CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35364/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. Deduce, con unico motivo, violazione di legge per mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. 2. E' stata depositata memoria difensiva con la quale i \ ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. 4. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei princìpi sopra menzionati e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, in disparte le considerazioni sulla assenza di significative condotte successive al reato, ha comunque valutato le modalità particolarmente pericolose della condotta, atteso che l'imputato, che presentava un tasso alcolemico sensibilmente elevato rispetto ai parametri legali ( 2,53 g/I alla seconda prova e 2,78 alla prima prova) si era posto alla guida sul Grande r accordo/Inulare di Roma, strada a grande scorrimento rientrante nel novero delle autostrade, provocando un incidente, mettendo cosi a grave rischio la sicurezza stradale. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere es