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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 19164/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo della medesima censura dedotta in appello (carenza dell'elemento psicologico per difetto di prova della notifica dell'ordinanza cautelare tradotta nella lingua dell'imputato) già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 in cui si è affermato che l'imputato conosceva la lingua italiana tanto da avere risposto a tono agli operanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025 sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo della medesima censura dedotta in appello (carenza dell'elemento psicologico per difetto di prova della notifica dell'ordinanza cautelare tradotta nella lingua dell'imputato) già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 in cui si è affermato che l'imputato conosceva la lingua italiana tanto da avere risposto a tono agli operanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 sens
Sentenza Cassazione n. 19164/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris