CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del r'corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riformata quoad poenam dalla Corte d'appello di Napoli, in data 27 novembre 2014, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 349 cod.pen., artt. 44, 64,71,65,72 del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 181 comma 1 bis del d.lvo n. 42 del 2004, e, per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, ha rideterminato la pena inflitta in anni uno e mesi due di reclusione e C 800,00 di multa. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 548 cod.proc.pen. Secondo il ricorrente il giudice avrebbe errato nel non rilevare la prescrizione del reato edilizio di natura contravvenzionale, accertato il 23/12/2009, maturata in pendenza del processo di cognizione. Argomenta il ricorrente che, in applicazione della disciplina della contumacia, secondo la legge in vigore al momento del fatto, la prescrizione del reato contravvenzionale sarebbe maturata al momento in cui l'imputato avrebbe avuto scienza legale della sentenza emessa nei suoi confronti. Non essendosi ancora prescritto il reato paesaggistico fino al momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del processo, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare la prescrizione del reato contravvenzionale maturata nel procedimento di cognizione e dichiarare l'estinzione del reato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di Questa corte di legittimità secondo cui in tema di esecuzione, il giudice, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.42 del 2004, deve dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come contravvenzione, ai sensi del comma primo della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti (Sez. 3, n. 52438 del 11/07/2017, Scamardella, Rv. 271879 - 01; Sez. 3, n. 12916 del 27/02/2019, Costantini, Rv. 275899 - 01; Sez. 3, n. 55015 del 18/07/2018, Rv. 274321 - 01). 5. Nel caso in esame, il reato paesaggistico era accertato il 23/12/2009 e, dunque, non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza della Corte di appello, del 27/11/2014, tenuto conto che il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di Questa Corte in data 27/11/2015 n. 4751/2016, sicchè è alla data del 27/11/2014, che deve aversi riguardo per la verifica della prescrizione del reato, reato che non era prescritto.I reati contravvenzionali, accertati il 23/12/2009, (tutti sia quelli edilizi sia quello paesaggistico per effetto dell'applicazione della Corte costituzionale n. 56 del 2016), non erano prescritti alla data del 27/11/2014 e correttamente il giudice dell'esecuzione non ha revocato né l'ordine di demolizione né quello di rimessione in pristino (unico che avrebbe potuto essere revocato in conseguenza dell'applicazione della trasformazione del reato paesaggistico in contravvenzione). L'affermazione difensiva secondo cui la prescrizione del reato sarebbe maturata il 5 gennaio 2015, data nella quale il Marotta avrebbe avuto conoscenza della sentenza contumaciale della Corte di appello, in quanto destinatario della notificazione dell'estratto contumaciale, è del tutto priva di fondamento e giuridicamente errata non essendo collegato il decorso dei termini di prescrizione alla conoscenza del processo di cognizione. 6. In conclusione, per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Napoli, il giudicato si è formato alla data della sentenza di appello, il 27/11/2014, prima della maturazione del termine di prescrizione (23/12/2014), sicchè la questione della prescrizione non poteva essere rimessa in discussione davanti al giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, anche a seguito di trasformazione in reato contravvenzionale, revoca che sarebbe conseguita solo se la prescrizione del reato - ora contravvenzionale - fosse maturata prima della pronuncia in grado di appello. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,