CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 21770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare il reato di resistenza per la pericolosità che ne aveva contrassegnato la condotta di guida. Manifestamente infondato, in presenza di trattazione con rito carolare, la mancata traduzione dell'imputato all'udienza di discussione, anche tenuto conto che non risultava lo stato di detenzione del predetto e in presenza di notifica al domicilio eletto presso il difensore di fiducia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA]