CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 33604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.680/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li ha rappresentati e difesi nel proc. 32076/2021 -intimati- avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.32076/2021 depositata i l 05/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che PatriziaCialon i ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza 32076/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 5/11/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Co nsigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che nel presente procedimento di correzione le part i intimatenon hanno svolto difese. Ritenuto che, in conformità alla condivisibile proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto, come ritenuto ammissibile da Cass. S.U.16415/2018, trattandosi di evidente errore materiale per avere la ordinanzaemessa da questa Corte liquidato le spese e gli onorari di giudiziosolo a favore del Fallimento controricorrente e non anche a favore dell’altro controricorrentevittorioso [OSCURATO:PERSONA] , il che deve avvenire in corrispondente misura e con distrazione a favore del procuratore antistatario Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Accoglie il ricorso per errore materiale e dispone la correzione dell'errore materiale, e per l’effetto dispone che nel dispositivo ove è scritto ”condanna alle spese del giudizio di legittimità ” legg a si di seguito: “a favore dei due controricorrenti,che si liquidano in euro 5.600,00 più euro 100,00per spese, oltre i.v.a. e c.a . p. come legge , per ciascun controricorrente, con distrazione per la sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] antistatario”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civ