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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 26037/2025

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 380/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4666/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26037/2025 Roma, lì, 15/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con la quale, in data 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di arresto ed euro 4.000 di ammenda, poiché responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2019.

1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, la notte del 30 giugno 2019 l’imputata, alla guida della sua vettura impattava con un altro veicolo, per poi finire contro un albero ed essere trasportata al pronto soccorso.

Il personale di polizia intervenuto sul posto, alla luce della dinamica del sinistro e delle condizioni in cui si presentava la Gorghetto (come riferite dal conducente del veicolo antagonista), riteneva necessario procedere ad accertamenti alcolemici.

I giudici di merito hanno escluso l'utilizzabilità del certificato datato 16 luglio 2019, che documenta un tasso alcolemico pari a 2,20 g/l, poiché il prelievo ematico, eseguito alle ore 02:45 del 30 giugno 2019 su richiesta della polizia giudiziaria, non fu preceduto dall’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

È stato invece ritenuto utilizzabile il certificato stampato alle ore 03:24 del 30 giugno 2019, poiché relativo ad esami ematochimici eseguiti a fini diagnostici, su iniziativa del personale medico in servizio presso il pronto soccorso.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica).

La Corte territoriale ha erroneamente applicato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità dell’avviso nel solo caso in cui il personale sanitario decida - contrariamente a quanto accaduto nella specie - di effettuare gli accertamenti senza alcun impulso da parte della polizia giudiziaria.

Osserva poi la ricorrente, in fatto, che da nessun elemento è possibile trarre indicazioni circa l'esistenza di due distinti prelievi ematici; cosa della cui utilità, peraltro, si dubita.

È irragionevole sostenere che l’esecuzione di un ulteriore prelievo alle ore 03:24 dipese da finalità terapeutica, poiché i sanitari avrebbero di certo potuto avvalersi del prelievo effettuato, su richiesta della polizia giudiziaria, alle ore 02:45.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, l’obbligo di preavviso al conducente di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del prelievo ematico, al fine dell’accertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att., sussiste non soltanto ove la polizia giudiziaria richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, tale obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 42620 del 29/10/2024, Arduini, non mass; Sez. 7, n. 27314 del 26/06/2024, Zuin, non mass.; Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023, Bariciu, non mass.; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676 – 02; Sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, Ellera, Rv. 275281 - 01).

Le ipotesi in cui si ritiene sussistere l'obbligo di dare l'avviso sono quindi tra loro accomunate dalla funzione dell'atto, ovvero dalla sua esclusiva vocazione probatoria, in assenza della quale viene a mancare qualunque rapporto fra l'effettuazione dell'analisi ed il diritto di difesa.

2.1. Nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla lettura delle conformi decisioni di merito, il sinistro avvenne poco prima delle ore 00:30, quando i carabinieri giunsero sul posto (p. 3 sentenza del Tribunale); in quel momento la Gorghetto era già stata trasportata al pronto soccorso.

Il primo prelievo ematico fu quindi disposto all’accesso al pronto soccorso (p. 2 sentenza impugnata; p. 4 sentenza del Tribunale), che la ricorrente stessa indica essere avvenuto alle ore 01:09 (p.

III ricorso).

Prelievo che fu disposto a fini diagnostici, poiché funzionale a rilevare una serie di parametri, tra cui anche il tasso alcolemico, poi determinato in 272 mg/dl.

Successivamente (ore 2:22), la polizia giudiziaria formulava la richiesta di prelievo ematico per accertare la eventuale presenza di alcol e stupefacenti nel sangue; prelievo eseguito alle ore 02:45, ed in esito al quale si accertava un tasso leggermente inferiore, pari a 2,20 gr/l.

I giudici di merito hanno quindi ritenuto che le scansioni temporali, la diversa ampiezza degli esami richiesti (prima dai sanitari del pronto soccorso, poi su iniziativa della polizia giudiziaria) e le differenze circa il tasso alcolemico rilevato, fossero dimostrative del fatto che il primo prelievo fu disposto per ragioni di cura, posto che, subito dopo l’incidente la ricorrente era caduta, sbattendo la testa per terra (p. 4 sentenza del Tribunale).

In altri termini furono gli stessi sanitari che, avuto riguardo alle condizioni di salute della Gorghetto, hanno ritenuto di procedere all'accertamento (anche) del tasso alcolemico.

A fronte di tali elementi, unitariamente valutati nella lora attitudine dimostrativa, la ricorrente sostiene che “il prelievo effettuato dai sanitari alle ore 03.24 sia stato compiuto esclusivamente su impulso della p.g.”, cosa che si dovrebbe desumere dal fatto che quel prelievo fu “eseguito oltre due ore e mezza dopo l’ingresso della signora Gorghetto presso il nosocomio” (p.

VI ricorso).

Ma, osserva il Collegio, il riferimento all’orario riportato sul referto (03:24) è incongruo, trattandosi del momento in cui l’esito dell’esame è stato stampato; la Corte territoriale, invece, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la prescrizione dell’esame, per ragioni terapeutiche collegate alle condizioni in cui versava la Gorghetto, si rese necessaria in sede di accesso al pronto soccorso, che la stessa ricorrente indica essere avvenuto alle ore 01:09 (p.

III ricorso).

Pertanto, la doglianza per cui i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere l'esecuzione del prelievo avvenuta in ambito medico, secondo il protocollo dettato dalla cura del paziente, non solo non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, ma si traduce nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, e come tale preclusa nel giudizio di legittimità.

3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dovere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 380/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4666/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26037/2025 Roma, lì, 15/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con la quale, in data 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di arresto ed euro 4.000 di ammenda, poiché responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2019. 1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, la notte del 30 giugno 2019 l’imputata, alla guida della sua vettura impattava con un altro veicolo, per poi finire contro un albero ed essere trasportata al pronto soccorso. Il personale di polizia intervenuto sul posto, alla luce della dinamica del sinistro e delle condizioni in cui si presentava la Gorghetto (come riferite dal conducente del veicolo antagonista), riteneva necessario procedere ad accertamenti alcolemici. I giudici di merito hanno escluso l'utilizzabilità del certificato datato 16 luglio 2019, che documenta un tasso alcolemico pari a 2,20 g/l, poiché il prelievo ematico, eseguito alle ore 02:45 del 30 giugno 2019 su richiesta della polizia giudiziaria, non fu preceduto dall’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. È stato invece ritenuto utilizzabile il certificato stampato alle ore 03:24 del 30 giugno 2019, poiché relativo ad esami ematochimici eseguiti a fini diagnostici, su iniziativa del personale medico in servizio presso il pronto soccorso. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica). La Corte territoriale ha erroneamente applicato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità dell’avviso nel solo caso in cui il personale sanitario decida - contrariamente a quanto accaduto nella specie - di effettuare gli accertamenti senza alcun impulso da parte della polizia giudiziaria. Osserva poi la ricorrente, in fatto, che da nessun elemento è possibile trarre indicazioni circa l'esistenza di due distinti prelievi ematici; cosa della cui utilità, peraltro, si dubita. È irragionevole sostenere che l’esecuzione di un ulteriore prelievo alle ore 03:24 dipese da finalità terapeutica, poiché i sanitari avrebbero di certo potuto avvalersi del prelievo effettuato, su richiesta della polizia giudiziaria, alle ore 02:45. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, l’obbligo di preavviso al conducente di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del prelievo ematico, al fine dell’accertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att., sussiste non soltanto ove la polizia giudiziaria richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, tale obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi (Sez. 4, n. 42620 del 29/10/2024, Arduini, non mass; Sez. 7, n. 27314 del 26/06/2024, Zuin, non mass.; Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023, Bariciu, non mass.; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676 – 02; Sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, Ellera, Rv. 275281 - 01). Le ipotesi in cui si ritiene sussistere l'obbligo di dare l'avviso sono quindi tra loro accomunate dalla funzione dell'atto, ovvero dalla sua esclusiva vocazione probatoria, in assenza della quale viene a mancare qualunque rapporto fra l'effettuazione dell'analisi ed il diritto di difesa. 2.1. Nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla lettura delle conformi decisioni di merito, il sinistro avvenne poco prima delle ore 00:30, quando i carabinieri giunsero sul posto (p. 3 sentenza del Tribunale); in quel momento la Gorghetto era già stata trasportata al pronto soccorso. Il primo prelievo ematico fu quindi disposto all’accesso al pronto soccorso (p. 2 sentenza impugnata; p. 4 sentenza del Tribunale), che la ricorrente stessa indica essere avvenuto alle ore 01:09 (p. III ricorso). Prelievo che fu disposto a fini diagnostici, poiché funzionale a rilevare una serie di parametri, tra cui anche il tasso alcolemico, poi determinato in 272 mg/dl. Successivamente (ore 2:22), la polizia giudiziaria formulava la richiesta di prelievo ematico per accertare la eventuale presenza di alcol e stupefacenti nel sangue; prelievo eseguito alle ore 02:45, ed in esito al quale si accertava un tasso leggermente inferiore, pari a 2,20 gr/l. I giudici di merito hanno quindi ritenuto che le scansioni temporali, la diversa ampiezza degli esami richiesti (prima dai sanitari del pronto soccorso, poi su iniziativa della polizia giudiziaria) e le differenze circa il tasso alcolemico rilevato, fossero dimostrative del fatto che il primo prelievo fu disposto per ragioni di cura, posto che, subito dopo l’incidente la ricorrente era caduta, sbattendo la testa per terra (p. 4 sentenza del Tribunale). In altri termini furono gli stessi sanitari che, avuto riguardo alle condizioni di salute della Gorghetto, hanno ritenuto di procedere all'accertamento (anche) del tasso alcolemico. A fronte di tali elementi, unitariamente valutati nella lora attitudine dimostrativa, la ricorrente sostiene che “il prelievo effettuato dai sanitari alle ore 03.24 sia stato compiuto esclusivamente su impulso della p.g.”, cosa che si dovrebbe desumere dal fatto che quel prelievo fu “eseguito oltre due ore e mezza dopo l’ingresso della signora Gorghetto presso il nosocomio” (p. VI ricorso). Ma, osserva il Collegio, il riferimento all’orario riportato sul referto (03:24) è incongruo, trattandosi del momento in cui l’esito dell’esame è stato stampato; la Corte territoriale, invece, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la prescrizione dell’esame, per ragioni terapeutiche collegate alle condizioni in cui versava la Gorghetto, si rese necessaria in sede di accesso al pronto soccorso, che la stessa ricorrente indica essere avvenuto alle ore 01:09 (p. III ricorso). Pertanto, la doglianza per cui i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere l'esecuzione del prelievo avvenuta in ambito medico, secondo il protocollo dettato dalla cura del paziente, non solo non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, ma si traduce nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, e come tale preclusa nel giudizio di legittimità. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dovere
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