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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 29344/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 05/02/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 707 cod. pen.

Al riguardo, con distinti ricorsi, deducono i seguenti motivi:

1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

1.1. violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.707 cod. pen.

Gli strumenti rinvenuti ed oggetto di contestazione - nella specie un flessibile elettrico, avente disco per il taglio dei metalli, ma con integrato il cavo di corrente e, quindi, ad esclusiva alimentazione elettrica (con la relativa tenaglia accessoria munita di chiave monta disco) - non potevano ritenersi idonei, per le loro caratteristiche, ad aprire o forzare le serrature (l'alimentazione necessaria ad attivare il congegno non si trova sul muro perimetrale degli immobili abitativi o degli esercizi commerciali, con la conseguenza che il flessibile elettrico in assenza di alimentazione è uno strumento del tutto inoffensivo ed inidoneo).

La motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito, che ne aveva valutato l'idoneità con riferimento alla capacità di scardinare anche congegni di protezione interni ad abitazioni, era apodittica e priva della relativa massima di esperienza di copertura ed inoltre non teneva conto che l'utilizzo del flessibile all'interno dell'abitazione andrebbe a perfezionare l'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen., con conseguente assorbimento della contravvenzione.

Né tale idoneità poteva ricavarsi dall'assenza di giustificazioni rese dai ricorrenti, posto che l'assenza del giustificato motivo rileva soltanto allorché si accerti il possesso di oggetti atti allo scasso.

Inoltre, non vi erano elementi, neppure indiziari, che potessero far ritenere che il ricorrente ne avesse la disponibilità e ne fosse consapevole considerato che si trovavano nel bagagliaio dell'auto del coimputato.

1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen. in ragione del modesto e marginale disvalore penale della condotta e delle circostanze del casellario giudiziale "indicative dell'occasionalità del comportamento illecito".

1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Una lettura costituzionalmente orientata esclude che possano rilevare quali elementi ostativi i precedenti penali e giudiziari annoverati dall'imputato, trattandosi di presupposti del reato in contestazione.

Ne conseguirebbe una sorta di incompatibilità ontologica tra la fattispecie in esame e l'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen., con possibili ricadute sul piano della legittimità costituzionale della fattispecie in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.1. inosservanza degli artt. 178, 179 e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato, così ritenendo valida la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, sulla scorta dell'accertamento negativo attestato dall'ufficiale giudiziario, dovuto alla genericità dell'indirizzo, in quanto corredato dal solo numero civico (ove è insistente un grosso complesso di edifici), omettendo di considerare che l'imputato aveva in realtà precisato anche la scala (L) ed il piano (1°).

2.2. Vedi sub 1.1.

2.3. Vedi sub 1.3. 2.4 (rubricato III nei motivi di ricorso) vedi sub 1.2, con la specificazione ulteriore che, quanto al ricorrente, il richiamo dello status di recidivo ai fini dell'esclusione della speciale causa di non punibilità non era una motivazione sufficiente, in quanto l'abitualità presuppone che siano stati commessi, anche successivamente a quello oggetto del procedimento, almeno due ulteriori reati.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 10/05/2022, ritenendo non fondati i motivi dedotti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

3. Con nota di conclusioni, la difesa dei ricorrenti, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1.1. L'eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.

Anzitutto occorre premettere che dall'esame del fascicolo risulta che l'imputato, sia in sede di prima dichiarazione di domicilio in data 20/02/2016 che nella successiva effettuata all'Ufficio matricola in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado in data 31/10/2017 (non allegata al ricorso ma presente in atti a seguito di controllo del Collegio), ebbe ad esplicitare l'indirizzo ove ricevere le notifiche anche con l'indicazione della lettera (L) della scala ove abitava e, nella prima dichiarazione, anche precisando il relativo piano (il 1°).

Pertanto, non può ritenersi, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, che sia stata validamente effettuata per l'imputato la notifica al difensore di fiducia ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (reciuts ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), stante l'insufficienza del domicilio dichiarato, per come attestato dall'ufficiale giudiziario ("l'indirizzo è insufficiente essendo sprovvisto della scala esistendo poi numerosi edifici scale C, G, L, O, P senza portierato"), al quale, peraltro, la cancelleria della Corte di merito dispose di notificare l'atto al solo indirizzo di residenza senza nulla precisare in ordine agii altri elementi forniti dall'imputato che avrebbero consentito di individuare esattamente il luogo di notifica.

Tuttavia, l'eccezione difensiva di nullità della notifica risulta tardiva.

Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, hanno affermato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.

Detta nullità, di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (in termini vedi anche Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Rv. 269709).

Nel caso in esame, alla prima udienza dinanzi alla Corte d'appello tenutasi il 23/12/2020, i difensori eccepirono soltanto il mancato rispetto dei termini a comparire per gli imputati a seguito della notifica effettuata in data 12/12/2020 per entrambi, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nulla eccependo con riguardo al buon fine dell'atto.

La Corte d'appello, in accoglimento dell'eccezione sollevata, dispose il rinvio al 5/02/2021 e solo a tale successiva udienza il difensore del Dainotti eccepì la nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello in ragione di vizi attinenti alla regolarità della procedura di notificazione.

Trattandosi di nullità che attiene al decreto di citazione (e, pertanto, non si verifica nel giudizio, per come osservato anche dal P.G. nell'udienza dinanzi alla Corte di appello), la relativa eccezione andava sollevata, ex art. 181, comma 3, cod, proc. pen., alla prima udienza di comparizione.

1.2. L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri. è esente dai vizi di legittimità denunziati, rinvenendosi congrua motivazione.

Al riguardo, infatti, si è fatto riferimento all'abitualità della condotta criminosa in uno con "l'impressionante numero di reati contro il patrimonio" commessi dagli imputati, alla luce dell'ennesimo reato commesso.

Si è, dunque, espresso un giudizio coerente agli elementi di merito declinati che esclude qualsiasi profilo di occasionalità e marginalità della condotta commessa, si da poter essere ricondotta nell'alveo della causa di non punibilità invocata.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sussistenza del reato contestato (rispettivamente motivi sub

1.1. Riccio e sub

2.2. Dainotti).

2.1. Il primo motivo in punto di sussistenza del reato contestato è manifestamente infondato.

Al riguardo, la Corte di merito ha correttamente osservato come secondo l'insegnamento costante di questa Suprema Corte, per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all'art. 707 cod. pen. - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare.

Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopraindicati, così vanificandone la funzione.

Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne come vorrebbe il ricorrente, ma anche congegni di protezione che possono trovarsi all'interno di abitazioni come casseforti o forzieri, o custodie rinforzate, non potendosi affatto escludere, con riguardo allo strumento oggetto di contestazione (un flessibile con disco per il taglio di acciaio e ferro, filo di corrente munito di chiave montadisco e una tenaglia in ferro), che l'alimentazione venga fornita all'uopo mediante allaccio abusivo alla rete elettrica presente nell'abitazione.

Ciò che rileva, infatti, è che lo strumento sia dotato di potenziale attitudine ad operare su serrature o altri analoghi congegni tant'è che in quest'ottica configurano strumenti nel senso voluto dalla norma incriminatrice anche oggetti di uso comune nella vita quotidiana, laddove le circostanze concrete depongano univocamente per la loro destinazione alla finalità preventiva perseguita dalla disposizione incriminatrice.

Del resto, una lettura della norma citata nel senso di ricondurre nell'alveo della fattispecie soltanto quegli atti preparatori volti a un'aggressione ai congegni esterni di protezione delle abitazioni avrebbe una valenza riduttiva, in quanto la finalità preventiva abbraccia il patrimonio in quanto tale e, dunque, si pone quale reato ostacolo rispetto a tutte le modalità della condotta che possano accompagnare la successiva commissione del reato contro il patrimonio e, dunque, anche le sue concrete modalità di esecuzione che possono volgersi anche contro beni che, in ragione del loro intrinseco valore, possono essere aggrediti dall'interno, così arrecando un danno al soggetto passivo del reato.

Si tratta di un'interpretazione della fattispecie volta ad assicurare una piena tutela alla proprietà privata, in ossequio alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 42 Cost. Né ai fini dell'esclusione della contravvenzione vale il rilievo che lo strumento atto a scassinare laddove fosse utilizzato all'interno dell'abitazione sarebbe assorbito nella circostanza aggravante del furto di cui all'art. 625 cod. pen.

La contravvenzione, infatti, opera su un piano del tutto differente, trattandosi di un reato ostacolo che presuppone che non sia stato neppure compiuto un tentativo punibile, assolvendo ad una funzione eminentemente preventiva.

Laddove, invece, vi sia un nesso di immediatezza e di strumentalità tra il possesso degli arnesi, il bene preso di mira e la commissione (anche tentata) del furto, allora opererà il principio di specialità, con prevalenza della fattispecie delittuosa.

Altrimenti si verrebbe a determinare una selezione dei beni patrimoniali da proteggere in relazione alla tipologia degli strumenti da scasso detenuti, contrariamente agli obiettivi di tutela avuti di mira dalla disposizione in commento.

Il rapporto invece deve essere inverso: è attraverso l'individuazione dell'oggetto materiale della tutela che passa la definizione di strumento atto allo scasso.

2.2. Inammissibile è la doglianza in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel reato de quo sul rilievo che l'auto ove sono stati rinvenuti gli arnesi atti allo scasso fosse del coimputato e, dunque, tale presenza non fosse nota al ricorrente, anche in ragione del fatto che gli arnesi si trovavano nel bagagliaio.

Si tratta, invero, di un profilo di censura introdotto per la prima volta con il presente ricorso e che, attenendo al merito del fatto, doveva essere sottoposto alla Corte territoriale, essendo precluso alla Corte di cassazione lo scrutinio di elementi di ricostruzione del fatto.

2.3. Sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. vedi sub

1.2. coimputato.

2.4. Manifestamente infondato è il motivo dedotto in ordine alle attenuanti generiche, non essendo affatto precluso al giudice attribuire rilevanza, ai fini circostanziali, ad un elemento, nella specie condanna per delitti contro il patrimonio, che allo stesso tempo costituisce presupposto del reato.

L'apprezzamento dei precedenti penali per delitti contro il patrimonio ai fini circostanziali non involge alcun profilo di tipo "obbligato" quale, invece, si verifica allorché tale condanna rilevi quale elemento costitutivo della contravvenzione, ma si lega ad una valutazione diversa e più ampia che attiene a tutti gli elementi positivi e negativi esterni al fatto ed alla loro eventuale comparazione.

Nel caso in esame, la Corte di merito, oltre ad avere fatto riferimento ai "precedenti penali", dizione che, in assenza di puntuale allegazione, si presta ad essere riferita non solo a condanne per delitti contro il patrimonio, ha richiamato un ulteriore elemento di disvalore costituito dal "negativo giudizio sulla personalità".

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 05/02/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 707 cod. pen. Al riguardo, con distinti ricorsi, deducono i seguenti motivi: 1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.707 cod. pen. Gli strumenti rinvenuti ed oggetto di contestazione - nella specie un flessibile elettrico, avente disco per il taglio dei metalli, ma con integrato il cavo di corrente e, quindi, ad esclusiva alimentazione elettrica (con la relativa tenaglia accessoria munita di chiave monta disco) - non potevano ritenersi idonei, per le loro caratteristiche, ad aprire o forzare le serrature (l'alimentazione necessaria ad attivare il congegno non si trova sul muro perimetrale degli immobili abitativi o degli esercizi commerciali, con la conseguenza che il flessibile elettrico in assenza di alimentazione è uno strumento del tutto inoffensivo ed inidoneo). La motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito, che ne aveva valutato l'idoneità con riferimento alla capacità di scardinare anche congegni di protezione interni ad abitazioni, era apodittica e priva della relativa massima di esperienza di copertura ed inoltre non teneva conto che l'utilizzo del flessibile all'interno dell'abitazione andrebbe a perfezionare l'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen., con conseguente assorbimento della contravvenzione. Né tale idoneità poteva ricavarsi dall'assenza di giustificazioni rese dai ricorrenti, posto che l'assenza del giustificato motivo rileva soltanto allorché si accerti il possesso di oggetti atti allo scasso. Inoltre, non vi erano elementi, neppure indiziari, che potessero far ritenere che il ricorrente ne avesse la disponibilità e ne fosse consapevole considerato che si trovavano nel bagagliaio dell'auto del coimputato. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen. in ragione del modesto e marginale disvalore penale della condotta e delle circostanze del casellario giudiziale "indicative dell'occasionalità del comportamento illecito". 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Una lettura costituzionalmente orientata esclude che possano rilevare quali elementi ostativi i precedenti penali e giudiziari annoverati dall'imputato, trattandosi di presupposti del reato in contestazione. Ne conseguirebbe una sorta di incompatibilità ontologica tra la fattispecie in esame e l'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen., con possibili ricadute sul piano della legittimità costituzionale della fattispecie in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. inosservanza degli artt. 178, 179 e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato, così ritenendo valida la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, sulla scorta dell'accertamento negativo attestato dall'ufficiale giudiziario, dovuto alla genericità dell'indirizzo, in quanto corredato dal solo numero civico (ove è insistente un grosso complesso di edifici), omettendo di considerare che l'imputato aveva in realtà precisato anche la scala (L) ed il piano (1°). 2.2. Vedi sub 1.1. 2.3. Vedi sub 1.3. 2.4 (rubricato III nei motivi di ricorso) vedi sub 1.2, con la specificazione ulteriore che, quanto al ricorrente, il richiamo dello status di recidivo ai fini dell'esclusione della speciale causa di non punibilità non era una motivazione sufficiente, in quanto l'abitualità presuppone che siano stati commessi, anche successivamente a quello oggetto del procedimento, almeno due ulteriori reati. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 10/05/2022, ritenendo non fondati i motivi dedotti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 3. Con nota di conclusioni, la difesa dei ricorrenti, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L'eccezione preliminare di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. Anzitutto occorre premettere che dall'esame del fascicolo risulta che l'imputato, sia in sede di prima dichiarazione di domicilio in data 20/02/2016 che nella successiva effettuata all'Ufficio matricola in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado in data 31/10/2017 (non allegata al ricorso ma presente in atti a seguito di controllo del Collegio), ebbe ad esplicitare l'indirizzo ove ricevere le notifiche anche con l'indicazione della lettera (L) della scala ove abitava e, nella prima dichiarazione, anche precisando il relativo piano (il 1°). Pertanto, non può ritenersi, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, che sia stata validamente effettuata per l'imputato la notifica al difensore di fiducia ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (reciuts ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), stante l'insufficienza del domicilio dichiarato, per come attestato dall'ufficiale giudiziario ("l'indirizzo è insufficiente essendo sprovvisto della scala esistendo poi numerosi edifici scale C, G, L, O, P senza portierato"), al quale, peraltro, la cancelleria della Corte di merito dispose di notificare l'atto al solo indirizzo di residenza senza nulla precisare in ordine agii altri elementi forniti dall'imputato che avrebbero consentito di individuare esattamente il luogo di notifica. Tuttavia, l'eccezione difensiva di nullità della notifica risulta tardiva. Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, hanno affermato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità, di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (in termini vedi anche Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Rv. 269709). Nel caso in esame, alla prima udienza dinanzi alla Corte d'appello tenutasi il 23/12/2020, i difensori eccepirono soltanto il mancato rispetto dei termini a comparire per gli imputati a seguito della notifica effettuata in data 12/12/2020 per entrambi, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nulla eccependo con riguardo al buon fine dell'atto. La Corte d'appello, in accoglimento dell'eccezione sollevata, dispose il rinvio al 5/02/2021 e solo a tale successiva udienza il difensore del Dainotti eccepì la nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello in ragione di vizi attinenti alla regolarità della procedura di notificazione. Trattandosi di nullità che attiene al decreto di citazione (e, pertanto, non si verifica nel giudizio, per come osservato anche dal P.G. nell'udienza dinanzi alla Corte di appello), la relativa eccezione andava sollevata, ex art. 181, comma 3, cod, proc. pen., alla prima udienza di comparizione. 1.2. L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri. è esente dai vizi di legittimità denunziati, rinvenendosi congrua motivazione. Al riguardo, infatti, si è fatto riferimento all'abitualità della condotta criminosa in uno con "l'impressionante numero di reati contro il patrimonio" commessi dagli imputati, alla luce dell'ennesimo reato commesso. Si è, dunque, espresso un giudizio coerente agli elementi di merito declinati che esclude qualsiasi profilo di occasionalità e marginalità della condotta commessa, si da poter essere ricondotta nell'alveo della causa di non punibilità invocata. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sussistenza del reato contestato (rispettivamente motivi sub 1.1. Riccio e sub 2.2. Dainotti). 2.1. Il primo motivo in punto di sussistenza del reato contestato è manifestamente infondato. Al riguardo, la Corte di merito ha correttamente osservato come secondo l'insegnamento costante di questa Suprema Corte, per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all'art. 707 cod. pen. - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopraindicati, così vanificandone la funzione. Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne come vorrebbe il ricorrente, ma anche congegni di protezione che possono trovarsi all'interno di abitazioni come casseforti o forzieri, o custodie rinforzate, non potendosi affatto escludere, con riguardo allo strumento oggetto di contestazione (un flessibile con disco per il taglio di acciaio e ferro, filo di corrente munito di chiave montadisco e una tenaglia in ferro), che l'alimentazione venga fornita all'uopo mediante allaccio abusivo alla rete elettrica presente nell'abitazione. Ciò che rileva, infatti, è che lo strumento sia dotato di potenziale attitudine ad operare su serrature o altri analoghi congegni tant'è che in quest'ottica configurano strumenti nel senso voluto dalla norma incriminatrice anche oggetti di uso comune nella vita quotidiana, laddove le circostanze concrete depongano univocamente per la loro destinazione alla finalità preventiva perseguita dalla disposizione incriminatrice. Del resto, una lettura della norma citata nel senso di ricondurre nell'alveo della fattispecie soltanto quegli atti preparatori volti a un'aggressione ai congegni esterni di protezione delle abitazioni avrebbe una valenza riduttiva, in quanto la finalità preventiva abbraccia il patrimonio in quanto tale e, dunque, si pone quale reato ostacolo rispetto a tutte le modalità della condotta che possano accompagnare la successiva commissione del reato contro il patrimonio e, dunque, anche le sue concrete modalità di esecuzione che possono volgersi anche contro beni che, in ragione del loro intrinseco valore, possono essere aggrediti dall'interno, così arrecando un danno al soggetto passivo del reato. Si tratta di un'interpretazione della fattispecie volta ad assicurare una piena tutela alla proprietà privata, in ossequio alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 42 Cost. Né ai fini dell'esclusione della contravvenzione vale il rilievo che lo strumento atto a scassinare laddove fosse utilizzato all'interno dell'abitazione sarebbe assorbito nella circostanza aggravante del furto di cui all'art. 625 cod. pen. La contravvenzione, infatti, opera su un piano del tutto differente, trattandosi di un reato ostacolo che presuppone che non sia stato neppure compiuto un tentativo punibile, assolvendo ad una funzione eminentemente preventiva. Laddove, invece, vi sia un nesso di immediatezza e di strumentalità tra il possesso degli arnesi, il bene preso di mira e la commissione (anche tentata) del furto, allora opererà il principio di specialità, con prevalenza della fattispecie delittuosa. Altrimenti si verrebbe a determinare una selezione dei beni patrimoniali da proteggere in relazione alla tipologia degli strumenti da scasso detenuti, contrariamente agli obiettivi di tutela avuti di mira dalla disposizione in commento. Il rapporto invece deve essere inverso: è attraverso l'individuazione dell'oggetto materiale della tutela che passa la definizione di strumento atto allo scasso. 2.2. Inammissibile è la doglianza in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel reato de quo sul rilievo che l'auto ove sono stati rinvenuti gli arnesi atti allo scasso fosse del coimputato e, dunque, tale presenza non fosse nota al ricorrente, anche in ragione del fatto che gli arnesi si trovavano nel bagagliaio. Si tratta, invero, di un profilo di censura introdotto per la prima volta con il presente ricorso e che, attenendo al merito del fatto, doveva essere sottoposto alla Corte territoriale, essendo precluso alla Corte di cassazione lo scrutinio di elementi di ricostruzione del fatto. 2.3. Sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. vedi sub 1.2. coimputato. 2.4. Manifestamente infondato è il motivo dedotto in ordine alle attenuanti generiche, non essendo affatto precluso al giudice attribuire rilevanza, ai fini circostanziali, ad un elemento, nella specie condanna per delitti contro il patrimonio, che allo stesso tempo costituisce presupposto del reato. L'apprezzamento dei precedenti penali per delitti contro il patrimonio ai fini circostanziali non involge alcun profilo di tipo "obbligato" quale, invece, si verifica allorché tale condanna rilevi quale elemento costitutivo della contravvenzione, ma si lega ad una valutazione diversa e più ampia che attiene a tutti gli elementi positivi e negativi esterni al fatto ed alla loro eventuale comparazione. Nel caso in esame, la Corte di merito, oltre ad avere fatto riferimento ai "precedenti penali", dizione che, in assenza di puntuale allegazione, si presta ad essere riferita non solo a condanne per delitti contro il patrimonio, ha richiamato un ulteriore elemento di disvalore costituito dal "negativo giudizio sulla personalità". 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammis
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