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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 41521/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natail [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Libertà di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle memorie scritte ed ha conclusoper il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento delprovvedimento impugnat o con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1° luglio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il decreto con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale sita nel comune di Montepaone, meglio descritta nell’imputazione cautelare, confinante con l’area di pertinenza di un fabbricato di proprietà dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui all’art. 1161, cod. nav., area delimitata da recinzione in muratura, considerata oggetto di occupazione illegittima da parte dell’attuale ricorrente, che ne impediva all'uso pubblico e che annetteva, facendone pertinenza comune in parte pavimentata e in parte ad uso giardino, al fabbricato di sua proprietà.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge penale (art. 1161 cod. nav.) ed il correlato vizio di carenza/apparenza della motivazione sul fumus commissi delictia norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

In sintesi, il primo motivo, sviluppa alcune censure che investono, da un lato, il vizio di motivazione, qualificato in ricorso exart. 325 cod. proc. pen. come “violazione di legge” sotto il profilo della motivazione apparente: (a) il primo motivo di ricorso deduce anzitutto, quanto all’asserita mancanza di concessione demaniale, come il Tribunale avrebbe posto a fondamento del rigetto la non titolarità di concessione, ma ciò presupporrebbe (logicamente) che l’area sia demanio marittimo; la difesa contesta a monte tale qualificazione, rendendo irrilevante, ai fini dell’art. 1161 cod. nav., il tema concessorio; (b) il primo motivo di ricorso rileva, in secondo luogo, che l’ordinanza avrebbe affermato che dal ripristino non emerga la natura privata della particella; la difesa replica che non ha mai sostenuto la “natura privata”, bensì che l’area è fuori dal demanio marittimo (collocata nel diverso demanio dello Stato), secondo l’esito definitivo del ripristino 2025; (iii) ancora, il Tribunale avrebbe valorizzato accertamenti del 2024, ma la difesa osserva che la perimetrazione 2024 era provvisoria e resa instabile dai lavori di manutenzione/aggiornamento del SID, con esito definitivo nel 2025 di esclusione dell’area dal demanio marittimo; (iv) sotto ulteriore profilo, l’ordinanza invoca l’assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione; la difesa ribadisce che non assume natura privata del bene, bensì la diversa afferenza al demanio dello Stato, rilevata per tabulas (risultanze del S.I.D., unitamente al dato catastale con distinto codice fiscale).

Da ciò l’argomento sull’inconferenza della sdemanializzazione, non trattandosi di contrarius actus rispetto ad una previa demanializzazione marittima o delimitazione exart. 32 cod. nav. formalizzata; (v) infine, la difesa evidenzia che la fase di manutenzione e l’esclusione definitiva del 2025 renderebbero inesigibile la consapevolezza della natura demaniale marittima dell’area, elidendo l’arbitrarietà richiesta dall’art.1161 cod. nav.; l’ordinanza non si sarebbe confrontata con tale rilievo.

La doglianza difensiva, si noti, è sorretta da richiami a giurisprudenza amministrativa sulla valenza probatoria del SID (T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] 2014; T.A.R.

Lazio 2018; Cons.

Stato 2015; T.A.R.

Lazio – Roma, Sez.

V - ter, 5.9 .2025, n. 16042) quale strumento cartografico-amministrativo idoneo a identificare l’estensione dei beni demaniali e la linea giuridica di separazione rispetto alla proprietà di terzi; ciò viene utilizzato per corroborare la tesi che oggi la particella sia al di fuori del demanio marittimo Il primo motivo deduce, inoltre, una correlata violazione di legge sostanziale sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 1161 cod. nav.

La difesa deduce, in particolare, che l’ordinanza incorrerebbe in violazione di legge perché applica l’art. 1161 cod. nav. (occupazione arbitraria di beni del demanio marittimo) pur a fronte di elementi ufficiali (SID, unitamente alle risultanze catastali) che escludono la natura marittima della particella oggi in sequestro, collocandola nel diverso demanio dello Stato: dunque mancherebbe l’elemento oggettivo (bene demaniale marittimo).

Quanto all’elemento soggettivo, l’avverbio “arbitrariamente” presuppone— secondo la prospettazione difensiva — la consapevolezza della natura demaniale marittima dell’area; l’incertezza determinata dalla manutenzione del S.I.D. nel 2023–2024 e la successiva esclusione nel 2025 escluderebbero in radice l’arbitrarietà (dunque,il dolo), onde la conferma del sequestro per un reato insussistente giuridicamente integrerebbe violazione di legge.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente sul periculum(art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e per uso illegittimo del potere integrativo da parte del riesame, con conseguente vizio di ultrapetizione rispetto alla richiesta del P.M.

In sintesi, la difesa anzitutto eccepisce che il decreto genetico del G.I.P., pur evocando la finalità di confisca (art. 321 cod. proc. pen., in relazione all’art.240 cod. pen.), sarebbe sorretto da una motivazione generica e stereotipata, più consona ad una finalità impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (interrompere la permanenza o prevenire ulteriori conseguenze) che non ad una finalità anticipatoria della confisca excomma 2, e che il riesame si sarebbe limitato a condividere tali argomentazioni senza un autonomo apparato esplicativo sul periculum, ciò integrando una motivazione apparente exart. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorso richiama poi l’orientamento di questa Corte (espresso da Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 287827 – 05), secondo cui sul medesimo bene possono convergere finalità plurime del sequestro (comma 1 e comma 2dell’art. 321, cod. proc. pen.), ma devono essere entrambe indicate dal P.M.; il giudice non può adottare il decreto per esigenze non richieste, né può “integrare” la motivazione mancante sull’esigenza cautelare perseguita.

In caso di richiesta limitata ad una sola finalità, l’emissione per l’altra integra il vizio di ultrapetizione e inesistenza della motivazione su quel profilo, precludendo al giudice del riesame l’integrazione.

Inoltre, la difesa deduce l’incompatibilità della confisca penale di manufatti realizzati in violazione del codice della navigazione con i poteri amministrativi speciali dell’autorità competente (occupazione, uso, rimessione in pristino nell’area del demanio marittimo), richiamando Sez. 3, n. 32359 del 17/04/2019, Spennato, Rv. 277067 -01, così da rimarcare l’“eccentricità” della scelta ablativa nel caso concreto.

Infine, viene evocato il perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen. (ammissibilità del ricorso solo per violazione di legge), specificando —in linea con Sez.

U, Ivanov (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01) ed altre conformi —che rientrano nella violazione di legge anche i vizi di motivazione radicali (apparenza, mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza) tali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del provvedimento.

3. E’ pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 27novembre 2025, cui si è riportato anche in udienza, con richiesta di rigetto del ricorso.

Nel caso in esame il provvedimento,secondo il PG,è dotato di motivazione esistente, logica e coerente, apparendo condivisibile la decisione di mantenere il vincolo di indisponibilità sul bene per sussistenza del fumus commissi delicti, non risultando dalle produzioni difensive alcun provvedimento di sdemanializzazione definitiva del bene “accorpato” dall’indagato alla propria proprietà, e motivando adeguatamente il sussistente periculum in moradel protrarsi del reato e delle sue conseguenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, discusso in udienza a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale proposta dalla difesa, è inammissibileper carenza di interesse.

2. La ricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso si legge in ricorso: "..la difesa non ha mai sostenuto che l'area oggetto di sequestro non fosse demaniale …..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l'appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l'area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimo…"; cfr. anche il punto ove si legge ulteriormente: la difesa " …ha ulteriormente evidenziato come l'area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato …").

2.1. Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell'area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro.

Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 -04).

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 -01).

2.2. Nésoccorre la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta all’udienza del 25 settembre 2025(ric.

Calvarese, ricorso R.G. n. 34936/2024 ) per cui " la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione".

Nel caso in esame, nessuna deduzione risulta invero formulata in tal senso.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sidispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natail [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle memorie scritte ed ha conclusoper il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento delprovvedimento impugnat o con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1° luglio 2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il decreto con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale sita nel comune di Montepaone, meglio descritta nell’imputazione cautelare, confinante con l’area di pertinenza di un fabbricato di proprietà dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui all’art. 1161, cod. nav., area delimitata da recinzione in muratura, considerata oggetto di occupazione illegittima da parte dell’attuale ricorrente, che ne impediva all'uso pubblico e che annetteva, facendone pertinenza comune in parte pavimentata e in parte ad uso giardino, al fabbricato di sua proprietà. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge penale (art. 1161 cod. nav.) ed il correlato vizio di carenza/apparenza della motivazione sul fumus commissi delictia norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. In sintesi, il primo motivo, sviluppa alcune censure che investono, da un lato, il vizio di motivazione, qualificato in ricorso exart. 325 cod. proc. pen. come “violazione di legge” sotto il profilo della motivazione apparente: (a) il primo motivo di ricorso deduce anzitutto, quanto all’asserita mancanza di concessione demaniale, come il Tribunale avrebbe posto a fondamento del rigetto la non titolarità di concessione, ma ciò presupporrebbe (logicamente) che l’area sia demanio marittimo; la difesa contesta a monte tale qualificazione, rendendo irrilevante, ai fini dell’art. 1161 cod. nav., il tema concessorio; (b) il primo motivo di ricorso rileva, in secondo luogo, che l’ordinanza avrebbe affermato che dal ripristino non emerga la natura privata della particella; la difesa replica che non ha mai sostenuto la “natura privata”, bensì che l’area è fuori dal demanio marittimo (collocata nel diverso demanio dello Stato), secondo l’esito definitivo del ripristino 2025; (iii) ancora, il Tribunale avrebbe valorizzato accertamenti del 2024, ma la difesa osserva che la perimetrazione 2024 era provvisoria e resa instabile dai lavori di manutenzione/aggiornamento del SID, con esito definitivo nel 2025 di esclusione dell’area dal demanio marittimo; (iv) sotto ulteriore profilo, l’ordinanza invoca l’assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione; la difesa ribadisce che non assume natura privata del bene, bensì la diversa afferenza al demanio dello Stato, rilevata per tabulas (risultanze del S.I.D., unitamente al dato catastale con distinto codice fiscale). Da ciò l’argomento sull’inconferenza della sdemanializzazione, non trattandosi di contrarius actus rispetto ad una previa demanializzazione marittima o delimitazione exart. 32 cod. nav. formalizzata; (v) infine, la difesa evidenzia che la fase di manutenzione e l’esclusione definitiva del 2025 renderebbero inesigibile la consapevolezza della natura demaniale marittima dell’area, elidendo l’arbitrarietà richiesta dall’art.1161 cod. nav.; l’ordinanza non si sarebbe confrontata con tale rilievo. La doglianza difensiva, si noti, è sorretta da richiami a giurisprudenza amministrativa sulla valenza probatoria del SID (T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] 2014; T.A.R. Lazio 2018; Cons. Stato 2015; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. V - ter, 5.9 .2025, n. 16042) quale strumento cartografico-amministrativo idoneo a identificare l’estensione dei beni demaniali e la linea giuridica di separazione rispetto alla proprietà di terzi; ciò viene utilizzato per corroborare la tesi che oggi la particella sia al di fuori del demanio marittimo Il primo motivo deduce, inoltre, una correlata violazione di legge sostanziale sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 1161 cod. nav. La difesa deduce, in particolare, che l’ordinanza incorrerebbe in violazione di legge perché applica l’art. 1161 cod. nav. (occupazione arbitraria di beni del demanio marittimo) pur a fronte di elementi ufficiali (SID, unitamente alle risultanze catastali) che escludono la natura marittima della particella oggi in sequestro, collocandola nel diverso demanio dello Stato: dunque mancherebbe l’elemento oggettivo (bene demaniale marittimo). Quanto all’elemento soggettivo, l’avverbio “arbitrariamente” presuppone— secondo la prospettazione difensiva — la consapevolezza della natura demaniale marittima dell’area; l’incertezza determinata dalla manutenzione del S.I.D. nel 2023–2024 e la successiva esclusione nel 2025 escluderebbero in radice l’arbitrarietà (dunque,il dolo), onde la conferma del sequestro per un reato insussistente giuridicamente integrerebbe violazione di legge. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente sul periculum(art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e per uso illegittimo del potere integrativo da parte del riesame, con conseguente vizio di ultrapetizione rispetto alla richiesta del P.M. In sintesi, la difesa anzitutto eccepisce che il decreto genetico del G.I.P., pur evocando la finalità di confisca (art. 321 cod. proc. pen., in relazione all’art.240 cod. pen.), sarebbe sorretto da una motivazione generica e stereotipata, più consona ad una finalità impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (interrompere la permanenza o prevenire ulteriori conseguenze) che non ad una finalità anticipatoria della confisca excomma 2, e che il riesame si sarebbe limitato a condividere tali argomentazioni senza un autonomo apparato esplicativo sul periculum, ciò integrando una motivazione apparente exart. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso richiama poi l’orientamento di questa Corte (espresso da Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 287827 – 05), secondo cui sul medesimo bene possono convergere finalità plurime del sequestro (comma 1 e comma 2dell’art. 321, cod. proc. pen.), ma devono essere entrambe indicate dal P.M.; il giudice non può adottare il decreto per esigenze non richieste, né può “integrare” la motivazione mancante sull’esigenza cautelare perseguita. In caso di richiesta limitata ad una sola finalità, l’emissione per l’altra integra il vizio di ultrapetizione e inesistenza della motivazione su quel profilo, precludendo al giudice del riesame l’integrazione. Inoltre, la difesa deduce l’incompatibilità della confisca penale di manufatti realizzati in violazione del codice della navigazione con i poteri amministrativi speciali dell’autorità competente (occupazione, uso, rimessione in pristino nell’area del demanio marittimo), richiamando Sez. 3, n. 32359 del 17/04/2019, Spennato, Rv. 277067 -01, così da rimarcare l’“eccentricità” della scelta ablativa nel caso concreto. Infine, viene evocato il perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen. (ammissibilità del ricorso solo per violazione di legge), specificando —in linea con Sez. U, Ivanov (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01) ed altre conformi —che rientrano nella violazione di legge anche i vizi di motivazione radicali (apparenza, mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza) tali da rendere incomprensibile l’itinerario logico del provvedimento. 3. E’ pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 27novembre 2025, cui si è riportato anche in udienza, con richiesta di rigetto del ricorso. Nel caso in esame il provvedimento,secondo il PG,è dotato di motivazione esistente, logica e coerente, apparendo condivisibile la decisione di mantenere il vincolo di indisponibilità sul bene per sussistenza del fumus commissi delicti, non risultando dalle produzioni difensive alcun provvedimento di sdemanializzazione definitiva del bene “accorpato” dall’indagato alla propria proprietà, e motivando adeguatamente il sussistente periculum in moradel protrarsi del reato e delle sue conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, discusso in udienza a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale proposta dalla difesa, è inammissibileper carenza di interesse. 2. La ricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso si legge in ricorso: "..la difesa non ha mai sostenuto che l'area oggetto di sequestro non fosse demaniale …..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l'appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l'area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimo…"; cfr. anche il punto ove si legge ulteriormente: la difesa " …ha ulteriormente evidenziato come l'area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato …"). 2.1. Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell'area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 -04). L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 -01). 2.2. Nésoccorre la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta all’udienza del 25 settembre 2025(ric. Calvarese, ricorso R.G. n. 34936/2024 ) per cui " la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione". Nel caso in esame, nessuna deduzione risulta invero formulata in tal senso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sidispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
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