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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 1992

Cassazione n. 03784/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1992 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente fin all'ammontare del profitto, pari a 9.489.039,99 euro, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania in relazione a diverse fattispecie ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 ipotizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, ai fini qui di interesse, il sequestro è stato eseguito per equivalente su diversi beni immobili siti a Ragusa e a Carlentini, intestati a "[OSCURATO:PERSONA] agricola s.r.I", il cui legale rappresentate è [OSCURATO:PERSONA], in quanto società riconducibile al Paladino.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione della legge penale e la carenza di motivazione.

Assume il difensore che il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente dei beni della società sull'assunto che l'autore del reato avrebbe la disponibilità di detti beni in quanto amministratore: assunto stimato erroneo in quanto tale disponibilità è nell'interesse dell'ente e non della persona fisica, come affermato della Sezioni Unite con la sentenza n. 10561 del 2014.

Aggiunge il difensore che il Tribunale non ha motivato in ordine alla diretta disponibilità della società in capo al Paladino, né ha evidenziato che la costituzione di tale società sia servita da "schermo".

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale si è limitato a ritenere legittimo il sequestro sui beni immobili del "Ramoscello", perché il valore dei beni attinti fino a quel momento era molto lontano dall'importo di 9.489.039,39, senza però che sia stata disposta una perizia di stima per valutare il valore dei beni appresi, al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità da applicare anche nella scelta della misure cautelari reali.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, essendo pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di quindici giorni.

4. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la • cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167).

5. Appare dunque evidente, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare si riflette sul rispetto del termine per proporre impugnazione: ove il ricorso non sia presentato presso la cancelleria del Tribunale del riesame, come prescrive il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen., occorre perciò considerare, ai fini della tempestività, non il momento del deposito, bensì quello in cui il ricorso perviene alla cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata sia al difensore, per via telematica, sia al Marino, a mani proprie, il 2 agosto 2021, e che il ricorso per cassazione è stato depositato il 10 settembre 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Roma, anziché presso il Tribunale di Catania, dove il ricorso è pervenuto il 23 settembre 2021, quando, ormai, era già spirato l'indicato termine di quindici giorni, decorrente dal 1 settembre.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1992 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente fin all'ammontare del profitto, pari a 9.489.039,99 euro, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania in relazione a diverse fattispecie ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 ipotizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, ai fini qui di interesse, il sequestro è stato eseguito per equivalente su diversi beni immobili siti a Ragusa e a Carlentini, intestati a "[OSCURATO:PERSONA] agricola s.r.I", il cui legale rappresentate è [OSCURATO:PERSONA], in quanto società riconducibile al Paladino. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione della legge penale e la carenza di motivazione. Assume il difensore che il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente dei beni della società sull'assunto che l'autore del reato avrebbe la disponibilità di detti beni in quanto amministratore: assunto stimato erroneo in quanto tale disponibilità è nell'interesse dell'ente e non della persona fisica, come affermato della Sezioni Unite con la sentenza n. 10561 del 2014. Aggiunge il difensore che il Tribunale non ha motivato in ordine alla diretta disponibilità della società in capo al Paladino, né ha evidenziato che la costituzione di tale società sia servita da "schermo". 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale si è limitato a ritenere legittimo il sequestro sui beni immobili del "Ramoscello", perché il valore dei beni attinti fino a quel momento era molto lontano dall'importo di 9.489.039,39, senza però che sia stata disposta una perizia di stima per valutare il valore dei beni appresi, al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità da applicare anche nella scelta della misure cautelari reali. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, essendo pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di quindici giorni. 4. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la • cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167). 5. Appare dunque evidente, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare si riflette sul rispetto del termine per proporre impugnazione: ove il ricorso non sia presentato presso la cancelleria del Tribunale del riesame, come prescrive il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen., occorre perciò considerare, ai fini della tempestività, non il momento del deposito, bensì quello in cui il ricorso perviene alla cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato. 6. Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata sia al difensore, per via telematica, sia al Marino, a mani proprie, il 2 agosto 2021, e che il ricorso per cassazione è stato depositato il 10 settembre 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Roma, anziché presso il Tribunale di Catania, dove il ricorso è pervenuto il 23 settembre 2021, quando, ormai, era già spirato l'indicato termine di quindici giorni, decorrente dal 1 settembre. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore dell
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