CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ragusa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente, articolando un solo motivo con il quale ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo tra le parti, recepito dal giudice. 3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato presentato personalmente. Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato, quand'anche cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221); 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il C