CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 28247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 34705-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent i – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 421 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 4 ma ggi o 201 8 (R.G.N. 1075/2015). R.G.N.34705/2018 Cron. Rep. C.C. 28/06/2023 giurisdizione Trattamenti previdenziali erogati dal [OSCURATO:PERSONA]. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 421 del 2018, depositata il 24 maggio 2018, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che aveva respinto la domanda dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere il riconoscimento della pensione integrativa a carico del Fondo di previdenza degl’impiegati e dipendenti delle esattorie o, in alternativa, il pagamento di una somma pari al 75% dei contributi versati al predetto Fondo. 1.1.– A fondame nto della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che ai pensionati appellanti è stata corrisposta la pensione determinata secondo i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria, in quanto in concreto più favorevole, e che è dunque preclusa la richiesta di prestazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA], che presuppongono l’unitarietà dei versamenti. Non può essere condivisa la premessa del gravame, che nella pensione integrativa reclamata in causa ravvisa una mera componente che si somma alla pensione già corrispostadall’assicurazione generale obbligatoria e prescinde dall’autentica natura di tale integrazione, consistente in «un autonomo e complessivo trattamento pensionistico» (pagina 6 della sentenza impugnata). 1.2.– Non è fondata la pretesa di restituzione dell’integrazione contributiva, in quanto la facoltà di riscatto non è stata esercitata nel rispetto dei termini di cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, sanciti da una normativa che non confligge con i principi costituzionali. Né si può riscontrare alcun indebito arricchimento a vantaggio dell’INPS. -3 - 2.–I signori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello diPalermo, con ricorso notificato il 21 novembre 2018e affidato a due motivi . 3.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 31 dicem bre 2018 . 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.– I ricorrenti e la parte controricorrente hanno depositato memoria illustrativa. 7.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., e omesso esame d’un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con conseguente nullità della sentenza. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della decisione di primo grado, che indicherebbe soltanto due dei ricorrenti (i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ingenerandoincertezza sull’efficacia soggettiva della sentenza. 1.1.–Il motivo è inammissibile, per difetto d’interesse. 1.2.–Colgono nel segno, a tale riguardo, i rilievi sviluppati nel controricorso (pagine 4 e 5). È inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della -4 - causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e il giudice d’appellocomunque abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio in relazioneall’omessa dichiarazione di nullità (Cass., sez. I, 21 settembre 2015, n. 18578, e 21 novembre 2008, n. 27777). Questa Corte ha puntualizzato che, nelle controversie in materia di lavoro, in virtù dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi d’impugnazione, il giudice del gravame, ove rilevi un vizio nella sentenza impugnata , non può rimettere la causa al primo giudice,ma deve trattenerla per l’ ulteriore decisione nel merito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d’interesse,qualora il giudice del gravame , pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede d’appello, abbia, nondimeno, pronunciato nel merito(Cass., sez. lav., 5 aprile 2011, n. 7744). Nessun interesse sorregge un ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede d’appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, in quanto una decisione d’accoglimento avrebbe comportato null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice d’appello(Cass., sez. II, 12 ottobre 2020, n. 21943, e Cass., sez. lav., 5 giugno 2014, n. 12642). Trattazione che, nel caso di specie, è ritualmente avvenuta, approdando a una sentenza che ha esaminato le posizioni di tutte le parti in causa e che si è sostituita integralmente alla pronuncia di primo grado. Donde la carenza d’interesse dei ricorrenti, che nessun pregiudizio risentono dalla lacunosa identificazione delle parti nella pronuncia di primo grado, oramai sostituita da quella d’appello. -5 - 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 21 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e del decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 55, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 136 del 14 giugno 2018. La sentenza impugnata avrebbe errato nel negare il diritto di percepire la pensione corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria, così come integrata dal contributo affluito al Fondo speciale, e avrebbe “snaturato” il concetto di integrazione pensionistica. Nell ’ammontare della pensione in godimento , non sarebbero stati computati anche i contributi versati al Fondo esattoriale, deputati a integrare il trattamento pensionistico. Tali conclusioni sarebbero avvalorate anche dal decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 55, inequivocabile nello stabilire che tutti i contributi versati nel [OSCURATO:PERSONA] d ia no origine alla liquidazione d ’ una prestazione aggiuntiva rispetto al trattamento maturato con le regole dell’assicurazione generale obbligatoria. 2.1.–Il motivo s’incentra sul diritto di percepire l’integrazione della pensione corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria e no n tocca la questione inerente al riscatto della contribuzione versata. La doglianza non è fondata. 2.2.–Come questa Corte ha chiarito nella sentenza 4 maggio 2016, n. 8892, nel tratteggiare l’articolata disciplina applicabile al caso di specie,«18. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza per gli [OSCURATO:PERSONA] delle Esattorie e Ricevitorie è disciplinato dalla legge2 aprile 1958, n. 377, che ha abrogato le disposizioni precedentemente in vigore, e dalla legge22 luglio 1971, n. 587, che ne ha costituito il completamento ed il perfezionamento.19. Esso costituisce una gestione autonoma in seno all’Istituto della previdenza sociale.20. Ai sensi della legge n. 377 del 1958, artt. 8 e 9, sono obbligatoriamente iscritti al [OSCURATO:PERSONA] con effetto dalla data di assunzione: a) - i dipendenti, impiegati o -6 - subalterni, delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, compresi gli addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici; b) -i dipendenti con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente per un periodo superiore a 180 giorni l’anno; c) i dipendenti in servizio presso le esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio; d) -i dipendenti adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria sempreché il rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi delle categorie esattoriali.21. Secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 377 del 1958, il [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla qualei medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto 4 ottobre 1935, convertito con modificazioni e integrazioni,nonch é secondo le norme previste dalla legge n. 377 del 1958. 22. [OSCURATO:PERSONA] conferisce all ’ iscritto ed ai suoi aventi causa una pensione che integra quella a carico dell’AGO, secondo quanto previsto dall’art. 2 dellalegge n. 377 del 1958. 23. Ai sensi del successivo art. 3, il [OSCURATO:PERSONA] provvede a corrispondere, unitamente alla integrazione di cui sopra, la pensione dovuta dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o considerati utili nell’assicurazione stessa.24. Detta pensione è accreditata al Fondo per il suo intero ammontare dalla assicurazione anzidetta.25. La pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono pagate dal Fondo in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva. 26. L ’ intera pensio ne liquidata ai sensi della leggen. 377 del 1958 è a carico del Fondo, quando non sia dovuta la pensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 27. Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell’AGO, all’iscritto spetta una -7 - pensione di importo pari a quest’ultima (art. 24, comma 4). 28. Le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e diinvalidità e le pensioni ai superstiti […] 30. Gli art t . 21 e sgg. dell a legge n. 377 del 1958 regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 31. Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva. 32. Alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate, deve ritenersi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (legge n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (Cass. n. 12872/98, 11532/00, 7288/2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO». 2.3.– Di tali principi, ribaditi in molteplici occasioni d a lla giurisprudenza di questa Corte(Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30474, 16 febbraio 2021, n. 4044, 30 ottobre 2020, n. 24135, 15 settembre 2020, n. 19242, e 9 novembre 2018, n. 28775), la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. La premessa è che i ricorrenti, ai sensidell’art. 24, quarto comma, della legge n. 377 del 1958, beneficiano di una pensione «a carico dell’assicurazione generale obbligatoria» (pagina 2 della sentenza). Com’è stato accertato in punto di fatto in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, la pensione , erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, risultain concreto più vantaggiosa della -8 - pensione liquidata secondo il regime speciale di cui all’art. 23 della medesima legge n. 377 del 1958, analiticamente ricostruito, quanto ai criteri di computo, dalla sentenza d’appello, anche in chiave comparativa con la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. I giudici d’appello, nell’esaminare la domanda introdotta dai ricorrenti e nell’interpretarne il contenuto sostanziale,hanno preso le mosse dal rilievo, comunemente recepito nella giurisprudenza di questa Corte, che il « [OSCURATO:PERSONA] […] non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell’AGO»(sentenza n. 8892 del 2016, cit., punto 37 dei “Motivi della decisione”). Né si possono ottenere a carico del Fondo le prestazioni che «presuppongono la unitarietà dei versamenti»(sentenza n. 8892 del 2016, cit., punto 38 dei “Motivi della decisione”). Invero, non si può configurare l’integrazione a carico del Fondo come una mera integrazione,dissociata dalla prestazione complessiva, laddove tale trattamento si atteggiacome «un autonomo e complessivo trattamento pensionistico» (sentenza n. 8892 del 2016, cit., punto 39 dei “Motivi della decisione”). Questo è il punto nodale della sentenza d’appello, che muove dalla particolareggiata ricostruzione del quadro normativo e degli approdi più recenti della giurisprudenza di questa Corte, anche in ordine al corretto inquadramento della integrazione rivendicata dai ricorrenti, componente di un unicum inscindibile (pagina 3 del controricorso). Le conclusioni cui sono giunti i giudici d’appello scaturiscono da tale inquadramento, che ha implicazioni di portata più generale e si riverbera anche sulla soluzione del caso di specie. Alla stregua dei principi richiamati, la Corte territoriale, a fronte di un trattamento pensionistico INPS categoria ES (pagina 5 della sentenza), erogato «dall’AGO» (pagina 6), Fondo pensioni lavoratori -9 - dipendenti, e prescelto in quanto «regime più favorevole» nel suo complesso (pagina 7), non ha accolt o l’ulteriore richiesta d ’una mera integrazione a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Tale integrazione,afferente a un diverso regime , si atteggia come elemento costitutivo di un trattamento unitario , che non può essere frammentato nelle sue componenti. L’integrazione non può essere richiesta quale prestazione irrelata e distinta , avulsa dal trattamento cui appartiene. Né tale richiesta può essere giustificata dal fatto che una parte della contribuzione, in questo modo,si palesi infruttuosa. Come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale, «in un sistema solidaristico la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi (v. sentenza n. 390 del 1995)» (sentenza n. 439 del 2005, punto 3 del Considerato in diritto). Con precipuo riguardo al [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha tratto da tali principi i pertinenti corollari. Con orientamento richiamato anche dai giudici d’appello, si è affermato che l’impossibilità, per il soggetto iscritto alla Cassa di previdenza, di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. In ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle Casse o dagl’Istituti di previdenza e assistenza, non si rinviene nel sistema un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati, o non possano più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2006, n. 1572). 2.4.–A diverse conclusioni non può condurre lo ius superveniens richiamato a sostegno del motivo di ricorso. -10 - L’art. 1, comma 9-bis del decreto - legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha demandato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di individuare « le modalit à di utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui allalegge 2 aprile 1958, n. 377, per l’armonizzazione della disciplinaprevidenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell’assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995,n. 335». Il decretoministeriale 8 maggio 2018, n. 55, emanato in attuazione del d.l. n. 193 del 2016, interviene a individuare «in via esclusiva le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, secondo la disciplina previdenziale dell’assicurazione generale obbligatoria, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge 8 agosto 1995, n. 335» (art. 1). L’art. 2, comma 1, del decreto stabilisce che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell’iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall’assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato». Meritano di essere condivise le osservazioni dell’Istituto (pagina 7 del controricorso e pagina 2 della memoria illustrativa), che fa leva sull’elemento testuale dell’applicazione delle previsioni del decreto a far data dalla sua entrata in vigore e ne pone in risalto la natura innovativa. -11 - Tali rilievi collimano con le osservazioni già svolte, sia pure per incidens, da questa Corte (Cass., sez. lav., 16 aprile 2019, n. 10568, punto 17 del Considerato). L’ordinanza in esame, pur lasciando impregiudicata l’interpretazione delle previsionidel decreto, le ha reputate inapplicabili ratione temporis, proprio sulla base dell’orizzonte temporale definito tanto dal d.l. n. 193 del 2016 quanto dallo stesso decreto, che non abbraccia le prestazioni previdenziali più risalenti, come quellededotte nell’odierno giudizio, riconosciutenell’arco di tempo dal 2001 al 2006. 3.– Ne discende che il ricorso dev’essere complessivamente respinto. 4.–I ricorrenti devono essere condannati a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. 5.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo deiricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presup