CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32864/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H23 F158J), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via Giotto n. 23/E, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80L41 E205E); -intimata - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Taranto n. 378/2018, pubblicata il 20 settembre 2018; R.G.N. 32864/18 U.P.5/4/2023 Compensi avvocati –Azione davanti al Giudice di Pace –Rito applicabile udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 19 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Giudice di Pace di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 55/2018, munito della clausola di provvisoria esecuzione, notificato il 6 febbraio 2018 – con il quale era intimato il pagamento della somma di euro 516,36, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi per prestazioni giudiziali eseguite –, chiedendo che il provvedimento monitorio fosse revocato e che fosse accertato che nulla spettava all’ingiungente per il titolo rivendicato. Al riguardo, l’opponente deduceva: che l’azione monitoria intrapresa era conseguenza di un’illegittima e impropria parcellizzazione del credito vantato; che il credito preteso era inesistente. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con le note autorizzate, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto proposta con citazione, anziché con ricorso. Quindi, il Giudice di Pace adito, con l’ordinanza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione. Sul punto, la pronuncia evidenziava che l’opponente aveva instaurato l’opposizione con atto introduttivo avente la forma della citazione, anziché del ricorso, in violazione delle regole di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Soggiungeva che espressamente la norma evocata prevedeva che l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo riguardante gli onorari spettanti agli avvocati – come era nel caso di specie –dovesse essere proposta con ricorso. In ultimo, rilevava che le regole sull’instaurazione della lite nelle forme anzidette erano inderogabili. 2.– Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 3.–Con ordinanza interlocutoria n. 19078/2021, depositata il 6 luglio 2021, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Co n l’univo motivo articolato, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 4, primo e quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011, per avere il Giudice di Pace – una volta rilevata la soggezione della controversia in materia di liquidazione di compensi di avvocato, quand’anche instaurata nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo, al rito speciale sommario di cognizione, con la conseguente inappellabilità dell’ordinanza emessa – dichiarato l’inammissibilità di detta opposizione, avendo riguardo alla data di deposito, con l’iscrizione a ruolo, della citazione introduttiva dell’opposizione notificata, anziché valutarne la tempestività sulla scorta del momento in cui si è perfezionata la notifica di tale citazione. Osserva, in proposito, l’istante che, trattandosi di controversia rientrante nella previsione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 4, primo e quinto comma, di tale normativa sulla semplificazione dei riti, a mente della quale si sarebbe dovuto disporre il mutamento del rito con ordinanza e, in ogni caso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sarebbero prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Cosicché l’opposizione sarebbe stata tempestiva, appunto perché la citazione introduttiva era stata notificata nel termine di 40 giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento monitorio opposto. 2.– Preliminarmente deve essere rilevata, d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso in cassazione. 2.1.– Infatti, all’esito delle ricerche effettuate, non è stata rinvenutala la cartolina di ricevimento della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a.r., ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (spedizione avvenuta il 19 novembre 2018 e indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], presso il suo procuratore costituito, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Taranto, via Dante n. 16). Né la carenza è stata sanata dalla costituzione del destinatario della notifica, posto che questi è rimasto intimato. Ebbene, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, c.p.c. Ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021; Sez. 5, Sentenza n. 8885 del 19/06/2002; Sez. L, Sentenza n. 6987 del 22/05/2001; Sez. L, Sentenza n. 13380 del 07/10/2000; Sez. L, Sentenza n. 8403 del 03/08/1999; Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995). 3.– La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame nel merito del motivo proposto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che non si è instaurato alcun rapporto processuale con l’intimata. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese di l