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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17053/2026

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rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO AIELLO;2026 - controricorrente –1702 avverso la sentenza n. 916/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/01/2025 R.G.N. 1243/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermorigettava il gravame proposto dal Comune di Altofonte avverso lasentenza del Tribunale di Palermo del 21/10/2022, che lo avevaNumero registro generale 5784/2025condannato al pagamento, in favore di Giuseppina PaladinoN, umdeerol slaez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026somma di €. 13.189,91 oltre accessori e spese.Data pubblicazione 31/05/20262.

Paladino, dipendente di detto Comune dal 4/11/2004, inquadratacome esecutore amministrativo nella categoria B1, aveva rivendicatodifferenze retributive ammontanti ad €. 24.712,49 per le mansionisuperiori di categoria B3, che assumeva di avere svolto dall’inizio delrapporto al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di categoria C2 espletate dal 1/1/2008.3.

Il Tribunale, svolta istruttoria anche per testi ed esperita CTUcontabile, aveva fondato la propria decisione sull’assunto che ledifferenze maturate prima del 19/3/2014 erano prescritte; che lemansioni svolte non fossero soltanto di tipo operativo-esecutivo, postoche la lavoratrice si occupava di tutte le attività concernenti l’ufficio distato civile, essendone l’unica addetta; che esse fossero inquadrabilinell’Area C; che alla ricorrente spettassero le differenze tra i livelli B1e C1, non essendoci prova di progressione automatica o selezione trail livello C1 e il C2.4.

Il Comune aveva proposto appello rilevando, in sintesi, che:a) non v’era attendibile prova dello svolgimento di mansioni superiori,con particolare riguardo al requisito di prevalenza;b) lo svolgimento della funzione di ufficiale di stato civile, svolta sudelega del Sindaco, non era rilevante allo scopo, essendoremunerata con un’apposita indennità;c) in subordine, il Tribunale era incorso in ultrapetizione per averericonosciuto le differenze retributive fino alla data di deposito dellaCTU contabile, oltre la domanda limitata alla data di deposito delricorso introduttivo del giudizio di primo grado (25/5/2019);d) omessa pronuncia sulla domanda di inquadramento superiore;e) mancata valutazione della soccombenza reciproca ai fini dellaregolazione delle spese.La Corte di appello rigettava il gravame, perché: riguardoall’inquadramento superiore, v’era stata statuizione negativa, nonimpugnata; dalla prova esperita era risultato che la ricorrente avevaNumero registro generale 5784/2025prestato mansioni superiori ascrivibili all’Area C con prevalenza; Niul mfearot tsoez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026che per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale dello stato civile l’art.Data pubblicazione 31/05/202617 del CCNL 1/4/99, come modificato dall’art. 36 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]e dall’art. 7 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedesse un’apposita indennità,indipendente dall’ area di appartenenza (B, C, o D) non era rilevante,trattandosi di «domanda ancorata non già alla delega alle funzioni diufficiale di Stato civile... ma ad un'attività ben più complessa svolta,all'interno dell'ufficio di Stato civile...» che, come tale, doveva trovarela «giusta remunerazione» secondo l’art. 52 del TUPI, e l’art. 36 dellaCostituzione, mentre l’indennità «si limita a remunerare leresponsabilità connesse all'esercizio di tale delega».Osservava ancora la Corte territoriale che nel ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado la lavoratrice, pur quantificando le differenzematurate fino al momento dell’esercizio dell’azione, aveva chiestoanche le differenze retributive maturande nel corso del giudizio.La mancata compensazione anche parziale delle spese era legittima,tanto più che l’accoglimento di un unico capo di domanda in misuraridotta non comportava soccombenza reciproca (Cass.

SU n.32061/2022; Cass. n.13827/2024).5.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Altofontecon atto affidato a quattro motivi.6.

Resiste la lavoratrice con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione degli artt. 132, comma 2, n.4 c.p.c., 18d.a.c.p.c., e 111, comma 6 Cost., in relazione agli artt. 2727 e 2729c.c. (motivazione apparente circa la prova del periodo di effettivaprestazione nello svolgimento della qualifica superiore dal maggio 2014in poi).Si assume che indebitamente la Corte territoriale, rilevate le mansionisvolte da evidenze risalenti all’anno 2012, epoca della delegaall’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, abbia presunto cheNumero registro generale 5784/2025queste siano «rimaste immutate nel tempo», e proseguite «Nusmeenroz saez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026soluzione di continuità», anche con riferimento al periodo nonData pubblicazione 31/05/2026prescritto, senza nemmeno enunciare gli indizi sui quali talepresunzione si fonderebbe, e che dovrebbero essere gravi, precisi econcordanti, e senza procedere alla verifica nel tempo del caratteredella prevalenza.2.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza ha accertato in fatto chela ricorrente aveva svolto con prevalenza mansioni superiori per tuttoil periodo oggetto di causa senza far esplicito ricorso ad argomentipresuntivi, il che risolve la censura in una richiesta alla Corte dilegittimità di rivisitare le evidenze sulle quali si fonda taleaccertamento, peraltro oggetto di “doppia conforme” secondo l’art.360, comma 4. c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022.3.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.e 52 d.lgs n.165/2001.La censura si fonda sull’assunto che la Corte territoriale avrebbeaccertato che la lavoratrice aveva svolto mansioni superiori dal maggio2014 in poi senza che di ciò vi fosse prova, posto che anche gli elementidi prova documentale del periodo di interesse non sarebbero «idonei acomprovare quale sia stato l’effettivo e concreto svolgimento dellemansioni svolte dalla Paladino»; tanto più che la stessa Corte assumeche esse eccedessero la mera esecuzione della delega alle funzioni diufficiale dello stato civile.4.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione, alla quale vaaggiunto:a) che la censura di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto,un problema interpretativo di quest'ultima, mentre se la deduzione diun'erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa, essa ineriscNeu maelrloa r etgiipstrioc gae nerale 5784/2025Numero sezionale 1702/2026valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàNumero di raccolta generale 17053/2026unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (tra le tanteDa,t aC paubsbslic.a zione 31/05/2026nn. 24054/2017, 25182/2024);b) che la censura di violazione dell’art. 2967 c.c. si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. nn. 15107/2013, 13395/2018,26769/2018, 26739/2024).5.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.e 52 del d.lgs. n.165/2001.Si censura il fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto losvolgimento di mansioni superiori anche per il periodo successivo aldeposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado(24/5/2019), sebbene nessuna prova fosse stata offerta al riguardo,così in sostanza attribuendo contra legem effetti permanenti adaccertamenti limitati a tempo anteriore.

La pretesa andava comunquelimitata al momento del deposito del ricorso «a cagione della platealeassenza di specifiche allegazioni e fonti di prova per il periodopostumo».6.

Il motivo come formulato è inammissibile per la stessa ragioneindicata al punto

4.7. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 132, co.2, n.4 c.p.c., 118d.a.c.p.c., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 92, comma 2,c.p.c..Numero registro generale 5784/2025Si censura per contraddittorietà la statuizione sulle spese, cNhumee roh saez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026disatteso l’eccezione di soccombenza reciproca, posto che, da un lato,Data pubblicazione 31/05/2026la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la fattispecie sull’assuntoche si trattava di unico capo di domanda di mera rivendicazioneeconomica, ma dall’altro ha ammesso che c’erano state: una domandadi inquadramento superiore, seppure di «accertamento pregiudiziale»rigettata in primo grado con statuizione non gravata; una omessapronuncia sulla pretesa di regolarizzazione contributiva non impugnata,ed una statuizione negativa sul livello C2 del pari non contrastata.8.

Anche tale motivo è inammissibile.Questa Corte ha costantemente affermato che in tema di speseprocessuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stessenon possono essere poste, neppure in minima parte, a carico dellaparte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrandonel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(Cass. nn. 8421/2017, 19613/2017, 24502/2017, 9860/2025).Alla luce di tale principio, la censura si risolve nell’inammissibilesollecitazione di un sindacato nel merito della decisione della Corteterritoriale di non compensare le spese.9.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.10.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 3.500,00 percompensi, €. 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 5784/2025dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Nqumueerol sloez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articoloData pubblicazione 31/05/202613, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 5784/2025Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026Data pubblicazione 31/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocatoMASSIMO AIELLO;2026 - controricorrente –1702 avverso la sentenza n. 916/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/01/2025 R.G.N. 1243/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermorigettava il gravame proposto dal Comune di Altofonte avverso lasentenza del Tribunale di Palermo del 21/10/2022, che lo avevaNumero registro generale 5784/2025condannato al pagamento, in favore di Giuseppina PaladinoN, umdeerol slaez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026somma di €. 13.189,91 oltre accessori e spese.Data pubblicazione 31/05/20262. Paladino, dipendente di detto Comune dal 4/11/2004, inquadratacome esecutore amministrativo nella categoria B1, aveva rivendicatodifferenze retributive ammontanti ad €. 24.712,49 per le mansionisuperiori di categoria B3, che assumeva di avere svolto dall’inizio delrapporto al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di categoria C2 espletate dal 1/1/2008.3. Il Tribunale, svolta istruttoria anche per testi ed esperita CTUcontabile, aveva fondato la propria decisione sull’assunto che ledifferenze maturate prima del 19/3/2014 erano prescritte; che lemansioni svolte non fossero soltanto di tipo operativo-esecutivo, postoche la lavoratrice si occupava di tutte le attività concernenti l’ufficio distato civile, essendone l’unica addetta; che esse fossero inquadrabilinell’Area C; che alla ricorrente spettassero le differenze tra i livelli B1e C1, non essendoci prova di progressione automatica o selezione trail livello C1 e il C2.4. Il Comune aveva proposto appello rilevando, in sintesi, che:a) non v’era attendibile prova dello svolgimento di mansioni superiori,con particolare riguardo al requisito di prevalenza;b) lo svolgimento della funzione di ufficiale di stato civile, svolta sudelega del Sindaco, non era rilevante allo scopo, essendoremunerata con un’apposita indennità;c) in subordine, il Tribunale era incorso in ultrapetizione per averericonosciuto le differenze retributive fino alla data di deposito dellaCTU contabile, oltre la domanda limitata alla data di deposito delricorso introduttivo del giudizio di primo grado (25/5/2019);d) omessa pronuncia sulla domanda di inquadramento superiore;e) mancata valutazione della soccombenza reciproca ai fini dellaregolazione delle spese.La Corte di appello rigettava il gravame, perché: riguardoall’inquadramento superiore, v’era stata statuizione negativa, nonimpugnata; dalla prova esperita era risultato che la ricorrente avevaNumero registro generale 5784/2025prestato mansioni superiori ascrivibili all’Area C con prevalenza; Niul mfearot tsoez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026che per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale dello stato civile l’art.Data pubblicazione 31/05/202617 del CCNL 1/4/99, come modificato dall’art. 36 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]e dall’art. 7 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedesse un’apposita indennità,indipendente dall’ area di appartenenza (B, C, o D) non era rilevante,trattandosi di «domanda ancorata non già alla delega alle funzioni diufficiale di Stato civile... ma ad un'attività ben più complessa svolta,all'interno dell'ufficio di Stato civile...» che, come tale, doveva trovarela «giusta remunerazione» secondo l’art. 52 del TUPI, e l’art. 36 dellaCostituzione, mentre l’indennità «si limita a remunerare leresponsabilità connesse all'esercizio di tale delega».Osservava ancora la Corte territoriale che nel ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado la lavoratrice, pur quantificando le differenzematurate fino al momento dell’esercizio dell’azione, aveva chiestoanche le differenze retributive maturande nel corso del giudizio.La mancata compensazione anche parziale delle spese era legittima,tanto più che l’accoglimento di un unico capo di domanda in misuraridotta non comportava soccombenza reciproca (Cass. SU n.32061/2022; Cass. n.13827/2024).5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Altofontecon atto affidato a quattro motivi.6. Resiste la lavoratrice con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione degli artt. 132, comma 2, n.4 c.p.c., 18d.a.c.p.c., e 111, comma 6 Cost., in relazione agli artt. 2727 e 2729c.c. (motivazione apparente circa la prova del periodo di effettivaprestazione nello svolgimento della qualifica superiore dal maggio 2014in poi).Si assume che indebitamente la Corte territoriale, rilevate le mansionisvolte da evidenze risalenti all’anno 2012, epoca della delegaall’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, abbia presunto cheNumero registro generale 5784/2025queste siano «rimaste immutate nel tempo», e proseguite «Nusmeenroz saez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026soluzione di continuità», anche con riferimento al periodo nonData pubblicazione 31/05/2026prescritto, senza nemmeno enunciare gli indizi sui quali talepresunzione si fonderebbe, e che dovrebbero essere gravi, precisi econcordanti, e senza procedere alla verifica nel tempo del caratteredella prevalenza.2. Il motivo è inammissibile. La sentenza ha accertato in fatto chela ricorrente aveva svolto con prevalenza mansioni superiori per tuttoil periodo oggetto di causa senza far esplicito ricorso ad argomentipresuntivi, il che risolve la censura in una richiesta alla Corte dilegittimità di rivisitare le evidenze sulle quali si fonda taleaccertamento, peraltro oggetto di “doppia conforme” secondo l’art.360, comma 4. c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022.3. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.e 52 d.lgs n.165/2001.La censura si fonda sull’assunto che la Corte territoriale avrebbeaccertato che la lavoratrice aveva svolto mansioni superiori dal maggio2014 in poi senza che di ciò vi fosse prova, posto che anche gli elementidi prova documentale del periodo di interesse non sarebbero «idonei acomprovare quale sia stato l’effettivo e concreto svolgimento dellemansioni svolte dalla Paladino»; tanto più che la stessa Corte assumeche esse eccedessero la mera esecuzione della delega alle funzioni diufficiale dello stato civile.4. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione, alla quale vaaggiunto:a) che la censura di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto,un problema interpretativo di quest'ultima, mentre se la deduzione diun'erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa, essa ineriscNeu maelrloa r etgiipstrioc gae nerale 5784/2025Numero sezionale 1702/2026valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàNumero di raccolta generale 17053/2026unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (tra le tanteDa,t aC paubsbslic.a zione 31/05/2026nn. 24054/2017, 25182/2024);b) che la censura di violazione dell’art. 2967 c.c. si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. nn. 15107/2013, 13395/2018,26769/2018, 26739/2024).5. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.e 52 del d.lgs. n.165/2001.Si censura il fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto losvolgimento di mansioni superiori anche per il periodo successivo aldeposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado(24/5/2019), sebbene nessuna prova fosse stata offerta al riguardo,così in sostanza attribuendo contra legem effetti permanenti adaccertamenti limitati a tempo anteriore. La pretesa andava comunquelimitata al momento del deposito del ricorso «a cagione della platealeassenza di specifiche allegazioni e fonti di prova per il periodopostumo».6. Il motivo come formulato è inammissibile per la stessa ragioneindicata al punto 4.7. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 132, co.2, n.4 c.p.c., 118d.a.c.p.c., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 92, comma 2,c.p.c..Numero registro generale 5784/2025Si censura per contraddittorietà la statuizione sulle spese, cNhumee roh saez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026disatteso l’eccezione di soccombenza reciproca, posto che, da un lato,Data pubblicazione 31/05/2026la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la fattispecie sull’assuntoche si trattava di unico capo di domanda di mera rivendicazioneeconomica, ma dall’altro ha ammesso che c’erano state: una domandadi inquadramento superiore, seppure di «accertamento pregiudiziale»rigettata in primo grado con statuizione non gravata; una omessapronuncia sulla pretesa di regolarizzazione contributiva non impugnata,ed una statuizione negativa sul livello C2 del pari non contrastata.8. Anche tale motivo è inammissibile.Questa Corte ha costantemente affermato che in tema di speseprocessuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stessenon possono essere poste, neppure in minima parte, a carico dellaparte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrandonel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(Cass. nn. 8421/2017, 19613/2017, 24502/2017, 9860/2025).Alla luce di tale principio, la censura si risolve nell’inammissibilesollecitazione di un sindacato nel merito della decisione della Corteterritoriale di non compensare le spese.9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.10. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 3.500,00 percompensi, €. 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 5784/2025dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Nqumueerol sloez ionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articoloData pubblicazione 31/05/202613, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 5784/2025Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 17053/2026Data pubblicazione 31/05/2026
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