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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 19605/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21345/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 60/2021 depositata il 16/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ed ex art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d’Appello di Messina la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento del compenso professionale dovuto in relazione alla difesa espletata a suo favore in diversi giudizi civili, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla prima richiesta di pagamento e sino al soddisfo.

Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per resistere alla domanda e contestò che fossero dovuti gli interessimoratori ex D.lgs. 231/2002.

La Corte territoriale, con ordinanza pubblicata il 16.3.23, accolse parzialmente i ricorsi riuniti e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di € 23.534,43, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, con interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Avverso tale ordinanza della Corte di Messina, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6 del D.lgs. n. 231/2002, dell’art. 2, lettera c) del D.lgs. n. 192/2012, dell’art. 2 della Legge n. 81/2017 e dell’art. 1284, comma 4, come modificato dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente statuito che non ricorrevano i presupposti per la debenza, in favore del ricorrente, degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non rivestiva la qualifica di ente pubblico ma di soggetto collettivo.

Secondo il ricorrente, la natura pubblica o privata dell’ente non rappresenta un elemento di discrimine ai fini della applicazione o meno della detta normativa, alla luce della formulazione dellerale dell’art.4 del D.Lgs 231/2002 e della sua ratio legis.

Il motivo è fondato.

Gli interessi moratori, previsti in caso di ritardo nel pagamento dei compensi e\o corrispettivi, di cui al D. Lgs. 231/2002, sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti, prescindendo tale disciplina dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti.

Il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, all'articolo 1 prevede la propria applicazione "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"; ed all'articolo 2, al primo comma, lettera a), stabilisce a sua volta che, ai fini del decreto medesimo, per "transazioni commerciali" si intendono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo ( in tal senso Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022).

La definizione della transazione commerciale viene integrata sotto il profilo soggettivo identificando chi è abilitato a porla in essere mediante le lettere b) e c), che include nella nozione di “imprenditore" "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione" (Corte di Cassazione, Sez.

II, civile, ordinanza n. 1265 del 19 gennaio 2025).

E’, pertanto, errata la decisione della Corte d’appello che ha escluso l’applicabilità del D. Lgs n.231/2002 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sol perché non rivestiva la qualifica di ente pubblico, in quanto la normativa sugli interessi per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche nei rapporti tra il professionista e le imprese private.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1229 e 1282 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere determinato, quale data di decorrenza degli interessi, la data di proposizione della domanda giudiziale anziché quella della richiesta stragiudiziale di pagamento avvenuta tramite l’invio della missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente agli inviti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita del 15.7.2019 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il motivo è fondato.

Corretta, in primis, l’intitolazione del mezzo, poiché l’omesso esame di questione incompatibile con la statuizione di merito, deponendo per l'implicita pronuncia di rigetto della tesi o dell'eccezione, va fatta valere non già quale omessa pronuncia od omesso esame, bensì come violazione di legge, in modo da condurre il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita, per cui quel fatto, oggetto di tesi difensiva o di eccezione, non sarebbe idoneo a modificare in tutto o in parte la decisione stessa (arg., per consonanza di fattispecie, dalla sentenza n. 14486/04 e dalla conforme ordinanza n. 24953/20).

Ciò premesso, deve essere dato seguito all’orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass. Civ. sent. n. 8611/2022; Cass. Civ. sent. n. 24973/2022).

La Corte d’appello, alla luce dei citati principi, dovrà accertare se, prima della domanda giudiziale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia richiesto, in via stragiudiziale, il pagamento delle proprie prestazioni professionali in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Messina in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21345/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 60/2021 depositata il 16/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ed ex art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte d’Appello di Messina la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento del compenso professionale dovuto in relazione alla difesa espletata a suo favore in diversi giudizi civili, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla prima richiesta di pagamento e sino al soddisfo. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per resistere alla domanda e contestò che fossero dovuti gli interessimoratori ex D.lgs. 231/2002. La Corte territoriale, con ordinanza pubblicata il 16.3.23, accolse parzialmente i ricorsi riuniti e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di € 23.534,43, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, con interessi legali dalla domanda al soddisfo. Avverso tale ordinanza della Corte di Messina, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5, 6 del D.lgs. n. 231/2002, dell’art. 2, lettera c) del D.lgs. n. 192/2012, dell’art. 2 della Legge n. 81/2017 e dell’art. 1284, comma 4, come modificato dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente statuito che non ricorrevano i presupposti per la debenza, in favore del ricorrente, degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non rivestiva la qualifica di ente pubblico ma di soggetto collettivo. Secondo il ricorrente, la natura pubblica o privata dell’ente non rappresenta un elemento di discrimine ai fini della applicazione o meno della detta normativa, alla luce della formulazione dellerale dell’art.4 del D.Lgs 231/2002 e della sua ratio legis. Il motivo è fondato. Gli interessi moratori, previsti in caso di ritardo nel pagamento dei compensi e\o corrispettivi, di cui al D. Lgs. 231/2002, sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti, prescindendo tale disciplina dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti. Il D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, all'articolo 1 prevede la propria applicazione "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"; ed all'articolo 2, al primo comma, lettera a), stabilisce a sua volta che, ai fini del decreto medesimo, per "transazioni commerciali" si intendono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo ( in tal senso Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022). La definizione della transazione commerciale viene integrata sotto il profilo soggettivo identificando chi è abilitato a porla in essere mediante le lettere b) e c), che include nella nozione di “imprenditore" "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione" (Corte di Cassazione, Sez. II, civile, ordinanza n. 1265 del 19 gennaio 2025). E’, pertanto, errata la decisione della Corte d’appello che ha escluso l’applicabilità del D. Lgs n.231/2002 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sol perché non rivestiva la qualifica di ente pubblico, in quanto la normativa sugli interessi per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche nei rapporti tra il professionista e le imprese private. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1229 e 1282 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere determinato, quale data di decorrenza degli interessi, la data di proposizione della domanda giudiziale anziché quella della richiesta stragiudiziale di pagamento avvenuta tramite l’invio della missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente agli inviti alla stipula della convenzione di negoziazione assistita del 15.7.2019 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo è fondato. Corretta, in primis, l’intitolazione del mezzo, poiché l’omesso esame di questione incompatibile con la statuizione di merito, deponendo per l'implicita pronuncia di rigetto della tesi o dell'eccezione, va fatta valere non già quale omessa pronuncia od omesso esame, bensì come violazione di legge, in modo da condurre il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita, per cui quel fatto, oggetto di tesi difensiva o di eccezione, non sarebbe idoneo a modificare in tutto o in parte la decisione stessa (arg., per consonanza di fattispecie, dalla sentenza n. 14486/04 e dalla conforme ordinanza n. 24953/20). Ciò premesso, deve essere dato seguito all’orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass. Civ. sent. n. 8611/2022; Cass. Civ. sent. n. 24973/2022). La Corte d’appello, alla luce dei citati principi, dovrà accertare se, prima della domanda giudiziale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia richiesto, in via stragiudiziale, il pagamento delle proprie prestazioni professionali in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Messina in diversa composi
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