CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2020 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna alla pena di euro 1.500.00, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 727 cod. pen., per aver abbandonato a Massa, il primo ottobre 2019, un cane di piccola taglia che trasportava nel proprio furgone, gettandolo con violenza contro un muro e ripartendo a bordo del veicolo, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la riduzione per il rito abbreviato prescelto, lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso l'indicata pronuncia presentava appello, in data 5 novembre 2020, l'imputato, affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta errata applicazione dei criteri di valutazione della prova, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 187, 192, comma 1 e 2, 533, 546 cod. proc. pen. e 727 cod. pen. In particolare, si precisa che l'imputato è il proprietario del cane di piccola taglia e che l'animale è sempre stato trattato con cura e attenzione, circostanza, questa, riscontrabile nell'annotazione di servizio del 22 ottobre 2019 effettuata dalla Polizia giudiziaria delegata a procedere al sequestro dell'animale, a seguito della denuncia, che ha dato origine al procedimento penale de quo, sporta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella quale la stessa aveva riferito di aver visto in data primo ottobre 2029 un uomo (successivamente individuato dalla donna nell'imputato) che viaggiava a bordo di un furgone, di cui aveva annotato la taglia, e che improvvisamente si fermava, scendeva dal veicolo e scaraventava contro il muro un piccolo cane, che era trasportato sul furgone e che veniva ripreso dall'uomo dopo le rimostranze della donna. Il 22 ottobre 2019 gli ufficiali di polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro del cane (poi non effettuato), ebbero modo di verificare che il cane non era stato abbandonato e si trovava nell'abitazione del Fioravanti in ottime condizioni, motivo per il quale non hanno proceduto al sequestro loro delegato. Si contesta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di queste circostanze nonché delle dichiarazioni rese da un teste escusso in sede di indagini difensive, ed anzi le ha svalutate, dando credito solo alla versione della denunciante, senza considerare che il luogo in cui è avvenuto il fatto è lungo la strada che porta all'abitazione del prevenuto, il quale quella mattina, come ogni mattina, aveva portato in giro il suo cane, che improvvisamente e inopinatamente si era agitato. Si lamenta che il giudice di prime cure ha ritenuto la volontà della condotta di abbandono, nonostante il cane non fosse stato abbandonato e, soprattutto, malgrado l'imputato non fosse animato né da disinteresse né da trascuratezza verso l'animale, ma da opposti sentimenti di cura e attenzione e che la mattina della denuncia sporta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] l'imputato si era indispettito per il comportamento aggressivo assunto dalla donna. Si afferma che «...[I]'attività ermeneutica posta in essere dal giudice di prime cure non è dunque conforme ai principi relativi alla stesura della motivazione posto che non ha adeguatamente vagliato le circostanze e le prove dedotte dalla difesa limitandosi apoditticamente a definire la ricostruzione offerta dall'imputato come inverosimile». 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 56 e 727 cod. pen. in quanto l'imputato è stato condannato per il reato di abbandono del cane, ritenuto reato istantaneo, mentre il cane sarebbe stato subito ripreso e giammai abbandonato, posto che «...il Fioravanti dopo aver fatto scendere il cane per sgambettare dopo poche decine di metri lo ha immediatamente recuperato.» e quindi, al più, la condotta si inquadrerebbe nell'ipotesi tentata, che tuttavia non è configurabile, trattandosi di contravvenzione. 2.3 Con il terzo motivo si chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In via principale si chiede quindi di assolvere l'imputato, anche applicando l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen; in via subordinata, si chiede di ridurre la pena. 3. Con conclusioni scritte il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Si afferma che norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza in esame è inappellabile e non è espressamente previsto il ricorso immediato in cassazione. Quest'ultima impugnazione è comunque ammessa in applicazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. e, quindi, solo per violazione di legge (si indica, Sez. 4, Sentenza n. 53355 del 21/11/2018, Rv. 274524). Posto che soltanto l'assoluta mancanza di motivazione costituisce violazione di legge, il ricorso propone vizi di motivazione, a fronte di una pronuncia che ha tenuto conto della puntuale ricostruzione del fatto, dell'indicazione analitica delle fonti di prova, dell'analisi della fattispecie normativa e della credibilità della persona offesa; inoltre le concrete modalità della condotta e l'intensità dell'offesa non consentivano una valutazione in termini di particolare tenuità o ridotta offensività del fatto, che sono comunque non sindacabili in sede di legittimità, perché sottendono una valutazione non manifestamente illogica di minore pericolosità della condotta. Si conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Va prima di tutto rilevato che il provvedimento impugnato è una sentenza di condanna per la quale è stata applicata la sola pena dell'ammenda ed essa è pertanto, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., inappellabile. Avverso la stessa il difensore ha tuttavia proposto appello, e la Corte di appello di Genova, previo avviso di comparizione personale alle parti, dato all'udienza del 19 ottobre 2023 per l'udienza del 20 novembre 2023, nel quale rappresentava che si poneva una questione in ordine all'appellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti a questa Corte così procedendo alla automatica conversione dell'appello in ricorso per cassazione. La Corte di appello di Genova ha quindi provveduto, in ossequio all'orientamento secondo cui, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, a trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (ex multis, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv 285134- 02 e, in una fattispecie analoga da Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934 - 01). 2. Tanto premesso, ritiene questo collegio che l'impugnazione proposta sia inammissibile. 2.1 Dal contenuto dell'atto di impugnazione emerge che la parte ha effettivamente voluto interporre il mezzo di impugnazione propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto) e non già il diverso rimedio del mezzo astrattamente ammissibile, ossia il ricorso per cassazione, posto che i motivi di doglianza non censurano vizi ricorribili per cassazione, ma unicamente doglianze inerenti la ricostruzione che del fatto è stata effettuata dal giudice di prime cure. Con il primo e il secondo motivo di doglianza la parte, nel lamentare l'errata applicazione dei criteri di valutazione della prova, la violazione di legge e il vizio di motivazione, riporta la versione dei fatti sostenuta dall'imputato e ricostruisce gli accadimenti offrendo una diversa prospettiva rispetto a quanto raccontato dalla denunciante, contestando la dinamica degli eventi riportata da quest'ultima, a sua volta ripresa dalla sentenza senza dare credito al teste della difesa, nonché dando la propria giustificazione al comportamento assunto subito dopo lo scambio di battute tra l'imputato e la denunciante (allorchè l'uomo infastidito dalla donna è risalito in auto). Tutte queste circostanze, compresa l'analisi della volontà di abbandonare l'animale che sarebbe smentita dalle condizioni in cui il cane è stato trovato al momento in cui la polizia giudiziaria ha fatto irruzione nella sua abitazione per procedere al sequestro, o dalla circostanza che il fatto sarebbe avvenuto lungo la strada che porta alla sua abitazione e avrebbe avuto una durata assolutamente irrisoria, comunque interrotta e tale da poter integrare un tentativo, non consentito in un reato contravvenzionale, si risolvono nel contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata e ritenuta, doglianze proprie di un giudizio di merito che quindi non si attagliano ai canoni richiesti per promuovere un giudizio di legittimità.Parimenti inammissibile, in quanto motivo di doglianza proprio di un giudizio di merito, è la terza censura, con la quale si chiede l'applicazione del 131-bis cod. pen., istituto che non era stato richiesto al Tribunale, neanche nella memoria cui la parte si è riportata in sede di discussione, nonché, in via subordinata, una riduzione della pena, sulla quale la parte non motiva. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa