CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36821/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 3814/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] "Brancasi" rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.109. -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -resist~ (-0,11-1) LJ° Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, n. 1269/23/2014 depositata il 30/05/2014. Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera dì consiglio del 29 aprile 2021 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] "Brancasi" - Scrl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione di Lecce n. 1269/23/2014, depositata il 30/05/204. h - La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui, relativamente al periodo d'imposta 2007/2008, l'Ufficio, sul presupposto che la Cooperativa ricorrente non fosse qualificabile "a mutualità prevalente", ha attribuito un imponibile di euro 230.676,13 di maggiori imposte, interessi e sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto con esito sfavorevole in entrambi i gradi di merito. L'impugnativa in esame è basata su cinque motivi. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Per ragioni di ordine logico è prioritario esaminare il quinto motivo. Con esso, riferito all'art.360, primo comma, n.5, c.p.c., la ricorrente ha lamentato che il giudice regionale avesse omesso di esaminare, ai fini della valutazione della prevalenza della mutualità, il parametro comparativo della "quantità" della materia prima conferita dai soci, rapportato alla quantità del prodotto totale. A motivo del suo iter, la CTR ha addotto che la contribuente non avesse anche indicato i dati, relativi al parametro alternativo, del "valore" del prodotto conferito dai soci. Parametro, che, invece, risulta essere stato documentato dalla parte e che era nella disponibilità della Commissione d'appello. E', quindi, necessario, previamente, stabilire se la cooperativa in parola fosse o meno a mutualità prevalente, utilizzando entrambi i parametri indicati dall'art. 2513, ultimo comma, c.c. Connotazione, questa, decisiva al fine di individuare il trattamento fiscale da riservare alla ricorrente cooperativa, nel periodo d'imposta in verifica. In particolare, la CTR ha ritenuto - nell'esaminare i profili oggetto del quinto motivo del presente ricorso - che i dati forniti dalla cooperativa ricorrente consentissero, al fine di determinare la prevalenza o meno dei conferimenti dei soci, solo di conoscere il "valore" dei beni "conferiti" in rapporto al valore dei beni "acquistati" dai terzi. Raffronto in base al quale il parametro del "valore" era risultato superiore al 50% dì quello dei beni acquistati da terzi. Con la conseguenza che, nel caso in esame, la CTR aveva escluso la natura di cooperativa a mutualità prevalente della Cooperativa "Brancasi". Il percorso seguito dal Giudice regionale, per giungere al suindicato risultato, era però basato, come detto, sul presupposto errato che quel Collegio non disponesse dei dati relativi al criterio alternativo, posto dall'art. 2513, ultimo comma, c.c. rappresentato dalla "quantità" dei prodotto conferito dai soci, cioè di uva, ma solo di quello della quantità di vino e mosto conferito da terzi. Si legge, infatti, nella sentenza: «Poiché in atti non vi sono le quantità di uva conferita dai soci (essendo del tutto irrilevante, ai fini di tale calcolo, il vino prodotto dovendosi considerare solo i prodotti conferiti e non il risultato della lavorazione di tali prodotti), ma solo le quantità di mosto e vino conferiti dai terzi -hl 14.511-, l'unico criterio affidabile/Per stabilire se la cooperativa fosse o meno a mutualità prevalente] è quello dei valori dei beni conferiti dai soci pari ad euro 403.775,13 e del valore dei beni acquistati dai terzi (euro 538.187,60) e, conseguentemente, dal conteggio che ne scaturisce (403.775,13/538,187,60x100>50), si evince che la percentuale dei prodotti acquistati dai terzi è superiore a quella dei conferimenti dei soci e quindi non ricorre la prevalenza della mutualità». Ora, il conteggio effettuato e il presupposto su cui era basato, sono stati oggetto di specifica censura. Infatti, la ricorrente, ha, per contro, documentato, che la quantità dei prodotti ricevuti, cioè dell'uva conferita dai soci, era di 18.217 Kg. a fronte della quantità di vino acquistato da terzi pari a 13.935 hl. Dati desunti dagli "stralci", riportati, per autosufficienza, nel ricorso in esame, delle dichiarazioni alla AGEA e del p.v.c. della G. di F. Ne risulta contraddetto l'assunto della CTR, circa la mancanza dei dati relativi alle "quantità" della materia prima, conferita dai soci ed era smentito fosse, esclusivamente, possibile procedere ad una valutazione della prevalenza o meno della mutualità, adottando il solo parametro del "valore" del prodotto conferito dai soci rispetto a quello acquistato da terzi, laddove i dati sulle quantità erano, invece, presentO in atti. E' quindi da ritenere fondato il quinto motivo di ricorso in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, per aver la CTR omesso di esaminare il "fatto", decisivo ai fini di stabilire la sussistenza della mutualità prevalente, consistente nella mancata valutazione della "quantità" del prodotto conferito dai soci a fronte di quello acquistato da terzi. Circostanza che, se considerata, avrebbe consentito alla Commissione d'appello di stabilire se la materia prima conferita dai soci fosse o meno, quantitativamente, superiore al 50% del prodotto complessivo. Il risultato cui è pervenuta la CTR è, dunque, frutto di un omesso esame di un fatto decisivo, quale la comparazione dei due criteri/parametri (quantità/valore), posti dalla norma. Iter che, quindi, il Giudice regionale dovrà ripercorrere al fine di individuare la natura della cooperativa e quindi il regime fiscale applicabile. Pertanto, la valutazione delle doglianze espresse dalla ricorrente con gli altri motivi di ricorso, sono condizionati dall'esito della suindicata indagine, da rinviare al giudice di merito. In particolare, è pregiudicante al fine di stabilire se l'art. 1 comma 460 della legge n.311 del 2004, in tema di IRES/IRAP, debba trovare (o meno) applicazione nella parte relativa alla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente. Pertanto, il primo motivo pone aspetti la cui valutazione è conseguente alla soluzione di quelli oggetto del quinto motivo ed è pertanto da esso assorbito. Con il secondo motivo, la parte lamenta che la CTR, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., abbia omesso di pronunciarsi sui profili di illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione delle norme richiamate nel primo, riguardanti il discrimine tra le cooperative a mutualità prevalente e quelle a mutualità non prevalente. Ne discende che tale motivo, per come formulato ed in riferimento al vizio denunciato, è infondato in quanto la CTR non è incorsa in omessa pronuncia in quanto nella sentenza si legge che «i giudici di primo grado si sono espressamente pronunciati, sia pure sinteticamente, laddove hanno rilevato che "la condizione di prevalenza segue il parametro dei costi dei beni conferiti" e quindi in ragione di ciò hanno concluso sul corretto operato dell'[OSCURATO:PERSONA]», ritenendo, il Giudice regionale, che la Cooperativa "Brancasi" non fosse a mutualità prevalente, in base all'iter motivazionale innanzi richiamato, nell'esaminare il quinto motivo. Con il terzo motivo, anch'esso formulato in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente si duole che la sentenza di appello «non ha tenuto conto di quanto contestato dall'appellante in sede di ricorso e ribadito in pubblica udienza, ossia dell'errata ripresa a tassazione ai fini IVA della somma di euro 9.227,00 perché ritenuta indetraibile ex art. 19 d.p.r. n.633/72...>> ed inoltre lamenta la mancanza di qualsiasi cenno sul «perché la CTR non abbia inteso applicare l'art.34 del d.P.R. n.633/72, norma speciale dettata proprio per le cooperative di manipolazione e trasformazione di prodotti agrari conferiti dai soci..». La censura è da ritenere fondata in quanto la sentenza impugnata è effettivamente mancante di qualsiasi cenno di motivazione, anche implicito, relativo a tale aspetto. Infine, il quarto motivo, ripropone, sotto la diversa angolazione dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la stessa doglianza esposta nel terzo, sulla ritenuta indetraibilità della somma di euro 9.227,00 a titolo di IVA. Il motivo, pertanto, è assorbito dal precedente. Ciò premesso, la Corte ritiene fondati il quinto e il terzo motivo, infondato il secondo, assorbiti il primo(dal quinto) e il quarto (dal terzo). Cassa la sentenza impugnata che rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia- sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per il riesame nei termini indicati, oltre che per la definizione delle spese. P.Q. M . Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa e rinvia per il riesame e per la definizione sulle speser aOU í3- `J «4(Z ((e- 9,‘ C c e.< , Cosi deciso in Roma nella Camera di co