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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29896/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via XX Settembre, 3 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Milizie n.38 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1263 /20 20 , pubblicata il 29.12.2020, notificatail 29.12.2020.

Oggetto: mutuo decorrenza prescrizione Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’ 8 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto di citazione notificato il 18.9.2013, conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] spa,deducendo: che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . aveva stipulato con il Banco di Napoli s . p . a . il contratto di co nto corrente di corrispondenza n.22integrato con successivi contratti di apertura di credito e cessato nel marzo 1997 con il versamento di tutte le somme richieste dall'istituto di credito; che il Banco di Napoli durante tutto il rapportoaveva applicato tassi uso piazza, richiesto interessi anatocistici, preteso commissioni di massimo scoperto non pattuite ed aggravato il saldo debitore appostando le operazioni di "dare" e/o "avere" con valute non concordate e penalizzanti per il correntista; che da una consulenza di parte era risultato il pagamento indebito da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 169.774,59; che la società, oltre a tale contratto di conto corrente bancario, avevastipulato con il Banco di Napoli il contratto di finanziamento a tasso non agevolato per il consolidamento di passività a breve n.84/21, cessato il 18.2.2002 con il versamento complessivo di £ 1.243.112.198, a fronte di un prestito di £ 750.000.000; che la sproporzione fra la somma prestata e quella restituita era dipesa dall'applicazione di interessi anatocistici; che da una consulenza di parte era risultato in questo secondo rapporto il pagamento indebito da parte della società della somma di € 165.878,60; che il 10.4.2003 la predetta società aveva costituito in mora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., richiedendo la restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte; che il 14.10.08 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento della società ed il 19.12.2011 la curatela fallimentare aveva nuovamente costituito in mora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza n. 3953/2017 accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento della somma di € 199.183,96 oltre interessi e rimborso spese di giudizio e CTU.

L’attuale ricorrente proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce che con la sentenza gravata statuiva, per quanto qui di interesse,che: 1) i conteggi effettuati dalla CTU era corretti anche se non effettuati dall’apertura del conto, ma in applicazione del criterio del primo saldo disponibile (e quindi dal dicembre 1989 alla chiusura) secondo i principi definiti da questa Corte più volte; 2) ai sensi dell’art. 167 c.p.c., la convenuta Banca avrebbe dovuto prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, diversamente questi risultano ammessi, senza necessità di prova, se la parte convenuta si sia limitata genericamente a negare “ la sussistenza dei presupposti di legge”,poiché la ricorrente non ha mai contestato la riscossione del credito vantato dalla società nei confronti del Ministero della Difesa, e gli aspetti atomisticamente indicati dall’appellante «erano assolutamente irrilevanti-sia ove considerati in maniera analitica, sia ove più opportunamente riportati in un ambito di valutazione globale-a scalfire in qualche modo la decisione assunta sul punto dal Tribunale di prime cure»; 3)dal supplemento di CTU il conteggio dei rapporti di dare e avere risultavano eguali a quelli della relazione precedenteelaborata senza la eccepita prescrizione, in quanto non erano emerse rimesse solutorie ulteriori calcolando la prescrizione a partire dalla data di costituzione in mora della banca; 4) la doglianza, sulla illegittimità del calcolo degli interessi corrispettivi capitalizzati,nel contratto di finanziamento a tasso non agevolaton.84/21, era infondata poiché i l CTU aveva epurato le rate dal calcolo dell’anatocismo calcolando gli interessi sulla quota capitale delle singole rate.[OSCURATO:PERSONA] s.pa ha presentato ricorso per cassazione condue motivied anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: l imitatamente alla domanda di parte avversa di accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo industriale n.84/21 , viola zione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. e ovvero nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. laddove, nella sentenza impugnata, la Corte di Appello ha desunto dalla mancata contestazione di un fatto certo secondario, rappresentato dalla restituzione delle somme concesse a mutuo, l'esistenza di un altro fatto, questo sì (primario e) costitutivo della domanda attorea, rappresentato dall'applicazione anatocistica degli interessi al piano di rimborso del mutuo industriale.In sostanza, la censura denuncia che la previsione della capitalizzazione degli interessi nel contratto di mutuo non sia stata efficacemente provata, ma desunta dal pagamento del saldo da parte del mutuatario non contestato dalla Banca, 1.1 La censura è inammissibile perché generica e non autosufficiente.

Verte, infatti, su un presunto errore di applicazione dell’art. 115 c.p.c. perché la Corte avrebbe ritenuto provata l’esistenza della clausola di anatocismo nel contratto di mutuo dalla circostanza che la Banca non avrebbe mai contestato la ricezione del pagamento.

A sostegno cita singoli passaggi estrapolati dalla sentenza e dalla CTU che asserisce fondata sulla medesima affermazione.

La sentenza, tuttavia, fa espresso richiamo alla circostanza che la «banca dà atto della estinzione del contratto di finanziamento in data 18.2.2002 e nulla contesta in ordine alla mancata effettiva riscossione del credito di cui trattasi»; ed è sulla mancata contestazione dell’effettiva riscossione che applica gli enunciati principi di non contestazione effettiva per genericità dei rilievi.E’ da tale accertamento di fatto non sindacabile che scaturisce la conseguenza contestata.

Inoltre, l’affermazione che l a Corte avrebbe fondato la sua motivazione sulla relazione del CTU , che avrebbe fondato la presenza della clausola di anatocismo sul medesimo principio di non contestazione, è rilevata in modo generico, mediante il richiamo ad un passaggio della stessa, estrapolato dal contesto, relativo agli interessi legali applicati nella CTP e non alla clausola di anatocismo.

La formulazione del motivo, in conclusione,non consente a questa Corte di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata. (Cass., n. 31082/2017; Cass., n. 1926/2015; Cass., n. 7825/2006; da ult. tra le tante Cass., n. 12191/2020; Cass., n. 10143/2020; Cass., n. 12481/2022).

Va evidenziato che il Fallimento controricorrente riporta un diverso passaggio della relazione suppletiva del CTU ove è precisato che: « La CTU supplementare si è svolta esperendo l’analisi del contratto di mutuo facente parte della documentazione agli atti esaminata e ricostruendo il piano di ammortamento con il ricalcolo degli interessi di mora computati non più, come ha operato la Banca, sulle rate ma sulle quote capitale, ciò al fine di calcolare l’anatocismi da morosità».

Tal richiamo conferma la valutazione di non autosufficienza della censura formulata dalla ricorrente.

L’altro profilo d’inammissibiità, riguarda la contestazione dell’applicazione della prova presuntiva da parte del giudice del merito.

La censura riguarda il proprio il fondamento probatorio del fatto noto, per giungere alla determinazione puntuale dell’applicazione degli interessi anatocistici, fondati sul calcolo effettuato dal CTU.

Tale giudizio di fatto è insindacabile anche perché sorretto da motivazione ben oltre il minimo costituzionale.

2. Con il secondo motivo , s empre in riferimento alla domanda di parte avversa di accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo industriale n.84/21viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. (motivazione totalmente omessa o, comunque, meramente apparente), ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. laddove il provvedimento presenta un evidente "vuoto" allorquando, desumendo dalla mancata contestazione di un certo fatto (estinzione del mutuo) anche l'esistenza di un altro fatto (l'applicazione anatocistica degli interessi), omette di motivare circa le specifiche contestazioni mosse dalla difesadella Banca al contenuto della CTU che, sulla scorta di quel ragionamento, le quali vengono semplicemente ritenute irrilevanti. 2.1 Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo , in quanto sotanzialmente ripetitivo.In ogni caso la motivazione della sentenza è adeguata, poiché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 9253/2017; Cass., n. 27415/2018).

3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 6.000per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via XX Settembre, 3 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Milizie n.38 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1263 /20 20 , pubblicata il 29.12.2020, notificatail 29.12.2020. Oggetto: mutuo decorrenza prescrizione Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’ 8 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto di citazione notificato il 18.9.2013, conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] spa,deducendo: che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . aveva stipulato con il Banco di Napoli s . p . a . il contratto di co nto corrente di corrispondenza n.22integrato con successivi contratti di apertura di credito e cessato nel marzo 1997 con il versamento di tutte le somme richieste dall'istituto di credito; che il Banco di Napoli durante tutto il rapportoaveva applicato tassi uso piazza, richiesto interessi anatocistici, preteso commissioni di massimo scoperto non pattuite ed aggravato il saldo debitore appostando le operazioni di "dare" e/o "avere" con valute non concordate e penalizzanti per il correntista; che da una consulenza di parte era risultato il pagamento indebito da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 169.774,59; che la società, oltre a tale contratto di conto corrente bancario, avevastipulato con il Banco di Napoli il contratto di finanziamento a tasso non agevolato per il consolidamento di passività a breve n.84/21, cessato il 18.2.2002 con il versamento complessivo di £ 1.243.112.198, a fronte di un prestito di £ 750.000.000; che la sproporzione fra la somma prestata e quella restituita era dipesa dall'applicazione di interessi anatocistici; che da una consulenza di parte era risultato in questo secondo rapporto il pagamento indebito da parte della società della somma di € 165.878,60; che il 10.4.2003 la predetta società aveva costituito in mora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., richiedendo la restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte; che il 14.10.08 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento della società ed il 19.12.2011 la curatela fallimentare aveva nuovamente costituito in mora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza n. 3953/2017 accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento della somma di € 199.183,96 oltre interessi e rimborso spese di giudizio e CTU. L’attuale ricorrente proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce che con la sentenza gravata statuiva, per quanto qui di interesse,che: 1) i conteggi effettuati dalla CTU era corretti anche se non effettuati dall’apertura del conto, ma in applicazione del criterio del primo saldo disponibile (e quindi dal dicembre 1989 alla chiusura) secondo i principi definiti da questa Corte più volte; 2) ai sensi dell’art. 167 c.p.c., la convenuta Banca avrebbe dovuto prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, diversamente questi risultano ammessi, senza necessità di prova, se la parte convenuta si sia limitata genericamente a negare “ la sussistenza dei presupposti di legge”,poiché la ricorrente non ha mai contestato la riscossione del credito vantato dalla società nei confronti del Ministero della Difesa, e gli aspetti atomisticamente indicati dall’appellante «erano assolutamente irrilevanti-sia ove considerati in maniera analitica, sia ove più opportunamente riportati in un ambito di valutazione globale-a scalfire in qualche modo la decisione assunta sul punto dal Tribunale di prime cure»; 3)dal supplemento di CTU il conteggio dei rapporti di dare e avere risultavano eguali a quelli della relazione precedenteelaborata senza la eccepita prescrizione, in quanto non erano emerse rimesse solutorie ulteriori calcolando la prescrizione a partire dalla data di costituzione in mora della banca; 4) la doglianza, sulla illegittimità del calcolo degli interessi corrispettivi capitalizzati,nel contratto di finanziamento a tasso non agevolaton.84/21, era infondata poiché i l CTU aveva epurato le rate dal calcolo dell’anatocismo calcolando gli interessi sulla quota capitale delle singole rate.[OSCURATO:PERSONA] s.pa ha presentato ricorso per cassazione condue motivied anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: l imitatamente alla domanda di parte avversa di accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo industriale n.84/21 , viola zione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. e ovvero nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. laddove, nella sentenza impugnata, la Corte di Appello ha desunto dalla mancata contestazione di un fatto certo secondario, rappresentato dalla restituzione delle somme concesse a mutuo, l'esistenza di un altro fatto, questo sì (primario e) costitutivo della domanda attorea, rappresentato dall'applicazione anatocistica degli interessi al piano di rimborso del mutuo industriale.In sostanza, la censura denuncia che la previsione della capitalizzazione degli interessi nel contratto di mutuo non sia stata efficacemente provata, ma desunta dal pagamento del saldo da parte del mutuatario non contestato dalla Banca, 1.1 La censura è inammissibile perché generica e non autosufficiente. Verte, infatti, su un presunto errore di applicazione dell’art. 115 c.p.c. perché la Corte avrebbe ritenuto provata l’esistenza della clausola di anatocismo nel contratto di mutuo dalla circostanza che la Banca non avrebbe mai contestato la ricezione del pagamento. A sostegno cita singoli passaggi estrapolati dalla sentenza e dalla CTU che asserisce fondata sulla medesima affermazione. La sentenza, tuttavia, fa espresso richiamo alla circostanza che la «banca dà atto della estinzione del contratto di finanziamento in data 18.2.2002 e nulla contesta in ordine alla mancata effettiva riscossione del credito di cui trattasi»; ed è sulla mancata contestazione dell’effettiva riscossione che applica gli enunciati principi di non contestazione effettiva per genericità dei rilievi.E’ da tale accertamento di fatto non sindacabile che scaturisce la conseguenza contestata. Inoltre, l’affermazione che l a Corte avrebbe fondato la sua motivazione sulla relazione del CTU , che avrebbe fondato la presenza della clausola di anatocismo sul medesimo principio di non contestazione, è rilevata in modo generico, mediante il richiamo ad un passaggio della stessa, estrapolato dal contesto, relativo agli interessi legali applicati nella CTP e non alla clausola di anatocismo. La formulazione del motivo, in conclusione,non consente a questa Corte di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata. (Cass., n. 31082/2017; Cass., n. 1926/2015; Cass., n. 7825/2006; da ult. tra le tante Cass., n. 12191/2020; Cass., n. 10143/2020; Cass., n. 12481/2022). Va evidenziato che il Fallimento controricorrente riporta un diverso passaggio della relazione suppletiva del CTU ove è precisato che: « La CTU supplementare si è svolta esperendo l’analisi del contratto di mutuo facente parte della documentazione agli atti esaminata e ricostruendo il piano di ammortamento con il ricalcolo degli interessi di mora computati non più, come ha operato la Banca, sulle rate ma sulle quote capitale, ciò al fine di calcolare l’anatocismi da morosità». Tal richiamo conferma la valutazione di non autosufficienza della censura formulata dalla ricorrente. L’altro profilo d’inammissibiità, riguarda la contestazione dell’applicazione della prova presuntiva da parte del giudice del merito. La censura riguarda il proprio il fondamento probatorio del fatto noto, per giungere alla determinazione puntuale dell’applicazione degli interessi anatocistici, fondati sul calcolo effettuato dal CTU. Tale giudizio di fatto è insindacabile anche perché sorretto da motivazione ben oltre il minimo costituzionale. 2. Con il secondo motivo , s empre in riferimento alla domanda di parte avversa di accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo industriale n.84/21viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. (motivazione totalmente omessa o, comunque, meramente apparente), ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. laddove il provvedimento presenta un evidente "vuoto" allorquando, desumendo dalla mancata contestazione di un certo fatto (estinzione del mutuo) anche l'esistenza di un altro fatto (l'applicazione anatocistica degli interessi), omette di motivare circa le specifiche contestazioni mosse dalla difesadella Banca al contenuto della CTU che, sulla scorta di quel ragionamento, le quali vengono semplicemente ritenute irrilevanti. 2.1 Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo , in quanto sotanzialmente ripetitivo.In ogni caso la motivazione della sentenza è adeguata, poiché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 9253/2017; Cass., n. 27415/2018). 3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 6.000per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q
Sentenza Cassazione n. 29896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris