpeditiva), poiché la circostanza che in sede di comodato il bene siastato dato per un uso determinato non è un profilo meramentequalificatorio della fattispecie, ritualmente acquisito e provato nel corsodel giudizio (v. Cass., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20317; Cass., sez. II, 18agosto 2020, n. 17216), mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva negato che ladisponibilità derivasse da un contratto di comodato e affermato di essernepossessore per intervenuta interversione.8. Con il settimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “deficienza motivazionale”.Pag. 17 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026Il ricorrente espone che la sentenza del Tribunale era stata da luiimpugnata per l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione delladomanda di restituzione, considerato che nel settembre 1991 avevalasciato l’immobile per trasferire il proprio studio in altra sede e che nelnovembre 1992 era rientrato nel possesso del bene con un atto diinterversione, sì che l’azione di restituzione si sarebbe prescritta nel 2001.Su tale questione la Corte d’appello ha speso poche righe dellamotivazione, affermando che il termine di prescrizione decorreva dallaprima formale richiesta di restituzione del 2004 e dal successivo diniego,omettendo di motivare su quanto riportato nell’impugnazione e ritenendola continuità della detenzione dal 1991 sino alla richiesta di restituzione.8.1. Il motivo è inammissibile.Come già detto in occasione dello scrutinio del quinto motivo, lacensura svolta si colloca fuori dal perimetro del consentito sindacato dilegittimità della motivazione, laddove evoca la previgente formulazionedell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omettendo di censurarein modo pertinente la motivazione resa sul punto dalla Corte d’appello,che ha trattato la questione dell’eccezione di prescrizione nel paragrafo C(pagina 10).9. Con l’ottavo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Il ricorrente lamenta che aveva impugnato la sentenza del Tribunaleper il rigetto della domanda riconvenzionale per il rimborso delle spesesostenute per lavori edili sul bene e di quanto versato per tributi (ICI eIMI). La Corte d’appello non ha esaminato la domanda riconvenzionalerelativa ai tributi (ISI/ICI) da lui versati, respingendo la domandariconvenzionale ma solo con riferimento alle spese per i lavori.9.1. Il motivo è fondato.Il ricorrente, e di questo ne dà atto la stessa sentenza impugnata(pagina 3, riga 9), aveva dedotto di essersi fatto carico a partire dal 1992del pagamento dell’ICI relativa all’immobile e aveva chiesto in viaPag. 18 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026riconvenzionale il controvalore dei miglioramenti, delle opere e delleaddizioni apportate all’immobile “posseduto”, pari a euro 10.000,00, “inuno ad ulteriori euro 1.140,00 versati a titolo di imposte” (pagina 3, riga14).Sta di fatto che la Corte d’appello nei paragrafi d) ed e) (da pagina10 a pagina 12, primo capoverso) si è occupata solo delle somme preteseda [OSCURATO:PERSONA] a titolo di miglioramenti, opere e addizioni apportateall’immobile, ma non di quanto preteso a titolo di ristoro dei tributicorrisposti.10. Con il nono motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., [la violazione degli] artt. 1140, 1141, 1150 e1152 cod. civ.Il ricorrente ricorda di aver proposto appello avverso la sentenza delprimo grado per il rimborso di euro 10.000,00 a titolo di spese per lavoristraordinari eseguiti nel bene perché necessari e urgenti. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il motivo d’appello sul rilievo che il Boccia fossecomodatario/detentore e non possessore. Qualora accolti il secondo e ilterzo motivo del ricorso, la decisione della Corte d’appello sarebbecaducata, giustificando, in ragione della qualifica di possessore,l’applicazione degli artt. 1150 e 1152 cod. civ.10.1. Il motivo è inammissibile perché del motivo di impugnazione nonha la sostanza. Trattasi di un non-motivo.La ragione è che si limita a postulare che sarebbero stati maleapplicati gli artt. 1140, 1141, 1150 e 1152 cod. civ. come conseguenzadegli errori inammissibilmente censurati con il secondo e il terzo motivo.Senonché, le parti della sentenza censurata sarebbero cadute in baseall’art. 336, comma primo, cod. proc. civ., se fossero stati accolti il primoo il secondo o uno di essi. Di qui l’inammissibilità del motivo.11. Con il decimo motivo è denunciata “deficienza motivazionale” aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.Pag. 19 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026Il Boccia lamenta la “deficienza motivazionale” della sentenzaimpugnata in relazione al preteso rimborso delle spese effettuatenell’immobile. La corte ha fatto generico riferimento alle spesestraordinarie, necessarie e urgenti, rimborsabili al comodatario, e a quellenon rimborsabili, ma ha omesso di accertare la tipologia di lavori, il cuiammontare non era stato contestato dai ricorrenti.11.1. Il motivo è inammissibile.La censura svolta, a prescindere dalla reiterata evocazione dellavecchia formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nonevidenzia lacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sulsuo tenore, ma è argomentata sulla base di elementi desunti aliunde dalconfronto con altri atti e risultanze processuali, risultando cosìinammissibile secondo il consolidato orientamento espresso dalle SezioniUnite di questa Corte (v. per tutte, Cass., Sez. Un., 8053-8054/2014).Nondimeno, nella prospettata censura per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio (“natura e consistenza delle opere”), il ricorrentenuovamente si è collocato fuori dal perimetro dell’art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ., avendo formulato la censura per l’omesso esamedelle risultanze istruttorie, evenienza che non integra, di per sé, il vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico,rilevante in causa “sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. II, 20 giugno 2024, n. 17005;Cass. Sez. 6-Lav., 8 novembre 2019, n. 28887; Cass. Sez. II, 29 ottobre2018, n. 27415; Cass. Sez. 6-Lav., 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. Sez.6-Lav., 1° luglio 2015, n. 13448; Cass. Sez. Un., 8053/2014, cit.).12. Con l’undicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Il ricorrente riferisce di aver appellato la sentenza di primo gradoper la mancata ammissione del teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA] sullacircostanza capitolata della riparazione della porta d’ingresso e delPag. 20 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026rifacimento del telaio a causa di un atto vandalico. Del pari, con l’atto diappello si era lamentato per la mancata ammissione di una C.T.U.descrittiva ed estimativa delle opere.12.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4,cod. proc. civ.Il ricorrente ha esposto di aver impugnato la sentenza di primogrado in relazione alla mancata ammissione del teste Resta e di unaconsulenza tecnica d’ufficio descrittiva ed estimativa delle opererealizzate, ma, a parte l’enunciazione dell’intestazione del motivo dellaviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non esplicita una censura rispettoalla decisione della Corte d’appello.Il ricorrente, pertanto, è incorso nella violazione del costanteorientamento espresso da questa Corte a proposito della modalitàarticolazione dei motivi di ricorso: il motivo è ammissibile solo se identifical'errore del giudice e ne offre una rappresentazione critica e specifica.Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, ilmotivo si configura come un «non motivo» (Cass., Sez. Un., n.16598/2016; Cass., Sez. Un., n. 22226/2016; Cass., Sez. Un., n.7074/2017; Cass., sez. III, n. 1341/2024; Cass., sez. III, n. 9059/2025).13. Con il dodicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 5, cod. proc. civ., “deficienza motivazionale”.Il ricorrente lamenta che, non avendo la Corte d’appello preso inesame la doglianza relativa alla prova testimoniale, ha omesso diconsiderare che, se confermata la circostanza capitolata, sarebbe risultatoil carattere necessario e urgente dei lavori di ripristino dell’unica porta diingresso e l’utilità di liquidarli mediante C.T.U. “insieme alle opere diripristino del tetto”.13.1. Il motivo è inammissibile.Come già detto in occasione dello scrutinio del quinto motivo e delsettimo motivo, la censura svolta si colloca fuori dal perimetro delconsentito sindacato di legittimità della motivazione, laddove evoca laPag. 21 di 22Numero registro generale 21009/2022Numero sezionale 612/2026Numero di raccolta generale 11135/2026Data pubblicazione 25/04/2026previgente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,evocando una mera insufficienza motivazionale.Deve essere, altresì, notato che il motivo declina sul piano dellamotivazione, la stessa doglianza contenuta nell’undicesimo motivo inrelazione ai mezzi di prova, la cui inammissibilità, stante l’assenza di unaspecifica censura apprezzabile ai sensi dell’art. 366, comma primo, 4, cod.proc. civ., condiziona la sorte anche del motivo in esame.14. L’accoglimento dell’ottavo motivo, determina l’assorbimento deltredicesimo e del quattordicesimo motivo (rispettivamente, violazionedegli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 D.M. 55/2014; violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 D.M. 55/2014; difetto dimotivazione).15. Accolto l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti il tredicesimo e ilquattordicesimo, disattesi i restanti, la sentenza impugnata deve esserecassata in relazione, rinviando alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti il tredicesimo e ilquattordicesimo, disattesi i restanti, cassa la sentenza impugnata inrelazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi appello di Salerno, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 22 di 22
Sentenza Cassazione n. 11135/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris