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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11045/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva revocato la misura della detenzione domiciliare concessale il 27 aprile 2021; rilevato che - in disparte dell'avvenuta irrituale rinunzia al ricorso con atto, pervenuto in data 22 novembre 2022, a firma della stessa Shoshari, e tuttavia priva dell'autentica della firma da parte dei difensore - il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse poiché, come risulta dall'accesso al Dap, la ricorrente è stata successivamente nuovamente ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare; considerato, quindi,Nla condannata non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso il 12 gennaio 2023 • Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva revocato la misura della detenzione domiciliare concessale il 27 aprile 2021; rilevato che - in disparte dell'avvenuta irrituale rinunzia al ricorso con atto, pervenuto in data 22 novembre 2022, a firma della stessa Shoshari, e tuttavia priva dell'autentica della firma da parte dei difensore - il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse poiché, come risulta dall'accesso al Dap, la ricorrente è stata successivamente nuovamente ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare; considerato, quindi,Nla condannata non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 12 gennaio 2023 • Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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