CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente: avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure coercitive, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 giugno 2021 che kr, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione con funzioni dirigenziali ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia operante in Trani dal marzo del 2016 in permanenza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato ma anche quanto all'esistenza stessa del sodalizio criminoso. Il Tribunale avrebbe confermato il provvedimento genetico senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata il 24 luglio del 2011, limitandosi a richiamare parte delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, genericamente, il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali tra cui quella effettuata nella sala colloqui del carcere di Trani il 21.11.2016. Le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia sarebbero contraddittorie e prive di riscontri esterni, tali non potendo ritenersi le intercettazioni, attesa la loro non univoca lettura (ai fgg. 8 e 9 del ricorso, a conforto delle tesi difensive, si citano alcuni passaggi intercettativi già oggetto di critica nella memoria prima indicata ed allegata al ricorso). Si sottolinea l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] a proposito delle modalità con le quali avveniva l'occultamento ed il confezionamento della droga, circostanze anche contraddette dalle dichiarazioni degli altri collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna utile indicazione circa la sussistenza dell'associazione e nemmeno in ordine al ruolo apicale in essa assunto dal ricorrente, non ricavabile dalla intercettazione del 19.11.2016 tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA]. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente non avrebbe mai frequentato i luoghi di spaccio ([OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe) ed i coindagati Corda, Gíshti e Xhafa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. 309/90 (disponibilità dì armi da parte del gruppo), posto che, come si era segnalato nella memoria già richiamata sintetizzando il primo motivo di ricorso, le armi cui aveva fatto riferimento il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] erano state divise tra alcuni sodali; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari, non avendo il Tribunale considerato che, a causa degli arresti di alcuni apicali componenti del sodalizio e della collaborazione con la giustizia di altri, l'associazione avrebbe smesso di operare nel 2017.Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente sorvola su consistenti segmenti della motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale, sulla base delle convergenti dichiarazioni di ben quattro collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di intercettazioni e di un nutrito numero di reati fine rispetto ai quali si era proceduto all'arresto in flagranza di vari soggetti ed al sequestro di stupefacenti di varia tipologia, ha messo ìn luce gli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'organizzazione dedita al traffico di droga nel centro storico di Trani così come contestata al capo 1) della imputazione provvisoria, sottolineando l'esistenza di modalità ripetitive di comportamento illecito di spaccio, predisposizione di mezzi e luoghi per il confezionamento e l'occultamento della droga, fungibilità e divisione di ruoli tra gli associati, esistenza di una cassa comune. L'ordinanza è conforme ai principi di diritto. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 dep.2013, Barbetta, Rv. 255207 Massime precedenti Conformi: N. 4481 del 2006 Rv. 233247, N. 25471 del 2007 Rv. 237002). Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con ìl contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165) Massime precedenti Conformi: N. 9320 del 1995 Rv. 202037, N. 14578 del 1999 Rv. 216124, N. 4967 del 2010 Rv. 246112, N. 30463 del 2011 Rv. 251011, N. 16540 del 2013 Rv. 255491. Più in generale, anche per tale fenomeno associativo in materia di stupefacenti - che costituisce una specie del più ampio genere che ha nell'art. 416 cod.pen. la norma di base - vale la regola per cui, in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Tinnirello, Rv. 216391. Le successive decisioni hanno sempre confermato tale principio - più di recente, Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - con maggiore frequenza, ma senza che ciò cambi il concetto, in relazione al reato di associazione di stampo mafioso, a partire da Sez. U, n. 10 del 2001, Cinalli). L'ordinanza impugnata elenca, ai fgg. 18 e 19, una serie di reati fine riconducendoli alla operatività del descritto sodalizio, dei quali nel ricorso non si fa alcuna menzione. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente a tale compagine criminale con un ruolo apicale, il ricorso omette di sottolineare che tutti i collaboratori avevano concordemente riferito dell'esistenza del gruppo a base familiare, facente capo ai fratelli Corda e nel quale il ricorrente, cognato di [OSCURATO:PERSONA], aveva il precipuo compito di fornire la droga ai pushers e di gestire il danaro del sodalizio. Con particolare riferimento al ruolo del ricorrente, il Tribunale ha sottolineato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (pusher del gruppo), delle quali il ricorso non fa alcuna menzione, in ordine alla gestione dei "soldi" dell'associazione da parte del ricorrente ma anche della sua concreta attività di coordinamento dello smercio della droga e di fornitura di stupefacente ai pushers, come confermato dalle dichiarazioni dell'altro collaborante [OSCURATO:PERSONA] e da intercettazioni indicate nell'ordinanza genetica richiamata a fg. 20 del provvedimento impugnato. Anche gli altri due collaboratori di giustizia (Patruno e Corda), secondo quanto emerge dalla nota a fg. 17 dell'ordinanza del Tribunale, avevano più genericamente assegnato al ricorrente un ruolo di vertice all'interno del sodalizio criminoso. Anche di tale indicazione il ricorso non fa menzione e l'omissione di ogni riferimento critico a simili passaggi argomentativi rende ragione della sua genericità. 2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). Nel caso in esame, non si rileva alcun interesse concreto né esso è stato evidenziato in ricorso. In ogni caso, il Tribunale ha specificamente sottolineato che i collaboratori di giustizia avevano concordemente fatto riferimento, anche con pedissequa indicazione dei modelli, alla esistenza di armi a disposizione del sodalizio (fg. 19 dell'ordinanza impugnata). 3. Del pari, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorso introduce valutazioni di merito a proposito della cessazione della operatività dell'associazione, invece negata dal Tribunale che ha affrontato la questione e, più in generale, le tematiche difensive di cui alla memoria indicata in ricorso (cfr. fg. 21 del provvedimento impugnato). Inoltre, il Tribunale, con argomenti dei quali il ricorso non fa menzione, ha segnalato la pericolosità del ricorrente, deducendola dai suoi precedenti penali e dalla misura di prevenzione applicatagli, nonché il suo inserimento nel circuito illecito degli stupefacenti atteso il suo ruolo apicale nel gruppo ed i suoi svariati contatti nell'ambiente criminale di riferimento, a documentare la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva anche indipendentemente dalla sussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. quanto al reato contestato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod,proc.pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att.cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camer