CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 10099/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18560/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pecdei Registri; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Lavoro in somministrazione presso ASL - responsabilità solidale tra agenzia somministratrice e soggetto utilizzatore -improcedibilità del ricorso RGN 18560/2021 Pag.e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pecdei Registri; -controricorrente - avverso la sentenza n. 660/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 733/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di euro 8.278,35 nei confronti dell’Agenzia per il lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (datrice di lavoro in somministrazione) e dell’ASL di Salerno (utilizzatrice) quale credito retributivo a titolo di ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per l’anno 2015 e trattamento di fine rapporto. 2. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della ASL e confermato il decreto ingiuntivo sul presupposto che: - la disciplina della somministrazione non prevede, a carico del prestatore di lavoro ed in favore dell’utilizzatore, alcun beneficio di preventiva escussione; - sussiste una responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore, potendo il lavoratore agire indistintamente nei confronti di uno dei condebitori solidali; - l ’ eccezione di pagamento ha riguardo esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra il somministratore e l’utilizzatore, ai quali il lavoratore rimane estraneo. 3. La Corte d’appello di Salerno respingeva l’impugnazione della ASL. Riteneva, sulla base della ragione più liquida, che fosse decisivo il rilievo della previsione della solidarietà passiva della ASL già su base negoziale, il che, a prescindere dall’esistenza di una concorrente fonte legale di solidarietà passiva, già comportava che l’ASL dovesse assumere l’obbligo di pagamento delle somme rivendicate. RGN 18560/2021 Pag.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] con tre motivi cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , l ’ Azienda ricorrente lamenta la violazione della disciplina vigente ratione temporis in materia di somministrazione ex d.lgs. n. 276/2003 con riferimento alla ritenuta applicabilità dell’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto prevalente sulla normativa applicabile la fonte contrattuale dell’obbligazione solidale tra l’ASL ed il somministratore, così pervenendo alla condanna dell’ASL. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1676 cod. civ., 12 e 13 del Capitolato speciale d’ appalto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto che il pagamento effettuato al somministratore degli emolumenti dovuti ai dipendenti, prima della domanda, non liberasse l’utilizzatrice dei pagamenti. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.112, 115 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammessa dall’ASL la debenza delle somme in favore della dipendente. 4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal controricorrente ex art. 369, comma 2, cod. proc. civ. 5. Tale eccezione è fondata. RGN 18560/2021 Pag.Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 20.7.2020, n. 15393; e in termini esatti o analoghi Cass., sez. I, 8.7.2020, n. 14347; id., sez. VI, 5.6.2018, n. 14426; id., Sez. Un., 20.6.2006, n. 14110). In base al suddetto numero 2, insieme con il ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, anche la copia autentica della relata di notificazione, se questa è avvenuta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato - come pure nell ’ ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio -, deve ritenersi operante il c.d. termine di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., pari a sessanta giorni. In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. L’inosservanza dell’adempimento RGN 18560/2021 Pag.comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (con conseguente superamento della c.d. “prova di resistenza”) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria (v. ex multis Cass., sez. VI, 7.6.2021, n. 15832; Cass., sez. I, 25.5.2021, n. 14360). Nel caso di specie, non risulta depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica (che il ricorrente indica essere avvenuta il 3.5.2021). Né può dirsi superata la “prova di resistenza” visto che la sentenza impugnata è stata depositata il 4.2.2021 ed il ricorso per cassazione notificato in data in data 22.6.2021, quindi oltre i 60 giorni. 6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile. 7. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 8. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario. RGN 18560/2021 Pag.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c