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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02549/2022

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te (5 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], per procura apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 62 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 828/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 novembre 2008 con la quale è stata accolta la domanda di restituzione e risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi informativi proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della predetta società appellante alla restituzione in favore degli attori del controvalore versato per l'acquisto dei titoli, dedotte le cedole eventualmenete maturate, oltre interessi legali; che gli attori avevano invero acquistato nel gennaio 2001, per il tramite del predetto istituto di credito, obbligazioni emesse dalla provincia di [OSCURATO:PERSONA] per un controvalore di euro 26.002,40 e nel marzo 2002 obbligazioni del [OSCURATO:PERSONA] per un controvalore di euro 23.449,68; che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorso avverso la sentenza n. 828/2019, depositata il 24.6.2019, con cui è stata accolto parzialmente il suo appello contro la predetta sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale la banca era stata condannata alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno in favore degli appellati di un importo pari alla somma versata per l'acquisto dei titoli, detratto il valore delle cedole riscosse e l'eventuale valore residuo dei titoli; La Corte d'Appello ha, in primo luogo, rilevato la fondatezza del gravame con il quale era stato denunciato il vizio di ultra petizione in cui era incorso il giudice primo grado nel dichiarare la risoluzione dei singoli negozi di acquisto dei titoli a fronte di una domanda attorea volta, al contrario, alla dichiarazione di nullità ovvero di annullamento degli ordini medesimi, revocando le statuizioni di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata la risoluzione degli ordini di acquisto e aveva ritenuto che alla restituzione agli attori del controvalore conseguisse anche la riconsegna dei titoli oggetto del giudizio; ha tuttavia confermato le statuizioni del giudice di prime cure laddove la banca era stata condannata alla restituzione in favore degli attori del controvalore versato per gli acquisti dei titoli dedotte le cedole eventualmente maturate, dovendosi ritenere la condanna restitutoria già statuita dal tribunale come affermata a titolo di risarcimento del danno per l'accertato inadempimento della banca agli obblighi informativi; ha evidenziato che, a parziale modifica della sentenza di primo grado, occorreva detrarre anche l'eventuale valore residuo dei titoli stessi; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; che entrambe le parti hanno depositato memoria; CONSIDERATO

1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 cod. civ. e 21 e 23, 6 comma, TUF sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato laddove, dopo aver riformato la sentenza di primo grado, ha precisato che nella quantificazione del danno spettante agli attuali resistenti si sarebbe dovuto tener conto anche del valore residuo dei titoli, non rigettando invece la domanda risarcitoria per carenza di prova;

2. che il motivo è inammissibile per come formulato; 2.1 che occorre in primis evidenziare come l'istituto di credito non abbia interesse a sollevare la doglianza sopra descritta in relazione al primo motivo di ricorso posto che le questioni prospettate attengono al più al profilo esecutivo della sentenza impugnata; che inoltre l'inammissibilità della doglianza così proposta discende anche dal fatto che le statuizioni sul danno non erano state impugnate in secondo grado, dovendosi qui evidenziare che la precisazione sull'eventuale valore residuo dei titoli stessi" da detrarre al quantum risarcitorio (cfr. fol. 10 sentenza impugnata) discende, invero, come inevitabile conseguenza, dal parziale accoglimento dell'appello principale in punto di rigetto della domanda di risoluzione dei singoli ordini di acquisto dei titoli (perché domanda mai proposta in primo grado), con l'inevitabile revoca della statuizione alle reciproche restituzioni; che pertanto le doglianze proposte dalla ricorrente neanche colgono la ratio decidendi da ultimo illustrata, essendo invece fondate sul diverso profilo dell'assolvimento dell'onere della prova quanto alla determinazione del quantum risarcitorio liquidabile;

3. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 5.100 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. uCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 10.12.2021 DEPOS![OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te (5 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], per procura apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 62 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 828/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 novembre 2008 con la quale è stata accolta la domanda di restituzione e risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi informativi proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della predetta società appellante alla restituzione in favore degli attori del controvalore versato per l'acquisto dei titoli, dedotte le cedole eventualmenete maturate, oltre interessi legali; che gli attori avevano invero acquistato nel gennaio 2001, per il tramite del predetto istituto di credito, obbligazioni emesse dalla provincia di [OSCURATO:PERSONA] per un controvalore di euro 26.002,40 e nel marzo 2002 obbligazioni del [OSCURATO:PERSONA] per un controvalore di euro 23.449,68; che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorso avverso la sentenza n. 828/2019, depositata il 24.6.2019, con cui è stata accolto parzialmente il suo appello contro la predetta sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale la banca era stata condannata alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno in favore degli appellati di un importo pari alla somma versata per l'acquisto dei titoli, detratto il valore delle cedole riscosse e l'eventuale valore residuo dei titoli; La Corte d'Appello ha, in primo luogo, rilevato la fondatezza del gravame con il quale era stato denunciato il vizio di ultra petizione in cui era incorso il giudice primo grado nel dichiarare la risoluzione dei singoli negozi di acquisto dei titoli a fronte di una domanda attorea volta, al contrario, alla dichiarazione di nullità ovvero di annullamento degli ordini medesimi, revocando le statuizioni di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata la risoluzione degli ordini di acquisto e aveva ritenuto che alla restituzione agli attori del controvalore conseguisse anche la riconsegna dei titoli oggetto del giudizio; ha tuttavia confermato le statuizioni del giudice di prime cure laddove la banca era stata condannata alla restituzione in favore degli attori del controvalore versato per gli acquisti dei titoli dedotte le cedole eventualmente maturate, dovendosi ritenere la condanna restitutoria già statuita dal tribunale come affermata a titolo di risarcimento del danno per l'accertato inadempimento della banca agli obblighi informativi; ha evidenziato che, a parziale modifica della sentenza di primo grado, occorreva detrarre anche l'eventuale valore residuo dei titoli stessi; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; che entrambe le parti hanno depositato memoria; CONSIDERATO 1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 cod. civ. e 21 e 23, 6 comma, TUF sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato laddove, dopo aver riformato la sentenza di primo grado, ha precisato che nella quantificazione del danno spettante agli attuali resistenti si sarebbe dovuto tener conto anche del valore residuo dei titoli, non rigettando invece la domanda risarcitoria per carenza di prova; 2. che il motivo è inammissibile per come formulato; 2.1 che occorre in primis evidenziare come l'istituto di credito non abbia interesse a sollevare la doglianza sopra descritta in relazione al primo motivo di ricorso posto che le questioni prospettate attengono al più al profilo esecutivo della sentenza impugnata; che inoltre l'inammissibilità della doglianza così proposta discende anche dal fatto che le statuizioni sul danno non erano state impugnate in secondo grado, dovendosi qui evidenziare che la precisazione sull'eventuale valore residuo dei titoli stessi" da detrarre al quantum risarcitorio (cfr. fol. 10 sentenza impugnata) discende, invero, come inevitabile conseguenza, dal parziale accoglimento dell'appello principale in punto di rigetto della domanda di risoluzione dei singoli ordini di acquisto dei titoli (perché domanda mai proposta in primo grado), con l'inevitabile revoca della statuizione alle reciproche restituzioni; che pertanto le doglianze proposte dalla ricorrente neanche colgono la ratio decidendi da ultimo illustrata, essendo invece fondate sul diverso profilo dell'assolvimento dell'onere della prova quanto alla determinazione del quantum risarcitorio liquidabile; 3. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 5.100 di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. uCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 10.12.2021 DEPOS![OSCURATO:PERSONA]
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