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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 45646/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 13 gennaio 2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (artt. 9, comma 2, legge n. 1423/56 e 75 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza.

Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 21, non essendosi fatto trovare presso la propria abitazione alle ore 22:50 del 7 settembre 2015.

La pena è stata così commisurata: mesi tre di arresto, concesse le circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso censura, al primo motivo, la mancata dichiarazione di improcedibilità per prescrizione da individuarsi in anni cinque (dies a quo 7 settembre 2015), compresi gli eventi interruttivi e sospensivi pur richiamati nell'impugnata sentenza.

Al secondo motivo si ribadisce la sussistenza della esimente dello stato di necessità, in quanto il ricorrente era stato impossibilitato ad allertare le Forze dell'Ordine per via del ricovero presso il [OSCURATO:PERSONA] -pochi minuti dopo rispetto all'orario dell'avvenuto controllo-.

Mancherebbe, in questo senso, l'elemento soggettivo del reato, in quanto la condotta -prospetta come inoffensiva- non era preordinata alla violazione della misura della sorveglianza speciale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che il tempo necessario alla maturazione della precrizione, nel caso in esame, non è quello relativo alla contravvenzione (anni cinque) di cui all'art.75 co.1 d.lgs. n.159 del 2011 ma è quello relativo al delitto (anni sette e mesi sei) di cui al comma 2 della disposizione incriminatrice, essendo stata violata una prescrizione correlata alla applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L'errore commesso dal giudice di primo grado, in sede di inviduazione della pena (arresto in luogo della reclusione) non è stato oggetto di rettifica in appello soltanto per l'omessa impugnazione della parte pubblica, ma non incide sul titolo del reato che resta quello indicato nel capo di imputazione. 3.2 Quanto al secondo motivo si tratta di mera reiterazione del motivo di appello, su cui la Corte di secondo grado ha esposto in modo logico ed esauriente le ragioni per cui il ricovero ospedaliero (avvenuto dopo il controllo negativo), anche per le sue modalità, non integra alcuna ipotesi di scriminante né si riflette sull'elemento psicologico del reato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 13 gennaio 2021 la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (artt. 9, comma 2, legge n. 1423/56 e 75 d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza. Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 21, non essendosi fatto trovare presso la propria abitazione alle ore 22:50 del 7 settembre 2015. La pena è stata così commisurata: mesi tre di arresto, concesse le circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso censura, al primo motivo, la mancata dichiarazione di improcedibilità per prescrizione da individuarsi in anni cinque (dies a quo 7 settembre 2015), compresi gli eventi interruttivi e sospensivi pur richiamati nell'impugnata sentenza. Al secondo motivo si ribadisce la sussistenza della esimente dello stato di necessità, in quanto il ricorrente era stato impossibilitato ad allertare le Forze dell'Ordine per via del ricovero presso il [OSCURATO:PERSONA] -pochi minuti dopo rispetto all'orario dell'avvenuto controllo-. Mancherebbe, in questo senso, l'elemento soggettivo del reato, in quanto la condotta -prospetta come inoffensiva- non era preordinata alla violazione della misura della sorveglianza speciale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al primo motivo va rilevato che il tempo necessario alla maturazione della precrizione, nel caso in esame, non è quello relativo alla contravvenzione (anni cinque) di cui all'art.75 co.1 d.lgs. n.159 del 2011 ma è quello relativo al delitto (anni sette e mesi sei) di cui al comma 2 della disposizione incriminatrice, essendo stata violata una prescrizione correlata alla applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'errore commesso dal giudice di primo grado, in sede di inviduazione della pena (arresto in luogo della reclusione) non è stato oggetto di rettifica in appello soltanto per l'omessa impugnazione della parte pubblica, ma non incide sul titolo del reato che resta quello indicato nel capo di imputazione. 3.2 Quanto al secondo motivo si tratta di mera reiterazione del motivo di appello, su cui la Corte di secondo grado ha esposto in modo logico ed esauriente le ragioni per cui il ricovero ospedaliero (avvenuto dopo il controllo negativo), anche per le sue modalità, non integra alcuna ipotesi di scriminante né si riflette sull'elemento psicologico del reato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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