CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 01331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16070/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Circon- vallazione Appia 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rap- presentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- GLIARI – [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16070/2019 Numero sezionale 3050/2021 Numero di raccolta generale 1331/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − [OSCURATO:SOCIETA]. notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. e ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto col quale si intimava il pagamento del debito derivante dal titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo agrario stipulato per atto pubblico; col medesimo atto la banca minacciava di intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del Comune di Dorgali, terzo datore di ipoteca iscritta a garanzia del predetto finanziamento; − nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 272 del 18/4/2016, accoglieva parzialmente l’opposizione riducendo l’importo indicato nel precetto, mentre respingeva o dichiarava inammissibili le ulteriori domande degli opponenti; − questi ultimi proponevano appello e la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 493 del 9/11/2018, rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado; − avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi), al quale resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: − col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ, poiché al giudizio non hanno preso parte, nemmeno nel primo 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16070/2019 Numero sezionale 3050/2021 Numero di raccolta generale 1331/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 grado, né il debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]., né il terzo datore di ipo- teca Comune di Dorgali; − effettivamente, l’atto di intimazione era stato rivolto, ex art. 603 cod. proc. civ., nei confronti dei debitori (la [OSCURATO:SOCIETA]., debitore prin- cipale, e gli odierni ricorrenti, fideiussori) e del terzo proprietario Co- mune di Dorgali, proprietario dell’immobile ipotecato a garanzia dei cre- diti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]; − nell’opposizione (anche se promossa prima dell’inizio dell’esecu- zione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) all’espropriazione contro il terzo proprietario, quest’ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debitore principale (oltre agli opponenti, la società [OSCURATO:SOCIETA]) e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’uffi- cio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rima- sto soccombente nei gradi di merito: «Nell’opposizione proposta dal de- bitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01); − la prima (ed evidentemente assorbente, non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura è, dunque, fon- data e deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., al giudice di primo grado, affin- ché il giudizio sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio non solo col precettante, ma pure col debitore principale ([OSCURATO:SOCIETA].) e col terzo datore d’ipoteca e proprietario da assoggettare all’esecuzione minac- ciata con l’opposto precetto (Comune di Dorgali); 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16070/2019 Numero sezionale 3050/2021 Numero di raccolta generale 1331/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 − giova osservare, in proposito, che non assumono alcun rilievo le considerazioni della controricorrente circa l’attuale (carenza di) inte- resse dei litisconsorti pretermessi alla partecipazione al giudizio o ri- guardo alla sopravvenuta inespropriabilità del cespite individuato nel precetto, trattandosi di questioni che devono comunque essere dibat- tute a contraddittorio integro e vagliate dal giudice del rinvio; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in consi- derazione dell’esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pre- gressi gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s