CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.ti [OSCURATO:PERSONA] di Cuggiono e [OSCURATO:PERSONA] diRoma– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Lombardia n. 214/20/2018, depositata il 23/01/2018, enon notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dal Riscossore per ilpagamento della somma di complessivi euro 78.681,20 relativa a plurimiIl giudice di primo grado rigettava il ricorso.Appellava il contribuente.Con la sentenza oggetto di gravame la CTR della Lombardia haconfermato la decisione di primo grado.Ricorre il contribuente con atto affidato a cinque motivi didoglianza.L’Agenzia delle Entrate – riscossone resiste con controricorso.Ragioni della decisioneIl primo motivo lamenta ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la nullità edillegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionenonché, omessa e contraddittoria motivazione dell'art. 112 c.p.c.; sia inprimo che in secondo grado, l'attuale ricorrente aveva eccepito lacarenza di capacità processuale del procuratore difensore dell'Equitalias.p.a. prima e dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] poi, in quanto laprocura rilasciata a margine della memoria di costituzione all'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], era nulla perché l'avv. [OSCURATO:PERSONA], delegante, non erail legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], come era qualificatanell'atto. Sul punto, secondo il ricorrente, la pronuncia impugnata nonCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che l’hannocondotta al rigetto dell’eccezione.Tale motivo può esaminarsi congiuntamente con il quarto motivodi doglianza, che censura la sentenza di merito ex art 360 n. 3 c.p.c.sotto il profilo della nullità ed illegittimità della stessa per violazionedell'art. 18, secondo comma lettera b) del d. Lgs n. 546 del 1992 conriferimento all'art. 112 c.p.c.; l'attuale ricorrente ha eccepito, sin dalgiudizio di primo grado, la nullità della procura alle liti rilasciata dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] illegittimamente, per carenza di poteri, all'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 18, secondo comma, lettera b) ridettoper omessa indicazione del legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA].p.a. e a fronte di ciò la CTR della Lombardia a tale eccezione – sisostiene - non avrebbe nulla riferito od osservato, con conseguenteviolazione dell'art 112 c.p.c. e nullità della sentenza ora impugnata.Tali mezzi di impugnazione sono entrambi inammissibili per piùragioni.Essi, in primo luogo, contengono – articolandole sia quali violazionidi legge ex n. 3 sia quali autonome violazioni ex n. 5 dell’art. 360 c. 1c.p.c. – censure tra di loro eterogenee e inestricabili.Sollevano quindi un coacervo di censure senza il rispetto delcanone della specificità del motivo, che determina, nella parteargomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste asostegno dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmentel’operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (alriguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008,9470/2008); al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questaCorte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censureastrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicatinell’art. 360 c.p.c., hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica diredazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso, di censurecaratterizzate da irrimediabile eterogeneità” (Cass. Sez. Un., nn.17931/2013, 26242/2014)In secondo luogo, i ridetti motivi – nel concreto contenuto censorio– risultano del tutto contraddittori in quanto da un lato lamentano ildifetto motivazionale della sentenza di merito (che avrebbe sul puntomeramente fatto proprie quella dei primi giudici) e dall’altro si dolgonodell’omessa pronuncia sulle domande avanzate.Va precisato che l’omessa pronuncia si configura con la completaomissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto, traducendosi in una violazione dell’art. 112 c.p.c.,diversamente dall’omessa motivazione, in cui il giudice di merito haproceduto all’esame della questione oggetto di doglianza ma il ricorrentelamenta che la soluzione sia giuridicamente non corretta ovvero siasenza adeguata giustificazione. La differenza è stata ben messa in lucedalla giurisprudenza di questa Corte: «quanto al vizio di omessamotivazione, la detta riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1 è inparticolare interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale"del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.Sez. Un. n. 8053/2014 e successive conformi, tra le quali anche Cass.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026n. 23940/2017 per la quale, quindi, non sono più ammissibili merecensure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale ma soloquelle deducenti violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, e quindi causadi nullità della sentenza, e Cass. n. 22598/2018, che riconduce il vizioin oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4). Sicché, anche dopo la riformulazione di cui innanzi,l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza diconsiderazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame delgiudicante (nella specie, del motivo d'appello), il quale manchicompletamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento,quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, inveceindispensabile alla soluzione del caso concreto. Per converso, il viziomotivazionale, come introdotto nel 2012 ed innanzi interpretato,presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pursempre stato da parte del Giudice di merito, ma che esso sia affettodalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che(sotto il profilo dell'omessa motivazione) che si tramuti in "violazione dilegge costituzionalmente rilevante", in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé nei termini innanzi descritti. Ne consegue quindi,nei termini innanzi evidenziati, la persistente incompatibilità, già sulpiano astratto, dei dedotti vizi di omessa pronuncia e di omessamotivazione, anche dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p.c. con d.l. n.83 del 2012. Sicché, è inammissibile il ricorso per cassazione, il qualecumuli in un unico motivo (c.d. "misto" o "composito") le censure diomessa pronuncia (anche, come nella specie, in merito a specificomotivo d'appello) e di omessa motivazione in ordine a punto o questioniricadenti nella dedotta omessa pronuncia.» (Cass. n. 9590/2019).Inoltre, i motivi in argomento risultano ulteriormente inammissibiliper difetto di specificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente nétrascritto né prodotto a questa Corte né la procura notarile a rogitoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026notaio Cavallotti del 20 gennaio 2016 né l’atto notarile del Direttoregenerale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dr. Visconti, così impedendo a questaCorte di esaminare tali atti e di rilevare la sussistenza o meno del viziodenunciato con riguardo al potere (sussistente o meno) in capo alDirettore di cui si è detto di nominare avvocati, come avvenuto con l’avv.Turrin, e con riguardo all’ulteriore di lei potere di sottoscrivere altrimandati ad litem.Di qui il rigetto delle sopranotate censure.Il secondo motivo censura la pronuncia impugnata ex art. 360, n.3 c.p.c. per erronea ed infondata motivazione e carenza di prova inordine alla eccezione della notifica dell'atto impugnato con riferimentodell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; il ricorrente nell'atto di appelloalla C.T.R. della Lombardia ha eccepito l'inesistenza della notifica delpreavviso relativo all'iscrizione ipotecaria perché eseguito in violazionedell'art. 60 del ridetto atto normativo. Secondo il contribuente, a frontedi tale eccezione non è il contribuente che deve fornire la prova delcontenuto del plico notificatogli, ma è onere della controparteAmministrazione provare quanto affermato. Infatti, il destinatario di unplico chiuso raccomandato non può conoscere il contenuto dello stessoné, l'[OSCURATO:PERSONA] che lo consegna per cui, è onere del mittenteprovare ciò che contiene il plico.Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito da tempo che "in tema di notifica dellacartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico aldomicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fapresumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd.vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario,il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stessoera diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativaprova" (Cass. n. 16528/2018). La ragione di tale orientamento risiedeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026nel fatto che, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione,esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente, e perviene inquella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momentodel ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso).In questo senso si pone Cass. n. 23920/2013, mentre è ormai recessivo,quindi superato, il diverso orientamento secondo cui "nel caso di notificadella cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusaraccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornirela dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo lacartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto dellabusta medesima (nella specie, sull'assunto che essa contenesse ilbollettino di versamento, ma non il corpo della cartella)" (Cass. n.18252/2013; Cass. n. 9533/2015). Ulteriormente, di recente, è statoribadito che "nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzoraccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, inconformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale didimostrare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però,opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentreove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatariocontesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provarel'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenutinel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni attoda comunicare corrisponde una singola spedizione" (Cass. n.30787/2019).Il terzo motivo si incentra sull’omessa pronuncia in ordine allacapacità processuale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e conseguenteviolazione dell'art. 112 c.p.c.; sin dal primo grado – si sostiene - è statacontestata la richiesta di pagamento dell'importo di euro 78.681,20 dicui però non si conosceva né la natura, né l'ente creditore, per cuiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026quanto affermato “di non aver contestato l'importo dell'avvisopreventivo di iscrizione ipotecaria” non corrisponde al vero.Il motivo è inammissibile.Esso invero si appunta sul difetto di capacità processuale in capoal riscossore, nel titolo, per poi, nel corpo, introdurre la questione deldecorso del termine prescrizionale quinquennale, con ciò ancora unavolta proponendo censure tra di loro eterogenee ed inestricabili;peraltro, l’eccezione relativa alla ridetta prescrizione è in ogni casoulteriormente inammissibile per novità, non risultando che sia stataproposta nei gradi di merito.Il quinto motivo lamenta, ex art. 360 n. 5 c.p.c., la nullità edillegittimità della sentenza impugnata per omesso esame dell'eccezionedi carenza di capacità processuale del Riscossore. L'eccezione sollevatadal ricorrente in ordine alla capacità processuale della resistente – sideduce nel ridetto motivo – è stata ignorata dalla C.T.R. della Lombardiache ha, sinteticamente approvato e condiviso quanto deciso dalla C.T.P.di Milano senza tener conto che erano mutate tante circostanzedall'inizio del giudizio, tra cui la cancellazione dal Registro delle Impresedell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], con ciò violando le norme delcodice civile in quanto ciò è avvenuto con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri.Il motivo è infondato.Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la stessa –a pag. 2 secondo periodo – ha in realtà preso in esame l’eccezione inargomento, risolvendola espressamente in senso sfavorevole alcontribuente, avendo riconosciuto la “… regolare costituzione in giudiziodi Equitalia avvenuta in forza di procura precedente gli effetti dellaincorporazione”. Nessuna pretermissione di tale profilo ha quindi avutoluogo.Pertanto, in conclusione, il ricorso va rigettato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 18415/2018Numero sezionale 1292/2026Numero di raccolta generale 12293/2026Data pubblicazione 02/05/2026Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deicontribuenti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9