CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05293/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] pato a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui lamentava la presenza di un unico compagno di detenzione con il quale effettuare la socialità nella c.d. «area riservata» e il mancato accesso all'area di passeggio più grande denominata «campo sportivo». 2. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'impugnata ordinanza, rigettava il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], che lamentava la collocazione nell'area riservata, ed accoglieva invece il reclamo del D.A.P., riconoscendo il pregiudizio per le ragioni di sicurezza derivanti dalla limitazione censurata dal Magistrato. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, affidandosi ad un solo motivo, ha denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 14-bis e 41 ord. pen. e all'art. 27 Cost. In particolare, il difensore ha censurato il giudizio del Tribunale, che non risulterebbe sorretto dal necessario approfondimento degli interessi in conflitto e della normativa di riferimento: in particolare il Tribunale non ha considerato che l'impossibilità per il detenuto di utilizzare il campo sportivo pregiudica il suo benessere psico-fisico, oltre che la finalità rieducativa della pena, da ritenere prevalente nel bilanciamento con le esigenze di difesa sociale. 3. Il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 2. Nel caso in esame, dalla certificazione del D.A.P. in atti, risulta che l'istante ha terminato di espiare la pena in corso di esecuzione il 10/05/2023, dunque in pendenza del presente giudizio, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d