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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 47950/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 05/06/2023 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11/11/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta al predetto nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.984 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare carenza di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata.

3. Il ricorso è inammissibile.

Si afferma in giurisprudenza che, in terna di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Inoltre, l'avvenuta rinuncia a tutti i motivi, eccezion fatta di quelli aventi ad oggetto l'entità della pena base e gli aumenti a titolo di continuazione impedisce qualsivoglia sindacato sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'inammissibilità in parola è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. 4.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 05/06/2023 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11/11/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta al predetto nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.984 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare carenza di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata. 3. Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in terna di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Inoltre, l'avvenuta rinuncia a tutti i motivi, eccezion fatta di quelli aventi ad oggetto l'entità della pena base e gli aumenti a titolo di continuazione impedisce qualsivoglia sindacato sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'inammissibilità in parola è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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