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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 23993/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziata in ordine al reato previsto dall'art.74, commi 1-4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestato al capo n.4 dell'imputazione provvisoria.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo contestato alla odierna ricorrente nonché ai coìndagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, ha dedotto l'idoneità degli elementi di indagine raccolti e rappresentati dalle risultanze di arresti in flagranza, dal sequestro di ingenti quantitativi di sostanza del tipo cocaina e hashish, dalle registrazioni delle telecamere in luoghi di interesse investigativo, dagli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle segnalazioni dei GPS installati sugli automezzi utilizzati dai corrieri e dagli associati per i loro incontri in luoghi deputati; ritenendo altresì sussistente un idoneo compendio indiziario in ordine alla contestata aggravante del possesso di armi.

In riferimento alla posizione specifica dell'odierna ricorrente, il Tribunale ha rilevato che, sulla base degli esiti delle attività tecniche di captazione, il suo ruolo era quello di custode delle cassa comune dell'associazione criminale; ruolo, sempre in base agli esiti delle predette attività tecniche, da intendersi assunto - unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA] - a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data della scarcerazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] il quale durante il giorno risiedeva nello stabile precedentemente adibito a tale attività.

In punto di esigenze cautelar', il Tribunale ha rilevato che - in ordine al reato ascritto nell'imputazione provvisoria - sussisteva la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola misura maggiormente afflittiva; presunzione non superata da alcun elemento acquisito agli atti in considerazione del grande volume di affari movimentato dall'associazione, del numero delle transazioni poste in essere nell'arco di tempo monitorato, della quantità e qualità criminale dei partecipanti, della provata cointeressenza nei traffici del sodalizio mafioso facente capo al clan Cappello oltre che della provata disponibilità di armi; conclusione che non poteva essere smentita dai dati rappresentati dalla incensuratezza dell'indagata, dalle condizioni di salute e dalle esigenze lavorative.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per errata applicazione dell'art.274, comma 1, lett.c) e dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen., in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la misura della custodia cautelare in carcere; nonché la mancanza e apparenza della motivazione in relazione all'art.275 cod.proc.pen., nella parte in cui aveva confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa senza considerare che i fatti contestati si esaurivano tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 18/5/2021 e che nel "tempo silente" non vi era evidenza di alcuna attività criminosa dell'indagata.

Ha osservato che l'indagata aveva preso parte all'attività per un tempo molto limitato, elemento da ritenere idoneo a superare la c.d. doppia presunzione e che, su tale punto, era necessaria una valutazione delle condotte, coeve e successive, tenute dal soggetto, deducendo altresì come dovesse essere tenuto adeguato conto del fattore temporale in relazione alla data di commissione del reato ascritto; ha dedotto che, in considerazione del breve lasso temporale durante il quale erano state accertata le condotte e della decorrenza dalle stesse di un periodo di circa due anni, il fattore temporale medesimo doveva ritenersi idoneo a incidere sul profilo delle esigenze cautelati non essendo comprovata la sussistenza di ulteriori contatti con i coindagati o comunque la messa in atti di ulteriori condotte illecite.

Ha altresì osservato che il giudice della cautela non aveva fornito alcuna motivazione in merito alla possibilità di tutelare le relative esigenze mediante la misura degli arresti domiciliari accompagnati da modalità elettroniche di controllo, ritenendo che lo stato di ìncensuratezza dell'indagata, la volontaria desistenza dall'associazione e il comprovato svolgimento di attività lavorativa fossero idonei a concretizzare una presunzione di affidabilità della stessa.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il primo punto di doglianza proposto nel ricorso, il difensore ha dedotto la sussistenza di elementi idonei a superare la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Deve quindi rilevarsi che il solo elemento rappresentato dal dato temporale - in ogni caso contenuto nella misura di circa un anno e mezzo tra le condotte ravvisate nell'ordinanza e l'applicazione della misura - non sia idoneo a superare la suddetta presunzione normativa; Difatti, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; dovendosi rilevare che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282766 - 02).

Sul punto, deve prendersi atto che la giurisprudenza di legittimità ha comunque rilevato che, pur in presenza della suddetta presunzione, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2022, Scozzafava, Rv. 281273 - 02).

Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente adempiuto al suddetto onere motivazionale rilevando come la presunzione relativa, anche in riferimento al tempo trascorso dalla commissione delle condotte, non fosse superabile alla luce degli elementi rappresentati dal volume di affari dell'associazione, dal numero delle transazioni, dalla quantità e qualità dei compartecipi e dalla provata disponibilità di armi; elementi da ritenere rilevanti anche in relazione alla ricorrente, attesa la sussistenza di un grave compendio indiziario in ordine allo svolgimento di un'attività essenziale per l'associazione quale quello della tenuta della cassa comune del sodalizio.

3. Infondato è anche il secondo punto del motivo di impugnazione, con il quale la difesa ha dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza in punto di eventuale adeguatezza della misura degli arresti domiciliari accompagnati da modalità elettroniche di controllo.In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., 28/4/2016, n.20769, Lovisi, RV. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del "considerato in diritto") che, all'indomani della riforma introdotta dalla

I. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati.

Il principio espresso dalle Sezioni unite ha peraltro trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria - in relazione all'art.275, comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione all'art.275 bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente «salvo che le ritenga non necessarie» (in termini, sez.2, n.31572 del 2017, Caterino, RV. 270463; sez.2, n.43042 del 2019, Marsili, RV. 277762).

Nel caso di specie, pertanto, la radicale esclusione dell'idoneità della attenuata misura inframuraria ritenuta dal Tribunale del riesame - a propria volta esplicitamente motivata sulla base della circostanza rappresentata dalla consumazione delle condotte prevalentemente in ambito domestico - deve ritenersi come implicitamente assorbente della valutazione dell'eventuale idoneità dell'applicazione della misura medesima accompagnata dall'utilizzo delle modalità elettroniche di controllo.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziata in ordine al reato previsto dall'art.74, commi 1-4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestato al capo n.4 dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo contestato alla odierna ricorrente nonché ai coìndagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, ha dedotto l'idoneità degli elementi di indagine raccolti e rappresentati dalle risultanze di arresti in flagranza, dal sequestro di ingenti quantitativi di sostanza del tipo cocaina e hashish, dalle registrazioni delle telecamere in luoghi di interesse investigativo, dagli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle segnalazioni dei GPS installati sugli automezzi utilizzati dai corrieri e dagli associati per i loro incontri in luoghi deputati; ritenendo altresì sussistente un idoneo compendio indiziario in ordine alla contestata aggravante del possesso di armi. In riferimento alla posizione specifica dell'odierna ricorrente, il Tribunale ha rilevato che, sulla base degli esiti delle attività tecniche di captazione, il suo ruolo era quello di custode delle cassa comune dell'associazione criminale; ruolo, sempre in base agli esiti delle predette attività tecniche, da intendersi assunto - unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA] - a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data della scarcerazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] il quale durante il giorno risiedeva nello stabile precedentemente adibito a tale attività. In punto di esigenze cautelar', il Tribunale ha rilevato che - in ordine al reato ascritto nell'imputazione provvisoria - sussisteva la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola misura maggiormente afflittiva; presunzione non superata da alcun elemento acquisito agli atti in considerazione del grande volume di affari movimentato dall'associazione, del numero delle transazioni poste in essere nell'arco di tempo monitorato, della quantità e qualità criminale dei partecipanti, della provata cointeressenza nei traffici del sodalizio mafioso facente capo al clan Cappello oltre che della provata disponibilità di armi; conclusione che non poteva essere smentita dai dati rappresentati dalla incensuratezza dell'indagata, dalle condizioni di salute e dalle esigenze lavorative. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per errata applicazione dell'art.274, comma 1, lett.c) e dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen., in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la misura della custodia cautelare in carcere; nonché la mancanza e apparenza della motivazione in relazione all'art.275 cod.proc.pen., nella parte in cui aveva confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa senza considerare che i fatti contestati si esaurivano tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 18/5/2021 e che nel "tempo silente" non vi era evidenza di alcuna attività criminosa dell'indagata. Ha osservato che l'indagata aveva preso parte all'attività per un tempo molto limitato, elemento da ritenere idoneo a superare la c.d. doppia presunzione e che, su tale punto, era necessaria una valutazione delle condotte, coeve e successive, tenute dal soggetto, deducendo altresì come dovesse essere tenuto adeguato conto del fattore temporale in relazione alla data di commissione del reato ascritto; ha dedotto che, in considerazione del breve lasso temporale durante il quale erano state accertata le condotte e della decorrenza dalle stesse di un periodo di circa due anni, il fattore temporale medesimo doveva ritenersi idoneo a incidere sul profilo delle esigenze cautelati non essendo comprovata la sussistenza di ulteriori contatti con i coindagati o comunque la messa in atti di ulteriori condotte illecite. Ha altresì osservato che il giudice della cautela non aveva fornito alcuna motivazione in merito alla possibilità di tutelare le relative esigenze mediante la misura degli arresti domiciliari accompagnati da modalità elettroniche di controllo, ritenendo che lo stato di ìncensuratezza dell'indagata, la volontaria desistenza dall'associazione e il comprovato svolgimento di attività lavorativa fossero idonei a concretizzare una presunzione di affidabilità della stessa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo punto di doglianza proposto nel ricorso, il difensore ha dedotto la sussistenza di elementi idonei a superare la c.d. doppia presunzione dettata dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell'art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Deve quindi rilevarsi che il solo elemento rappresentato dal dato temporale - in ogni caso contenuto nella misura di circa un anno e mezzo tra le condotte ravvisate nell'ordinanza e l'applicazione della misura - non sia idoneo a superare la suddetta presunzione normativa; Difatti, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; dovendosi rilevare che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282766 - 02). Sul punto, deve prendersi atto che la giurisprudenza di legittimità ha comunque rilevato che, pur in presenza della suddetta presunzione, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2022, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente adempiuto al suddetto onere motivazionale rilevando come la presunzione relativa, anche in riferimento al tempo trascorso dalla commissione delle condotte, non fosse superabile alla luce degli elementi rappresentati dal volume di affari dell'associazione, dal numero delle transazioni, dalla quantità e qualità dei compartecipi e dalla provata disponibilità di armi; elementi da ritenere rilevanti anche in relazione alla ricorrente, attesa la sussistenza di un grave compendio indiziario in ordine allo svolgimento di un'attività essenziale per l'associazione quale quello della tenuta della cassa comune del sodalizio. 3. Infondato è anche il secondo punto del motivo di impugnazione, con il quale la difesa ha dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza in punto di eventuale adeguatezza della misura degli arresti domiciliari accompagnati da modalità elettroniche di controllo.In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., 28/4/2016, n.20769, Lovisi, RV. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del "considerato in diritto") che, all'indomani della riforma introdotta dalla I. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Il principio espresso dalle Sezioni unite ha peraltro trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria - in relazione all'art.275, comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione all'art.275 bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente «salvo che le ritenga non necessarie» (in termini, sez.2, n.31572 del 2017, Caterino, RV. 270463; sez.2, n.43042 del 2019, Marsili, RV. 277762). Nel caso di specie, pertanto, la radicale esclusione dell'idoneità della attenuata misura inframuraria ritenuta dal Tribunale del riesame - a propria volta esplicitamente motivata sulla base della circostanza rappresentata dalla consumazione delle condotte prevalentemente in ambito domestico - deve ritenersi come implicitamente assorbente della valutazione dell'eventuale idoneità dell'applicazione della misura medesima accompagnata dall'utilizzo delle modalità elettroniche di controllo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c