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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32976/2026

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ribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, adito ex art.310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero,annullava l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari, applicatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 4, D.p.r.9 ottobre 1990, n. 309, con la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria.2.

Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneIrene [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, conun unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc.pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunale ripristinato la misura degli arrestidomiciliari in difetto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.Il Tribunale non ha tenuto conto dei plurimi elementi deponenti perl’attenuazione delle esigenze cautelari, desumibili dall’essere l’odierna ricorrentedel tutto incensurata, sinceramente provata dall’esperienza dell’arresto e dalcoinvolgimento della vicenda delittuosa, e dal positivo comportamento processualedell’indagata, che ha dimostrato ottime capacità auto custodiali, rispettandorigorosamente le prescrizioni ed attivandosi per reperire una lecita attivitàlavorativa.3.

Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Le argomentazioni prospettate con l’unico motivo non si confrontano conla motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha annullato l’ordinanza appellata inragione della ritenuta fondatezza dell’eccezione di nullità, tempestivamenteprospettata, conseguente all’omesso avviso al pubblico ministero del depositodella richiesta di sostituzione della misura cautelare, correttamente ritenuta dalTribunale “assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito”.Secondo un consolidato orientamento di legittimità, “[i]n tema di revoca osostituzione di misure cautelari coercitive, l'omessa richiesta, da parte del giudice,del parere obbligatorio del pubblico ministero comporta la nullità prevista dall'art.178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente lapartecipazione del p.m. al procedimento (In motivazione, la Corte ha chiarito chela richiesta di parere non può ritenersi sostituita dall'avviso al p.m. della datadell'interrogatorio, atteso che tale avviso assolve alla funzione di assicurare lapartecipazione - non obbligatoria - del p.m. all'udienza, mentre l'eventualerichiesta di parere è un atto che si pone cronologicamente in epoca successivaall'interrogatorio e che riguarda la partecipazione obbligatoria del p.m. alprocedimento). (Conf.

Sez. 1, n. 4168 del 14/10/1993, Rv. 195574-01)” (Sez.Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021; Rv. 282342-01)Il principio è stato da ultimo ribadito con sentenza resa da Sez. 3, n. 16656del 10/03/2026, non mass., che, in motivazione, ha richiamato plurimi precedenticonformi (tra le altre, Sez. 1, n. 13981 del 04/02/2003, Rv. 224024-01; Sez. 6,n. 38138 del 24/09/2008, Rv. 241194-01; Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021; Rv.282342-01).A tale principio si è espressamente uniformato il provvedimento impugnato,la cui ratio decidendi non ha costituito oggetto di censura da parte dell’odiernaricorrente.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, adito ex art.310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero,annullava l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari, applicatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 4, D.p.r.9 ottobre 1990, n. 309, con la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneIrene [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, conun unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc.pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunale ripristinato la misura degli arrestidomiciliari in difetto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.Il Tribunale non ha tenuto conto dei plurimi elementi deponenti perl’attenuazione delle esigenze cautelari, desumibili dall’essere l’odierna ricorrentedel tutto incensurata, sinceramente provata dall’esperienza dell’arresto e dalcoinvolgimento della vicenda delittuosa, e dal positivo comportamento processualedell’indagata, che ha dimostrato ottime capacità auto custodiali, rispettandorigorosamente le prescrizioni ed attivandosi per reperire una lecita attivitàlavorativa.3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le argomentazioni prospettate con l’unico motivo non si confrontano conla motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha annullato l’ordinanza appellata inragione della ritenuta fondatezza dell’eccezione di nullità, tempestivamenteprospettata, conseguente all’omesso avviso al pubblico ministero del depositodella richiesta di sostituzione della misura cautelare, correttamente ritenuta dalTribunale “assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito”.Secondo un consolidato orientamento di legittimità, “[i]n tema di revoca osostituzione di misure cautelari coercitive, l'omessa richiesta, da parte del giudice,del parere obbligatorio del pubblico ministero comporta la nullità prevista dall'art.178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente lapartecipazione del p.m. al procedimento (In motivazione, la Corte ha chiarito chela richiesta di parere non può ritenersi sostituita dall'avviso al p.m. della datadell'interrogatorio, atteso che tale avviso assolve alla funzione di assicurare lapartecipazione - non obbligatoria - del p.m. all'udienza, mentre l'eventualerichiesta di parere è un atto che si pone cronologicamente in epoca successivaall'interrogatorio e che riguarda la partecipazione obbligatoria del p.m. alprocedimento). (Conf. Sez. 1, n. 4168 del 14/10/1993, Rv. 195574-01)” (Sez.Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021; Rv. 282342-01)Il principio è stato da ultimo ribadito con sentenza resa da Sez. 3, n. 16656del 10/03/2026, non mass., che, in motivazione, ha richiamato plurimi precedenticonformi (tra le altre, Sez. 1, n. 13981 del 04/02/2003, Rv. 224024-01; Sez. 6,n. 38138 del 24/09/2008, Rv. 241194-01; Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021; Rv.282342-01).A tale principio si è espressamente uniformato il provvedimento impugnato,la cui ratio decidendi non ha costituito oggetto di censura da parte dell’odiernaricorrente.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
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