CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 12391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19039/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 5 PIAZZATORRE (BG), in persona dell’ a mministratore e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in persona dei legal i rappresentant i , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 26/2020 depositata il 09/01/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di via Fornaci n. 5 Piazzatorre e i condomini Massimo, Roberta e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rolla di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), hanno conven uto in giudizio [OSCURATO:PERSONA],chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passo pedonale e carraio corrispondente al tracciato di cui alla prima alternativa posta nei “patti speciali delle vendite” contenuti nelle scritture private autenticate in data 31/3, 1/4 e 14/4/1972 , a favore del mappale 943 sul quale sorge l'edificio condominiale [OSCURATO:PERSONA] ea carico dei mappali 1269, 1217 D e 1217 F, d ove sono posti il C ondominio [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà del convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di condannare quest'ultimo alla rimozione dei manufatti (paletti con catene in ferro) che ostruivano il passaggio. 2. Il Tribunale di Bergamo , integrato il contradditorio con i proprietari del fondo asseritamente gravato, ha accol to l ’ a ctio confessoria servitutis promossa dagli attori, ha condanna to i l convenuto [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione de gl i impedimenti al passaggio, ha ordinato ai convenuti di astenersi per il futuro da molestie o turbative che potessero impedi re o rende re più difficoltoso l'esercizio della servitù, ha rigettato la domanda risarcitoria e condannato i convenuti e i terzi chiamati, tutti condomini del condominio Abete R osso , alla rifusione delle spese di lite. 3. Contro la decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di appello si sono costituiti il condominio Abete B ianco e i condomini, tranne [OSCURATO:PERSONA] e Luisa e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte di Appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello proposto dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], condannando gli attori a restituire la somma versata in ottemperanza alla sentenza di prime cure, rilevata la mancanza di prova da parte appellata in merito all'anteriorità della strada di via Fornaci rispetto alla seconda alternativa del tracciato della servitù di passaggio prevista dall'atto notarile del 1972. 5. Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 5 Piazzatorre, nonché i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. 6. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimati, non hannosvolto attività difensiva. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art . 360 comma 1, n. 5 c.p.c., identificando il fatto storico omesso nella mancata considerazione da parte della Corte territoriale che l’unico tracciato esistente sia quello di via Fornaci, corrisponde alla descrizione di una delle due soluzioni previste nei “patti speciali delle vendite”effettuate per scritture private autenticate dal notaio Volpi di Martinengo nelle date del 31.03/1.04/12.04.1972, versate in atti, ove era prevista la realizzazione di comune accordo di una strada tra due tracciati alternativi. La rappresentazione della strada di via Fornaci quale emergente nelle produzionifornite in giudizio dai ricorrenti avrebbe dovuto avere, per gli stessi , carattere decisivo in merito alla proposta actio confessoria servitutis. 2.- Con il secondo motivo lamenta no la violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha errato là dove ha considerato una terza strada oggetto di servitù costituita nell’anno 1973 da soggetti estranei al giudizio e su mappali diversi, là dove ha ritenuto che l'atto notarile del 1972 demanda a un successivo accordo tra le parti per la costituzione di una delle due servitù alternative, nella specie ritenuto mancante e anche per avere indicato la strada Brembilla-[OSCURATO:PERSONA] come la seconda via prevista nell’atto notarile del 1972, caricando gli originari attori della responsabilità di fornire una prova temporale su un fatto che era dimostrato per tabulasfin dall'atto di citazione. 3.-Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni , a nzitutto per mancanza di censura riguardo a una delle due rationes decidendi sullequali si fonda la sentenza impugnata , la quale ha fondato il rigetto dell’actio confessoria servitutis su: a) la mancanza di prova della anteriorità della via Fornaci ( prima alternativa prevista dai “patti speciali delle vendite”di cui alle scritture private autenticate dal notaio Volpi di Martinengo nelle date del 31.03/1.04/12.04.1972); b) la mancanza di prova del successivo accordo attuativo del patto. La Corte di merito ha infatti ritenuto che l'atto notarile “pilota”, concluso nel 1972 e avente ad oggetto la costituzione di due possibili servitù destinate a garantire l'accesso dai condomini Abete R osso e [OSCURATO:PERSONA] alla pubblica via, resasi necessaria dalla lottizzazione in corso dell'area, individuava due servitù in ogni loro elemento costitutivo, a partire dalla identificazione dei fondi serventi e dei fondi dominanti, demandando a un successivo accordo tra le parti la realizzazione di una delle due alternative. Era quindi richiesta per la costituzione volontaria della servitù una successiva manifestazione di consenso, che avrebbe dovuto essere prestato mediante la realizzazione di uno dei due tracciati. Iproprietari del fondo supposto dominante avrebbero dunque dovuto provare che il tracciato della stradella insistente sui mappali dove è posto il condominio [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà R avasio risalisse ad epoca anteriore al tracciato che corrisponde alla seconda alternativa prevista in tale atto notarile. Solo con questa dimostrazione i condomini avrebbero adempiuto all'onere su di loro gravante, quali attori in confessoria servitutis. Iricorrenti censurano esclusivamente la prima ratio, non anche la seconda, che è qualificabile in termini di ra tio autonoma in grado da sola di sorreggere, giuridicamente e logicamente,la decisione adottata , non assolvendo all’onere di impugnare entrambe le rationes, previ sto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (tra le tante: Cass.n. 17182/20; n. 6985/19, n. 15350/17). 3.1.-Pur nel carattere decisivo dei rilievi sopra svolti, si può altresì rilevare che, attraverso il vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. il ricorrente contesta, impropriamente , la valutazione delle prove compiuta dal giudice a quo, il quale non avrebbe ritenuto provata l’anteriorità della strada di cui all’ipotesi n. 1 rispetto a quella per l’esercizio della servitù di transito secondo l’ipotesi n. 2 individuata nei “patti speciali delle vendite” sopra ricordati. La Corte distrettuale ha ritenuto che nessuna prova in tal senso sia stata dedotta da parte appellata nelle capitolazioni delle prove per testi dedotte in primo grado e ha ritenuto irrilevanti le deposizioni dei testi escussi. Proprio sul profilo probatorio si incentrano le lamentele dei ricorrenti, che insistono sulle rappresentazioni grafiche prodotte in atti per comprovare quello che il giudice del merito, secondo una valutazione rimessa al suo esclusivo apprezzamento, ha ritenuto evidentemente privo di decisività probatoria. Per unanime giurisprudenza di questa Corte l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio contemplato dall’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., quando il fatto storico rilevante in causa (nella specie: il tracciato della strada insistente sui mappali o ve è posto il condominio [OSCURATO:PERSONA]) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte e ciascuna del le risultanze probatorie (tra le più recenti : Cass. nn. 21210/19; 27415/18;9253/17). 4.-Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per palese difetto di specificità, non permettendo di individuare le norme di diritto che la Corte territoriale avrebbe violato, che neppure compaiono nella sua rubrica. Le censure contro l’atto del 1973risultano rivolte alla decisione di primo grado, posto che ad esso –come riportato in sentenza (pag. 8) – ha fatto riferimento solo il primo giudice e non anche il giudice di seconde cure. A trascurare la mancata indicazione delle norme assunte violate, inconsistente appare comunque la tesi dei ricorrenti volta a sostenere che “i patti speciali delle vendite” già sopra menzionati avevano specificamente dichiarato che, “senza bisogno di ulteriori atti e convenzioni”,la sola costituzione di una qualunque tra le due strade descritte sarebbe stata sufficiente a costituire “reale servitù di transito pedonale,carrale e con autoveicoli”, per cui ha errato la Corte che ha – secondo i ricorrenti, “incredibilmente” - ritenuto necessario un comune accordo tra le parti. Un conto sono infatti gli atti e le convenzioni successive, da cui si poteva prescindere, non certamente l’accordo che doveva intercorrere tra i condomini, risultante testualmente dall’atto “pilota” del 1972 (“si conviene tra le parti che potrà essere realizzata di comune accordo,in via alternativa,una o l'altra delle seguenti sedi stradali …”). Per il resto, il motivo si traduce in doglianze fattuali, attinenti al merito della causa, non consentite in questa sede. 5. -In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il