CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 15818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35548/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 4; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'EDERA; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 11698/2019 , pubblicata il4/06/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva citato in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma il [OSCURATO:PERSONA] dell'Edera di [OSCURATO:PERSONA]Antonio da Padova 99, in Roma, esponendo di avere rappresentato e assistito il Condominio nella vertenza contro il condomino [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo di condannare il convenuto al pagamento dei compensi dovutigli. Con sentenza n. 36924 del 2012, il Giudice di pace accoglieva in parte la domanda (imputava alla vertenza con il condomino Paparelli l'acconto di euro 918,71 corrisposto all'attore) e liquidava in euro 1.363,00 il compenso dovuto. La sentenza era appellata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 18857 del 2016, il Tribunale di Roma rigettava il gravame, evidenziando come il tenore letterale della causale del bonifico di euro 918,71 eseguito in favore dell'appellante, inducesse a ritenere che si fosse inteso soddisfare il credito da correlare all'opera professionale prestata con riferimento al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condomino Paparelli. 2. La sentenza d'appello è stata impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, ricorso definito da questa Corte con l'ordinanza di rigetto n. 36985 del 2021. La medesima pronuncia d'appello n. 18857/2016 è stata oggetto di domanda di revocazione ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art.395 c.p.c. Con la sentenza 4 giugno 2019, n. 11698, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda. Rispetto ai due motivi di revocazione, il Tribunale ha ritenuto – Con riferimento al primo motivo - che nella sentenza impugnata fosse ravvisabile un mero errore materiale e non un errore di fatto revocatorio e - quanto al secondo motivo - che la pronuncia non si ponesse in contrasto con la sentenza n. 18743/2013 del Giudice di pace di Roma. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] dell’Edera non ha svolto difesein questa sede. Il ricorrente ha anche depositato memoria, nella quale (v. le relativepagg. 2 - 6) ha chie sto a questa Corte di acquisire “il previo parere della Corte di giustizia dell’Unione europea” su due questioni, ossia la violazione del diritto al giusto processo, davanti a un giudice terzo e imparziale, perché l’art. 111 Cost. “non solo è inapplicato e di fatto inapplicabile, ma è anche sistematicamente violato dai giudici e dallo stesso legislatore” e l’illegittimità del comma 1 dell’art. 1277 c.c., che avrebbe l’effetto di penalizzare fortemente il creditore. La richiesta,prospettandosi come generica (risolvendosi in una serie di argomentazioni critiche generali in ordine alla portata e all’applicazione dell’art. 111 Cost.), non risultando neppure chiara nella sua richiesta di “parere” ed essendo del tutto priva di riferimenti al diritto euro-unitario (requisito imprescindibile per la valutabilità dei presupposti per la rimessione di una determinata questione alla CGUE), non può che essere dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia la “violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 112 e 402 c.p.c., 12 delle preleggi e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”, sostenendosi che il Tribunale di Roma avrebbe, in effetti, accertato l’errore di fatto, senza, però, poipassare alla fase rescissoria del giudizio. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che il giudice di primo grado sia incorso non in un errore revocatorio, ma in un semplice errore materiale, avendo in motivazione detto che il bonifico dell’ammontare di euro 918,71 era stato effettuato in data 21 ottobre 2010, quando risultava che il detto bonifico era, invece , stato effettuato il 6 giugno 2010, valorizzando piuttosto la causale del documento ( precetto decreto 2706 09 ) e una lettera dell’amministratore di condominio che aveva contestato al ricorrente l’imputazione del pagamento, appunto eseguito in data 8 giugno 2010 con la citata causale. Avendo escluso che ricorresse un errore di fatto exart. 395, n. 4 c.p.c., il Tribunale correttamente “non è passato alla fase rescissoria del giudizio”, ma ha rigettato il motivo di impugnazione. 2. Il secondo motivo, invocando la “violazione dell’art. 395, n. 5 c.p.c., nonché degli artt. 112 e 402 c.p.c., 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”, contesta quanto affermato, con “sicuramente illegittimo esclusivo rigore formale”, dalla sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di revocazione, ovvero che “quanto statuito nella sentenza oggetto di revocatoria non è in contrasto con quanto deciso con la precedente sentenza del Giudice di pace n. 18743/2013”. Anche questomotivo non coglie nel segno e va disatteso. Il Tribunale ha ritenuto che quanto statuito nella sentenza oggetto di revocazione, ossia l’imputazione dell’acconto alla vertenza del condomino Paparelli non si pone in contrasto con quanto deciso con la precedente sentenza del Giudice di Pace n. 18743/2013. In quest’ultima sentenza – ha precisato il Tribunale – si legge infatti: “il giudice ritiene che la stessa – la somma di euro 918,71 –non vada imputata alla somma oggi richiesta [relativa alla vertenza del condomino [OSCURATO:PERSONA]], non solo perché espressamente dichiarato da parte convenuta, ma anche per essere stato documentato”. Il Tribunale ha, pertanto , sufficientemente e plausibilmente motivato la mancanza di contrasto tra le pronunzie,sottolineandosi che “l'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito”, così che non possono essere “sollecitate - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità” (in questi termini Cass. n. 26523/2006 e, per idonei riferimenti, Cass. n. 17175/2020). II. Il ricorso deve, in definitiva, essererigettato. Non vi è luogo a pro vvedere sulle spese non essendosi l’intimato difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a