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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24498/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6485/22 in data 09/11/2022 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva il predetto dal reato di cui al capo A (tentata rapina aggravata in concorso) perché il fatto non sussiste e confermava la condanna in relazione al capo B (ricettazione aggravata in concorso), irrogando all'imputato la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 666,6 di multa con le già ritenute circostanze attenuanti generiche, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si è proceduto separatamente.

La Corte territoriale fonda la responsabilità del Grinnaudo su un atto che non parrebbe utilizzabile per la decisione, ossia la mancanza del blocchetto di accensione dello scooter ed i fili per l'avviamento intrecciati che non sarebbero potuti sfuggire al ricorrente e fonderebbero la sua consapevolezza della provenienza furtiva del bene.

In sostanza, mentre il difensore chiede alla Corte territoriale di valutare la congruità e la coerenza logica della motivazione del primo giudice (che aveva ignorato che lo Squillante avesse rivendicato in esclusiva il procacciamento del mezzo e, con un tortuoso ragionamento, aveva ritenuto il concorso del Grimaudo), la Corte d'appello ignora le doglianze difensive e tira in ballo fatti che parrebbero inesistenti agli atti.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione.

Il fatto che il motorino in uso allo Squillante e da lui stesso procurato, fosse risultato rubato, in assenza di ulteriori elementi, non può fondare la responsabilità concorsuale del Grimaudo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono entrambi i collegati motivi di ricorso.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (cfr., Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689).

E' pacifico, infatti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richieda il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto sicchè ai fini dell'affermazione di responsabilità detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863), dovendosi dar conto dei profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il contesto nel quale sono stati fermati sia il Grimaudo che il suo complice Squillante, i contrasti sulla versione resa dagli imputati in ordine alla loro implausibile presenza sul posto e con riferimento alla provenienza del mezzo a bordo del quale sonc stati sorpresi e le condizioni del mezzo stesso (mancanza del blocco di accensione e fili intrecciati), rendono acclarato il comune possesso illecito del mezzo, in presenza di una compartecipazione al fatto ed un contributo del Grimaudo quantomeno sotto il profilo del concorso morale, nonché conseguita la prova dell'elemento psicologico del reato di ricettazione.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6485/22 in data 09/11/2022 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva il predetto dal reato di cui al capo A (tentata rapina aggravata in concorso) perché il fatto non sussiste e confermava la condanna in relazione al capo B (ricettazione aggravata in concorso), irrogando all'imputato la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 666,6 di multa con le già ritenute circostanze attenuanti generiche, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si è proceduto separatamente. La Corte territoriale fonda la responsabilità del Grinnaudo su un atto che non parrebbe utilizzabile per la decisione, ossia la mancanza del blocchetto di accensione dello scooter ed i fili per l'avviamento intrecciati che non sarebbero potuti sfuggire al ricorrente e fonderebbero la sua consapevolezza della provenienza furtiva del bene. In sostanza, mentre il difensore chiede alla Corte territoriale di valutare la congruità e la coerenza logica della motivazione del primo giudice (che aveva ignorato che lo Squillante avesse rivendicato in esclusiva il procacciamento del mezzo e, con un tortuoso ragionamento, aveva ritenuto il concorso del Grimaudo), la Corte d'appello ignora le doglianze difensive e tira in ballo fatti che parrebbero inesistenti agli atti. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione. Il fatto che il motorino in uso allo Squillante e da lui stesso procurato, fosse risultato rubato, in assenza di ulteriori elementi, non può fondare la responsabilità concorsuale del Grimaudo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono entrambi i collegati motivi di ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (cfr., Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689). E' pacifico, infatti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richieda il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto sicchè ai fini dell'affermazione di responsabilità detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863), dovendosi dar conto dei profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il contesto nel quale sono stati fermati sia il Grimaudo che il suo complice Squillante, i contrasti sulla versione resa dagli imputati in ordine alla loro implausibile presenza sul posto e con riferimento alla provenienza del mezzo a bordo del quale sonc stati sorpresi e le condizioni del mezzo stesso (mancanza del blocco di accensione e fili intrecciati), rendono acclarato il comune possesso illecito del mezzo, in presenza di una compartecipazione al fatto ed un contributo del Grimaudo quantomeno sotto il profilo del concorso morale, nonché conseguita la prova dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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